Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2026
Corte cost., sent. 13 aprile 2026, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2026
- Data di deposito
- 13 aprile 2026
- Data di decisione
- 23 febbraio 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 21-bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000
- art. 1, comma 1, lett. m), decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024
- art. 119, decreto legislativo n. 175 del 14 novembre 2024
Parametri
Massime
Massima n. 47376
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Sebbene in entrambe le ordinanze di rimessione sia stato fatto espresso riferimento all’art. 97 Cost. quale parametro costituzionale alla luce del quale è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale, tuttavia nelle motivazioni è totalmente mancante la spiegazione della pertinenza del parametro.
Massima n. 47377
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento all’art. 24 Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Non è corretto asserire che, in forza della prospettata assenza dell’Agenzia delle entrate nel processo penale per tutelare l’interesse fiscale – in quanto la costituzione di parte civile sarebbe consentita solo per il risarcimento dell’eventuale danno subìto in conseguenza dell’evasione fiscale, non anche per il credito fiscale derivante dall’imposta evasa – il credito fiscale non troverebbe adeguata tutela all’interno del processo penale. Innanzitutto, le fattispecie penal-tributarie non attengono tanto all’interesse fiscale, quanto piuttosto sono rivolte a presidiare il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni tributarie, espressione del dovere inderogabile di solidarietà di cui agli artt. 2 e 53 Cost., compromesso dall’evasione fiscale. In questa prospettiva, la tutela del credito tributario non è certamente estranea al perseguimento dell’interesse pubblico cui è istituzionalmente rivolta l’azione del PM, che è dotato di adeguati strumenti processuali e dispone, ex art. 327 cod. proc. pen., della polizia giudiziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza. Inoltre, mediante lo scambio reciproco di informazioni, l’Agenzia delle entrate può contribuire a costruire il quadro istruttorio del procedimento penale, in modo da sostenere e supportare il PM nella individuazione delle fonti di prova e consentire l’accertamento processuale dei fatti su cui si basa la sua pretesa impositiva. Pertanto, il processo penale, ben lungi dal disinteressarsi della pretesa impositiva, s’incentra con diversi e significativi istituti proprio su di essa, rafforzando l’obiettivo della riscossione dell’imposta evasa. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, pur sempre qualificabile come persona offesa, può comunque partecipare al processo penale come parte civile per fare valere il risarcimento dell’eventuale danno subìto in conseguenza dell’evasione fiscale.
Massima n. 47378
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Il confronto della disposizione censurata con l’art. 652 cod. proc. pen. – per cui le sentenze di assoluzione relative a reati non tributari hanno efficacia di giudicato per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, o nell’interesse dello stesso, solo se questo si è costituito come parte civile, o sia stato posto in condizione di farlo – non fa emergere un’arbitraria violazione del principio di eguaglianza. Risulta infatti chiara la diversità di prospettiva dell’uno e dell’altro ambito di applicazione delle disposizioni poste a confronto: mentre, nel caso di cui all’art. 652 cod. proc. pen., la scelta del legislatore è volta a garantire il diritto del danneggiato a non essere pregiudicato da un accertamento compiuto in un processo di cui non è stato parte, nel caso della disposizione censurata – la quale, avendo natura processuale, consente al legislatore un’ampia discrezionalità in materia, nei soli limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate – viene invece in rilievo non già un diritto individuale, bensì l’interesse generale all’assolvimento del dovere tributario. (Precedenti: S. 230/2022 - mass. 45149; S. 74/2022 - mass. 44756; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 58/2020 - mass. 42158).
Massima n. 47379
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento agli artt. 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. La disposizione censurata non altera il principio della parità delle parti nel processo tributario: sebbene la disciplina generale (art. 654 cod. proc. pen.) non distingua tra sentenze di assoluzione e di condanna e quindi, da questo punto di vista, l’art. 21-bis introduca una disciplina speciale, va anche considerato che esso attua una precisa indicazione del legislatore delegante che si è riferito solo alla sentenza di assoluzione, richiedendo il rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale. Né appare oltrepassare la soglia della manifesta irragionevolezza la circostanza che l’art 21-bis abbia limitato alla sola sentenza di assoluzione la deroga al principio del doppio binario – basato sul principio di specialità e della reciproca autonomia tra i due sistemi (penale e tributario), con l’esclusione di qualsiasi rapporto di pregiudizialità –, che per lungo tempo ha caratterizzato i rapporti tra il processo penale e quello tributario; in materia di configurazione degli istituti processuali, infatti, al legislatore è tradizionalmente riconosciuta ampia discrezionalità.
Massima n. 47380
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. La scelta garantista della novella – che riflette la visione secondo cui il dovere tributario attiene al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce – di accordare al contribuente il medesimo livello di garanzia che viene assicurato all’imputato nel processo penale, in termini di standard probatorio e di presupposti per un giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, non può essere ritenuta manifestamente irragionevole laddove, derogando al principio del doppio binario, eviti che ogni giudice tributario sia chiamato, di volta in volta, a definire l’esatta portata, mediante l’esame del contenuto della sentenza penale, della formula assolutoria. Una seria criticità in questo senso potrebbe verificarsi quando oggetto dell’accertamento penale siano determinate fattispecie tipiche, in relazione alle quali il diritto tributario fa entrare in gioco il regime probatorio delle presunzioni legali, la cui peculiarità è che, al verificarsi del fatto noto previsto dal legislatore, ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. Si potrebbe quindi verificare che il giudice penale, non potendo applicare la presunzione legale ai fini della formazione del proprio convincimento, giunga a escludere la sussistenza di un determinato fatto proprio quando il giudice tributario, applicando quella presunzione legale, sarebbe potuto arrivare, in assenza della prova contraria da parte del contribuente, a ritenere legittima la pretesa tributaria. In tali casi, l’art. 21-bis potrebbe essere interpretato in modo tale da determinare un’eccessiva compressione dello standard probatorio di cui dispone il giudice tributario al fine di verificare il corretto assolvimento del dovere inderogabile di concorrere alle spese pubbliche. Tale interpretazione deve essere esclusa, mediante una interpretazione costituzionalmente orientata, che impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46951; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 288/2019 - mass. 41902).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13, con le ordinanze indicate in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111, commi primo e secondo, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del d.lgs. n. 87 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze