Art. 1197 — Rifiuto di cooperare al ricupero

Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante . . ., essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.

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