Corte costituzionale

Sentenza n. 66/2026

Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/2026
Data di deposito
30 aprile 2026
Data di decisione
23 marzo 2026
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:66

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47511

Attengono al merito e non all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale le argomentazioni afferenti alla discrezionalità riconosciuta al legislatore, poiché implicano un esame della ratio e dei presupposti applicativi della norma censurata. (Precedenti: S. 248/2020 - mass. 42724; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 137/2020 - mass. 43508; S. 35/2017 - mass. 39602).

Massima n. 47512

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 111, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, dell’art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che il tribunale di sorveglianza che accerti uno stato di irreversibile incapacità psicofisica del condannato possa dichiarare il non luogo a procedere all’esecuzione invece di differire l’esecuzione della pena. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, il tribunale di sorveglianza, quando sussista una condizione di grave infermità irreversibile, nel disporre il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, può dare conto della scelta di non fissare alcun termine per il differimento proprio, in base alla documentazione clinica acquisita; ciò ferma, in ogni caso, la revocabilità del rinvio disposto allorché si accerti che quelle condizioni sono cessate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze