Corte costituzionale

Sentenza n. 86/2026

Corte cost., sent. 21 maggio 2026, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/2026
Data di deposito
21 maggio 2026
Data di decisione
25 marzo 2026
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Alessandra Sandulli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 2-bis, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 2-bis, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 2-ter, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 3-bis, comma 3, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 3-bis, comma 3, ter, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 4, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 7, comma 1, lett. d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 5, comma 1, bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 7-quater, comma 3, lett. d), legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 7-quater, comma 3, lett. e), legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 7-quater, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 14, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 7-quater, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 18, comma 1, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 15-quater, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 19, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025
  • art. 16, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 2-bis, legge della Regione autonoma Sardegna n. 23 del 11 ottobre 1985
  • art. 15, legge della Regione autonoma Sardegna n. 18 del 17 giugno 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47524

La categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dal legislatore statale, impone alle regioni speciali (e dalle due province autonome) il rispetto di prescrizioni legislative statali di carattere generale incidenti su materie assoggettate dagli statuti al regime della competenza legislativa piena o primaria. Il legislatore statale conserva, pertanto, il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dei suddetti enti ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 147/2023 - mass. 45750; S. 90/2023; S. 24/2022 - mass. 44545).Le norme fondamentali di riforma economico-sociale sono quelle connotate dalle caratteristiche salienti individuate nel contenuto riformatore e nell’attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. Esse, d’altro canto, rispondono complessivamente ad un interesse unitario ed esigono, pertanto, un’attuazione su tutto il territorio nazionale, unitamente allo stretto rapporto di strumentalità che le disposizioni regionali impugnate intrattengono con il bene o con gli interessi di rango costituzionale coinvolti nella disciplina. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 24/2022 - mass. 44545; S. 198/2018 - mass. 41507).Nella materia dell’edilizia, se la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale non può essere attribuita, immediatamente ed indistintamente, a tutte le disposizioni del t.u. edilizia, dovendo essere valutata di volta in volta, alla luce della loro ratio, vanno comunque qualificate in tal senso diverse sue disposizioni ed essenzialmente quelle inerenti ai titoli abilitativi e alla disciplina dell’accertamento di conformità. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 147/2023 - mass. 45750; S. 90/2023; S. 24/2022 - mass. 44545).

Massima n. 47525

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, il quale stabilisce che «[a]i fini di una corretta applicazione delle definizioni di cui al comma 1, la realizzazione di nuovo volume in una costruzione esistente è considerata ristrutturazione edilizia se avviene all’interno della sagoma esistente e nuova costruzione in caso contrario». La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l’art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, norma fondamentale di riforma economico-sociale, che disciplina gli interventi di ristrutturazione “base”, quelli di c.d. demo-ricostruzione e quelli ripristinatori. Mentre per la ristrutturazione “base” la disposizione statale non fa riferimento a eventuali mutamenti di volume e/o sagoma, per le altre due categorie si ammette di norma la modifica della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche; tuttavia, per gli immobili sottoposti a vincolo o per quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demo-ricostruzione e di ristrutturazione ripristinatoria rientrano nella categoria della ristrutturazione solo se mantengono inalterati sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non comportano incrementi di volumetria. Si evince pertanto che, per quanto per tali interventi non siano affatto esclusi all’interno della categoria della ristrutturazione edilizia aumenti volumetrici, questi sono espressamente disciplinati e sottoposti a limiti e condizioni. Al contrario, la norma regionale impugnata, facendo automaticamente rientrare fra gli interventi di ristrutturazione quelli che conservano la sagoma, ma determinano un aumento di volume, non è coerente con la citata disciplina statale, incidendo illegittimamente sul regime dei titoli abilitativi; gli interventi di ristrutturazione che determinano aumenti di volume, ma non mutamento di sagoma, nell’ordinamento regionale sardo sono infatti assoggettati a semplice SCIA e non al permesso di costruire o alla SCIA alternativa secondo le condizioni e i limiti stabiliti dal t.u. edilizia.

Massima n. 47526

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, che, disciplinando gli interventi, comunque denominati, i quali prevedano l’integrale demolizione di edifici preesistenti e la loro ricostruzione, prevede che, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra edifici, tra pareti finestrate, dalle strade e dai confini, la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti di ciascuna parte dell’edificio preesistente. Stando alla lettera della disposizione impugnata, essa definisce limiti e presupposti dell’obbligo di rispettare le distanze minime tra edifici, ma non prevede alcuna deroga espressa alle previsioni contenute nella citata normativa statale evocata quale parametro interposto. Pertanto, gli interventi disciplinati possono essere consentiti solo se previsti dai piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, e, più in generale, dagli strumenti di pianificazione territoriale. Anche sul versante della tutela paesaggistica è possibile interpretare la disposizione impugnata nel senso di superare il denunciato vulnus costituzionale, in quanto, ove la legge regionale non preveda deroghe espresse a obblighi o prescrizioni di tutela paesaggistica, le norme del cod. beni culturali e paesaggio si applicano direttamente e integrano il tessuto normativo regionale. Se nella regione è vigente un Piano paesaggistico, dunque, il principio di prevalenza della tutela paesaggistica fa sì che le disposizioni del Piano debbano sempre trovare attuazione, salvo, come detto, il caso di deroghe espresse. (Precedenti: S. 119/2024 - mass. 46283; S. 248/2022 - mass. 45203).

Massima n. 47527

Mediante la normativa sul condono (art. 31 legge n. 47 del 1985; art. 39 legge n. 724 del 1994; art. 32 d.l. n. 269 del 2003, come conv.), il legislatore nazionale, in via straordinaria e con regole ad hoc, ha consentito di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia. Il condono, pertanto, è una misura assolutamente extra ordinem e destinata a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso e non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani: su quello penale, al ricorrere dei presupposti di legge determina l’estinzione dei reati edilizi; su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l’estinzione dell’illecito amministrativo. (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46253).Dalla limitata portata delle sanatorie edilizie straordinarie consegue che l’immobile che ne è oggetto non può giovarsi delle normative che riconoscono vantaggi edilizi che esorbitino dagli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, e di ristrutturazione finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità. Il divieto di riconoscere benefici edilizi per gli immobili abusivi assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46253; S. 24/2022 - mass. 44555).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s, e 42, secondo comma, Cost. e all’art. 3 dello statuto reg. Sardegna, dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, secondo cui, negli immobili oggetto di condono edilizio realizzati in contrasto con le norme urbanistiche, sono consentite, senza incremento volumetrico o di superficie coperta, unicamente opere di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia non comportanti demolizione e ricostruzione con differente sagoma. L’impugnata normativa regionale, impedendo, per un verso, gli aumenti volumetrici e consentendo, per l’altro, la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità, è pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale in materia edilizia. Tale conclusione viene confermata anche prendendo in considerazione quanto disposto dall’art. 1, comma 23, della legge n. 199 del 2025, già in grado di esplicare i propri effetti nell’ordinamento regionale sardo, il quale consente, per le finalità espressamente indicate, aumenti volumetrici anche per gli immobili oggetto di condono, per l’assorbente ragione che, se pure l’ordinamento statale ammette oggi che gli immobili condonati usufruiscano di premialità volumetriche da cui sono generalmente esclusi, tale possibilità è riconosciuta solo rispetto a predeterminate finalità. Inoltre, il legislatore regionale, consentendo gli interventi volti a tutelare l’integrità della costruzione, non ha neppure leso lo statuto costituzionale del diritto di proprietà, posto che devono considerarsi contrastanti con l’art. 42 Cost. solo quelle disposizioni che ostacolano gli interventi aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l’aspetto esteriore dell’edificio).

Massima n. 47528

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 3-bis, comma 3-bis, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario». La disposizione impugnata dal Governo consente che gli interventi edilizi dalla stessa contemplati siano effettuati in deroga alle distanze minime di protezione del nastro ferroviario, derogando espressamente e direttamente dalla normativa statale – la quale, disciplinando il settore della sicurezza del trasporto ferroviario, deve essere ascritta alle norme fondamentali di riforma economico-sociale –, in particolare alla distanza minima di 30 metri e al correlato procedimento autorizzatorio previsti, rispettivamente, dagli artt. 49 e 60 del d.P.R. n. 753 del 1980. La previsione regionale, imponendo un regime derogatorio destinato a operare automaticamente e incidendo sull’attività valutativa riservata agli uffici competenti, si pone pertanto in contrasto con norme fondamentali di riforma economico-sociale, la cui uniforme attuazione risponde a un interesse generale connesso alla sicurezza ferroviaria.

Massima n. 47529

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-ter nell’art. 3-bis, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, il quale prevede, anche per la realizzazione di edifici nuovi, che gli interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica non vanno computati nella determinazione dei volumi e dell’altezza massima dell’edificio. La motivazione a supporto dell’impugnazione è carente e meramente assertiva. In primo luogo, il ricorso, nel denunciare il mancato rispetto del principio di pianificazione in riferimento al principio di leale collaborazione, non è sorretto da un adeguato impianto argomentativo. In secondo luogo, anche il lamentato vulnus al principio di pianificazione è sorretto da una motivazione meramente assertiva, al punto che non sono neanche spiegate, e dagli elementi offerti non risultano neppure comprensibili, le ragioni per le quali il principio di pianificazione andrebbe ricondotto entro l’ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Massima n. 47530

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 6 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 4, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, il quale definisce i casi di interventi edilizi considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. La disposizione impugnata dal Governo realizza un’evidente discrepanza rispetto alla nozione di totale difformità stabilita dalla normativa statale (artt. 31, comma 1, e 32 t.u. edilizia), influendo anche sul versante della sanatoria (art. 36 t.u. edilizia), dettandosi regole più rigide in caso di assenza o totale difformità del permesso o dalla SCIA alternativa.

Massima n. 47531

Pur se le regioni sono competenti a individuare gli interventi che costituiscono variazioni edilizie essenziali, non è compatibile con l’art. 32 t.u. edilizia – norma fondamentale di riforma economico-sociale – la normativa regionale che nega in via generale la consistenza di variazione essenziale a modificazioni che si mantengano al di sotto di una determinata soglia percentuale, posto che anche modifiche al di sotto delle eventuali soglie percentuali individuate dai legislatori regionali possono determinare la sostanziale diversità dell’opera rispetto a quella oggetto del titolo abilitativo. Pertanto, la legislazione regionale sulle variazioni essenziali (anche se riconducibile alla competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale) deve essere interpretata nel senso che il superamento degli eventuali limiti quantitativi previsti determina certamente una variazione essenziale, ma non anche che, a contrario, al di sotto di tali limiti l’essenzialità della variazione possa essere automaticamente esclusa, dovendo, in questa ultima ipotesi, sempre essere possibile, per l’interprete, valutare se l’intervento determini la sostanziale diversità rispetto all’intervento autorizzato. (Precedente: S. 119/2024 - mass. 46273).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 7, comma 1, lett. d, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che introduce il comma 1-bis all’art. 5 nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985. La disposizione impugnata dal Governo, qualificando come parziali difformità, sulla base di predeterminati limiti quantitativi, gli interventi edilizi che non raggiungono le soglie fissate per le variazioni essenziali, esclude ex lege dalla nozione di variazione essenziale opere che, in concreto, per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, risultino sostanzialmente diverse da quelle assentite dal titolo edilizio. La norma regionale si pone pertanto in contrasto con l’art. 32, comma 1, del t.u. edilizia, in quanto sottrae alla valutazione in concreto interventi potenzialmente qualificabili come variazioni essenziali. Essa incide, altresì, sul regime giuridico proprio delle variazioni essenziali, le quali continuano ad essere soggette, da un lato, al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo e autonomo e, dall’altro, al più severo regime repressivo dell’obbligo di demolizione o rimozione, a pena di acquisizione gratuita al patrimonio del comune del bene e dell’area di sedime, e senza la possibilità di regolarizzare l’abuso, ove la sua rimozione arrecherebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità, con il pagamento di una sanzione pecuniaria: c.d. fiscalizzazione dell’abuso).

Massima n. 47532

Le prescrizioni riguardanti l’altezza interna degli edifici, al pari dei parametri di aeroilluminazione, perseguono l’essenziale finalità di conformare l’attività edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell’abitazione, spazio di importanza vitale nell’esistenza di ogni persona. Pertanto, la disciplina dei requisiti igienico-sanitari, compresa quella su quelli di aeroilluminazione deve trovare omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 119/2024 - mass. 46285; S. 124/2021).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 32 Cost., l’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, impugnato dal Governo nella parte in cui, introducendo l’art. 7-quater, commi 3, lett. d ed e, e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente deroghe di carattere generalizzato ai parametri di aeroilluminazione del d.m. 5 luglio 1975 per gli immobili esistenti alla sua data di entrata in vigore e per quelli successivi a tale data e preesistenti a quella del 24 maggio 2024. Le prescrizioni del citato d.m. 5 luglio 1975 – di natura tecnica e costituenti corpo unico con quanto disposto dall’art. 218 del r.d. n. 1265 del 1934 – mirano a salvaguardare la salubrità e l’abitabilità degli ambienti e sono dunque inscindibilmente connesse all’attuazione dell’art. 32 Cost. Pertanto, in ragione del rilievo costituzionale del bene tutelato attraverso le prescrizioni del d.m. 5 luglio 1975, queste non possono essere derogate in via generalizzata dalle regioni, anche se a statuto speciale, perché ciò determina un vulnus al diritto fondamentale alla salute).

Massima n. 47533

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna dell’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che apporta modifiche alla disciplina regionale in materia di categorie funzionali urbanisticamente rilevanti e destinazione d’uso, in quanto il ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale. Il ricorso si dilunga ampiamente sulla ricostruzione della nuova disciplina statale, ma non individua né le specifiche disposizioni dell’impugnato art. 14 che sarebbero in contrasto con l’art. 23-ter t.u. edilizia, né, per altro verso, a illustrare più in generale le ragioni per le quali la censurata disciplina regionale sarebbe non conforme alla normativa statale evocata a parametro interposto. Il ricorso non ha neppure adeguatamente considerato il contesto normativo in cui l’impugnata disposizione regionale si inserisce, incorrendo in un ulteriore profilo di inammissibilità.

Massima n. 47534

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate. (Precedenti: S. 196/2025- mass. 47276; S. 126/2025 - mass. 46977; S. 106/2025 - mass. 46899).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui, modificando l’art. 7-quater, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, ha previsto che in materia di agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico-sanitari non trovano applicazione i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 24 t.u. edilizia. Il ricorso si dilunga ampiamente sulla sola ricostruzione della disciplina statale di cui ai citati commi da 5-bis a 5-quater dell’art. 24, ma non sviluppa le argomentazioni a sostegno della lamentata violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. m, Cost., con una censura pertanto retta da una motivazione insufficiente e con ogni evidenza assertiva).

Massima n. 47535

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 18, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, il quale, modificando l’art. 15-quater, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, prevede che nei mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti, fermo il rispetto degli spazi per parcheggi previsti da specifiche normative di settore, lo strumento urbanistico comunale determina gli spazi per parcheggio eventualmente ritenuti necessari. La norma regionale impugnata dal Governo, tenendo fermo l’obbligo di dotazione dei parcheggi per i cambi di destinazione d’uso c.d. orizzontali, contrasta con la disciplina di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia, la cui interpretazione induce a concludere che l’esonero dal vincolo della dotazione di parcheggi da essa previsti si estende necessariamente anche ai mutamenti di destinazione d’uso c.d. orizzontali. Se, infatti, detto esonero non dovesse ritenersi operante anche per questi ultimi si giungerebbe alla paradossale conclusione che il vincolo in parola non varrebbe per i cambi di destinazione d’uso verticale, che comportano un maggior aggravio sul carico urbanistico, ma varrebbe per quelli orizzontali, che ne comportano uno minore. (Precedente: S. 61/2026 - mass. 47373).

Massima n. 47536

È compito dello Stato sia in sede di definizione dei principi fondamentali della materia del governo del territorio, sia in sede di adozione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale determinare, a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia su tutto il territorio nazionale, i presupposti, le condizioni e i limiti della disciplina della sanatoria degli abusi edilizi. (Precedente: S. 125/2024 - mass. 46338).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 16, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985. La novella impugnata dal Governo, derogando dall’art. 36 t.u. edilizia, che richiede la doppia conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda, non offre al richiedente la possibilità di effettuare interventi volti a determinare tali condizioni. Il legislatore sardo ha, pertanto, esorbitato dai limiti della propria competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica).

Massima n. 47537

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l’art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, che, disciplina gli interventi, comunque denominati, di integrale demolizione di edifici preesistenti e la loro ricostruzione, disponendo che, qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Il ricorso, limitandosi sostanzialmente a indicare i dedotti parametri e argomentando in modo sintetico e meramente assertivo, non ha adeguatamente assolto all’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale.

Massima n. 47538

Affinché sia adeguatamente assolto l’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare, ma è necessario enuclearne anche il contenuto, e dimostrare, con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, il contrasto tra le due discipline. (Precedenti: S. 196/2025 - mass. 47276; S. 89/2024 - mass. 46185).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s, Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dell’art. 15 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025. La motivazione a supporto dell’impugnazione è carente e meramente assertiva: il ricorso non ha innanzitutto preso adeguatamente ed esattamente in considerazione la portata normativa né dell’art. 14 della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, così come modificato dall’impugnato art. 15, né dell’art. 36-bis t.u. edilizia e non risulta adeguatamente illustrato in che modo l’impugnato art. 15, e quindi la disciplina introdotta da quest’ultimo, contrasti con l’evocato parametro interposto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sardegna 17 giugno 2025, n. 18 (Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105), nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 3, nella legge della Regione Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme regionali di controllo dell'attività urbanistico edilizia);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 3-bis, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente alle parole «e ferroviario»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 4, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera d), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui, introducendo l'art. 7-quater, commi 3, lettere d) ed e), e 6, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, consente di derogare ai parametri di aeroilluminazione di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione);

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 16, comma 3, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce il comma 3-ter nell'art. 3-bis, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 5, 120 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 7-quater, comma 1, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-bis, comma 5, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, nella parte in cui introduce l'art. 2-ter, comma 2, nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 42, secondo comma, Cost. e all'art. 3 dello statuto reg. Sardegna, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

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