Corte costituzionale
Sentenza n. 66/2026
Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/2026
- Data di deposito
- 30 aprile 2026
- Data di decisione
- 23 marzo 2026
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:66
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 47511
Attengono al merito e non all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale le argomentazioni afferenti alla discrezionalità riconosciuta al legislatore, poiché implicano un esame della ratio e dei presupposti applicativi della norma censurata. (Precedenti: S. 248/2020 - mass. 42724; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 137/2020 - mass. 43508; S. 35/2017 - mass. 39602).
Massima n. 47512
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 111, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che il tribunale di sorveglianza che accerti uno stato di irreversibile incapacità psicofisica del condannato possa dichiarare il non luogo a procedere all’esecuzione invece di differire l’esecuzione della pena. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, il tribunale di sorveglianza, quando sussista una condizione di grave infermità irreversibile, nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, può dare conto della scelta di non fissare alcun termine per il differimento proprio, in base alla documentazione clinica acquisita; ciò ferma, in ogni caso, la revocabilità del rinvio disposto allorché si accerti che quelle condizioni sono cessate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze