Corte costituzionale

Sentenza n. 87/2026

Corte cost., sent. 21 maggio 2026, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/2026
Data di deposito
21 maggio 2026
Data di decisione
13 aprile 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:87

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47499

La dichiarazione di illegittimità costituzionale costituisce un rimedio di ultima istanza, adottabile soltanto quando non sia possibile al rimettente procedere a una interpretazione della disposizione censurata che consenta di evitarne il conflitto con i principi costituzionali, o comunque quando una tale interpretazione non risulti in concreto praticabile per lo stesso giudice.L’obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme della legge non autorizza il giudice, in un ordinamento fondato sulla separazione dei poteri e sulla soggezione del giudice alla legge, a soluzioni ermeneutiche contra legem, ossia incompatibili con il testo delle disposizioni interpretate. (Precedenti: S. 201/2025; S. 142/ 2025; S. 202/2023 - mass. 45815, 45816).

Massima n. 47500

Il rimedio della dichiarazione di illegittimità costituzionale ben può essere sollecitato dal giudice in presenza di un diritto vivente che egli ritenga in contrasto con la Costituzione. In tale ipotesi, la Corte costituzionale non potrà che prendere atto di tale interpretazione, e scrutinare la compatibilità con la Costituzione della norma da essa risultante, astenendosi dal proporre una propria interpretazione alternativa costituzionalmente conforme e dichiarando l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata come interpretata dal diritto vivente, ove il lamentato vulnus effettivamente sussista. (Precedente: S. 202/2023 - mass. 45815, 45816).

Massima n. 47501

La Corte costituzionale può procedere alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, anche in assenza di diritto vivente e pur essendo praticabile una interpretazione costituzionalmente conforme, in presenza dell’esigenza preminente di assicurare certezza giuridica in una determinata disciplina, in particolare in materia processuale. Tale opzione è, peraltro, da ritenersi residuale, in considerazione della natura di ultima ratio del rimedio dell’illegittimità costituzionale, dovendo anzitutto l’interpretazione della legge assicurare – ovunque ciò risulti compatibile con il testo della legge medesima – il rispetto dei principi costituzionali. (Precedenti: S. 179/2024; S. 45/2023).

Massima n. 47502

Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono autonome sanzioni funzionali ad assicurare il “volto costituzionale” del sistema penale. (Precedente: S. 139/2025 - mass. 46960).Le pene sostitutive sono oggi, ancor più che in passato, pensate dal legislatore come specialmente calibrate rispetto all’obiettivo costituzionale del “reinserimento sociale” del condannato, nella consapevolezza degli effetti desocializzanti delle pene detentive brevi; ciò senza trascurare l’altro obiettivo – anch’esso di rilievo costituzionale – della tutela della società (e delle potenziali vittime) contro il pericolo di commissione di nuovi reati, ma contemperandolo con il principio del minimo sacrificio della libertà personale. (Precedente: S. 28/2022 - mass. 44619; S. 22/2022 - mass. 44585; S. 179/2017).

Massima n. 47503

Il principio del minimo sacrificio impone tanto al legislatore, quanto al giudice della cognizione e poi al giudice di volta in volta competente per la fase esecutiva, di contenere le restrizioni del diritto alla libertà personale, definito inviolabile dall’art. 13 Cost., nei soli limiti in cui esse risultino effettivamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, parimenti di rilievo costituzionale, tutelati dalle leggi penali. (Precedenti: S. 139/2025 - mass. 46960; S. 95/2025).

Massima n. 47504

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevederebbero che il giudice dell’esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l’applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ne ricorrano gli ulteriori presupposti. Alla luce dei principi affermati nella sentenza costituzionale n. 208 del 2024 e ribaditi da una recente pronuncia della Cassazione, successiva all’ordinanza di rimessione, l’interpretazione costituzionalmente orientata che il rimettente ritiene preclusa è invece possibile e in concreto praticabile. La misura della pena decisiva ai fini del rispetto dei limiti edittali di accesso, nella specie, alle pene sostitutive è – secondo una regola di sistema vigente nel nostro ordinamento – solo quella determinata all’esito di tutti i criteri di “commisurazione in senso lato”, comprese le riduzioni connesse alla scelta del rito. Ove, quindi, la pena finale, come rideterminata dal giudice dell’esecuzione a seguito dell’ulteriore riduzione di un sesto, rientri nei limiti di legge, non può essere precluso al medesimo giudice operare anche la sostituzione. Tale interpretazione non è impedita, in questo caso, né dal testo della legge, né dal diritto vivente, né dalla natura eccezionale delle disposizioni che consentono al giudice dell’esecuzione di modificare le statuizioni del giudice della cognizione coperte dal giudicato, poiché al potere di intervenire sulla pena cristallizzata nella sentenza di condanna si accompagnano necessariamente tutti i poteri, “impliciti”, che derivano dalla nuova determinazione della pena. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46451, 46452).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze