Corte costituzionale
Sentenza n. 93/2026
Corte cost., sent. 28 maggio 2026, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/2026
- Data di deposito
- 28 maggio 2026
- Data di decisione
- 14 aprile 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 19, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 11 settembre 2025
- art. 9, comma 26, legge della Regione autonoma Sardegna n. 24 del 11 settembre 2025
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 97, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 3, lett. a), statuto regione Sardegna
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 45, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Massime
Massima n. 47496
L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate. (Precedenti: S. 169/2024 - mass. 46422; S. 125/2023 - mass. 45698; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 170/2021 - mass. 44135; S. 279/2020 - mass. 43135).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di adeguata motivazione e di congrua argomentazione sulle ragioni di merito, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 9, comma 19, lett. b, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, nella parte in cui stabilisce la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell’efficacia della graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi, di categoria C, approvata con delibera del direttore generale dell’AREUS il 4 aprile 2023. Il ricorrente si limita ad affermare in modo apodittico la sussistenza di una disparità di trattamento, senza darne dimostrazione e senza specificare quali siano le graduatorie analoghe e quali siano i soggetti che si trovano in una identica posizione giuridica all’interno dell’AREUS, o in altre diramazioni dell’amministrazione regionale, che risultino discriminati dalla disposizione impugnata).
Massima n. 47497
Alla competenza esclusiva statale appartengono, da un lato, l’impiego pubblico regionale, ma solo per i profili privatizzati del rapporto di lavoro già instaurato, che sono da ricondurre all’ordinamento civile e, dall’altro lato, la disciplina sui concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, riferibile all’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. Di converso, i profili pubblicistico-organizzativi – indissolubilmente connessi con l’attuazione dei princìpi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost. e sottratti all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni – e, pertanto, anche la regolamentazione delle procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso all’impiego regionale e alle relative graduatorie, rientrano nella competenza legislativa residuale delle regioni dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa regionale, da esercitarsi nel rispetto dei limiti costituzionali e, in particolare, del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, nonché, quanto ai limiti temporali di efficacia delle graduatorie, a eventuali proroghe e a scorrimenti – oggetto di evoluzione, da strumento eccezionale a soluzione alternativa all’indizione di nuovi concorsi – anche dell’esigenza pressante dell’aggiornamento professionale. (Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45256; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 77/2020 - mass. 42527; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 191/2017 - mass. 41906; S. 251/2016 - mass. 39229; S. 3/2013 - mass. 36871; S. 149/2012; S. 63/2012; S. 339/2011 - mass. 36013; S. 77/2011 - mass. 35462; S. 233/2006 - mass. 30486, 30490, 30492; S. 380/2004 - mass. 28916; S. 2/2004).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo e quarto comma, Cost., dell’art. 9, comma 19, lett. b, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, nella parte in cui proroga, fino al 31 dicembre 2026, l’efficacia della graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi, di categoria C, approvata con delibera del direttore generale dell’AREUS il 4 aprile 2023. La proroga non è così lontana, nel tempo, dalla selezione che vi ha dato luogo, sì da far ritenere che sia mutato il contenuto professionale delle mansioni del profilo che si intende acquisire, o da pregiudicare l’esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all’impiego nell’AREUS; piuttosto, consente alla Regione autonoma Sardegna di rimediare tempestivamente, senza ulteriori oneri connessi all’espletamento di nuove procedure concorsuali, alle proprie carenze di risorse umane, assumendo personale dotato di adeguata professionalità in modo da soddisfare le esigenze legate all’emergenza sanitaria, fronteggiando criticità strutturali e disfunzioni con il supporto amministrativo necessario per l’erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità e livelli essenziali di assistenza uniformi – in un ambito, quale la tutela della salute e dell’organizzazione amministrativa regionale, riservato alla sua sfera di autonomia. Neppure è violato il principio del pubblico concorso, in quanto la sussistenza stessa della graduatoria, peraltro piuttosto recente, presuppone che siano state previamente svolte le ordinarie procedure selettive finalizzate a individuare i soggetti più qualificati per ricoprire i posti vacanti). (Precedenti: S. 184/2025; S. 177/2025 - mass. 47095).
Massima n. 47498
La competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella quale rientra la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, non esclude che il legislatore regionale possa incidere sul contesto finanziario e organizzativo entro il quale la contrattazione si svolge, purché non giunga a determinare direttamente il contenuto del trattamento economico. (Precedenti: S. 20/2021 - mass. 43602; S. 199/2020 - mass. 42738).In seguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori, cui la stessa legge dello Stato rinvia. (Precedenti: S. 196/2018 - mass. 40735, 40736; S. 178/2015 - mass. 38540).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., in relazione agli artt. 1, commi 2 e 3, 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, e all’art. 3, lett. a, dello statuto di autonomia, dell’art. 9, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, nella parte in cui assegna ai comuni di una quota, pari all’1,5% del contributo annuale relativo al reddito di inclusione sociale – REIS, al fine di coprire i costi concernenti l’attivazione dei servizi esterni per la gestione della predetta misura, ovvero per provvedere alla corresponsione di indennità stipendiali incentivanti – di natura accessoria, da definirsi secondo disposizioni normative e secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale funzioni locali – a favore dei dipendenti interni incaricati, a vario titolo, della medesima gestione. La disposizione impugnata non incide direttamente sul rapporto di lavoro, di esclusiva competenza statale ma, operando in funzione del finanziamento e del miglioramento dell’efficienza amministrativa nella gestione del servizio di inclusione sociale, resta all’interno di quella statutaria dell’ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e dello stato giuridico ed economico del personale. Né interviene sulla regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti regionali: essa, infatti, si limita a individuare una quota delle risorse annuali del REIS e a consentirne l’utilizzo anche per finalità incentivanti, connesse alla gestione del servizio, così collocandosi in una fase, di programmazione e destinazione delle risorse finanziarie disponibili, distinta e a monte rispetto a quella, riservata alla contrattazione, vòlta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale. Nemmeno la qualificazione dell’emolumento come indennità accessoria assume, infine, valore precettivo immediato, risolvendosi piuttosto in un rinvio al sistema delle fonti che disciplinano il trattamento economico del personale). (Precedenti: S. 155/2023 - mass. 45754; S. 155/2022 - mass. 45008).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie), promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 19, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97, commi secondo e quarto, Cost., in relazione all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 11 delle preleggi, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2025, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione agli artt. 1, commi 2 e 3, 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, e all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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