Corte costituzionale

Sentenza n. 40/2026

Corte cost., sent. 27 marzo 2026, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/2026
Data di deposito
27 marzo 2026
Data di decisione
27 gennaio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 2, bis, decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
  • art. 1, comma 2, bis, lettera a), decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025
  • legge n. 75 del 23 maggio 2025

Parametri

Massime

Massima n. 47429

Ogni misura di trattenimento dello straniero costituisce misura privativa della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost. È pertanto necessario che il provvedimento di adozione della misura da parte dell’autorità amministrativa sia comunicato entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria, e che questa lo convalidi nelle successive quarantotto ore, dovendo il provvedimento, in caso contrario, intendersi revocato e privo di ogni ulteriore effetto. (Precedenti: 205/2025 - mass. 47175; S. 96/2025 - mass. 46901; S. 203/2024 - mass. 46478; S. 212/2023 - mass. 45872; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 105/2001 - mass. 26150).

Massima n. 47430

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 5 CEDU, all’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, e all’art. 9 del PIDCP, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CDFUE, dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 37 del 2025, come conv., nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento di uno straniero in un centro per il rimpatrio (CPR) che ha presentato domanda di protezione internazionale, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal questore. L’interazione fra i provvedimenti di trattenimento adottati nell’ambito di due diverse discipline concernenti il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea – quella relativa alla procedura di espulsione (o di “rimpatrio”), disciplinata dall’art. 14 t.u. immigrazione e quella relativa alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, regolata dall’art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 – può determinare una specifica ipotesi, quella in cui il richiedente protezione internazionale già sia sottoposto a trattenimento nel quadro di una procedura di espulsione a suo carico. In tal caso, la disciplina vigente intende mantenere l’efficacia del primo trattenimento sino all’intervento del questore successivo alla domanda di protezione internazionale, e imporre al questore, durante la procedura di esame della domanda, l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento, “secondario” rispetto al primo provvedimento, e avente una durata massima di sessanta giorni. È proprio in questa fase del procedimento che si profila la possibile applicazione del comma censurato, quando, ricevuta la domanda di protezione internazionale, il questore abbia in prima battuta adottato un provvedimento di trattenimento “secondario”, ma questo provvedimento non sia stato convalidato dalla corte d’appello competente. Nel caso di specie, il rimettente è chiamato unicamente a valutare i presupposti di legittimità del provvedimento della Corte d’appello di Bari, con cui quest’ultima ha convalidato il trattenimento adottato dal Questore della stessa città, senza essere invece chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della protrazione della detenzione dello straniero nel CPR per il lasso di tempo antecedente; conseguentemente, neppure alla Corte di cassazione è devoluta la valutazione della legittimità di tale misura privativa della libertà. In ogni caso, l’inammissibilità delle questioni non esime la Corte costituzionale dal riconoscere la necessità che il legislatore intervenga a rivedere la disciplina in materia. L’obiettivo, del tutto legittimo, di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione, deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost., che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore. (Precedente: S. 275/2017 - mass. 40106).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze