Art. 1201-bis — Inosservanza dell'ordine di approdo

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottemperà all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.

Con le stesse sanzioni è punito il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottemperà all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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