Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2026

Corte cost., sent. 19 febbraio 2026, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2026
Data di deposito
19 febbraio 2026
Data di decisione
13 gennaio 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47204

I comuni, in quanto indicati nella Costituzione come enti costituenti la Repubblica dotati di autonomia, anche finanziaria (artt. 114 e 119 Cost.), richiedono di essere dotati di risorse idonee a garantire – anche nell’ottica della corretta programmazione su un adeguato arco temporale – l’esercizio delle funzioni che sono chiamati obbligatoriamente a svolgere, rapportate non solo al numero di abitanti, ma anche all’estensione del territorio comunale. (Precedenti: S. 29/2023 - mass. 45344; S. 10/2016; S. 188/2015).

Massima n. 47205

Il mandato elettorale ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell’art. 97, primo comma, Cost., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In questo senso, lo scioglimento del consiglio comunale costituisce una regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all’effettività di adempimenti primari del mandato elettorale. (Precedente: S. 228/2017 - mass. 42086).

Massima n. 47206

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza ed erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali prevedono, per gli enti deficitari o dissestati, rispettivamente: a) un termine perentorio entro cui presentare al Ministero dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; b) un termine perentorio entro cui presentare una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale. Rispetto alla sent. n. 91/2025, pubblicata in data successiva al deposito dell’ordinanza sottoposta all’odierno giudizio, che ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate questioni identiche a quelle qui sollevate, non sono emersi argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte. Vanno, pertanto, dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le questioni aventi a oggetto l’art. 261, comma 4, t.u. enti locali, poiché tale disposizione non trova applicazione nel giudizio a quo, che non attiene all’evenienza indicata. Sono altresì inammissibili, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni riguardanti l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali in quanto l’intera ordinanza faceva riferimento alla diversa norma che disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio (ex art. 262, comma 1, t.u. enti locali), indicando come soluzione costituzionalmente adeguata quella di consentire, in caso di mancato rispetto dei termini perentori per l’approvazione del bilancio di previsione, l’assegnazione al consiglio comunale inadempiente di un ulteriore termine non superiore a 20 giorni (art. 141, comma 2, t.u. enti locali).

Massima n. 47207

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dell’art. 262, comma 1, t.u. enti locali, il quale prevede che l’inosservanza dei termini perentori indicati – ossia quelli entro cui presentare al Ministero dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole dell’apposita commissione ministeriale – integra l’ipotesi di cui alla lett. a) dell’art. 141, comma 1, t.u. enti locali (scioglimento per atti contrari a Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico) anziché alla lett. c) (scioglimento per mancata approvazione del bilancio). La scelta di assimilare la mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla indicata lett. a) non è irragionevole, in considerazione del fatto che la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche. D’altra parte, l’art. 259, comma 1, t.u. enti locali prevede, per l’amministrazione in carica che ha già condotto l’ente al dissesto, un’ulteriore possibilità di costruire un’ipotesi di bilancio in riequilibrio per dimostrare di essere in grado di amministrare la cosa pubblica, possibilità necessariamente vincolata nei tempi per evitare il prodursi di ulteriori pregiudizi alle finanze dell’ente. Parimenti non sussiste disparità di trattamento relativa alla differente disciplina prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci, ovvero di mancata adozione degli ordinari strumenti previsti per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche (art. 193 t.u. enti locali) perché la situazione in cui si trova l’amministrazione di un ente locale in bonis è diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto. Né è violato il principio del buon andamento della PA, in quanto le norme che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l’amministrazione in un ente dissestato sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio. Non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali nonché il principio del mandato elettorale e il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive. La norma censurata rappresenta infatti la prima di una serie di misure finalizzate a ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente locale dissestato. In tale contesto, il frammento normativo censurato risulta preordinato ad assicurare la tutela dell’equilibrio delle finanze pubbliche complessive. Neppure è leso il diritto di elettorato passivo, in quanto il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo risiede nell’assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale. Va pertanto ribadito che l’incuria che conduce al dissesto degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica, che, invece, la disposizione censurata mira a tutelare. (Precedenti: S. 91/2025 - mass. 46836; S. 18/2019 - mass. 43528; S. 18/2019).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 259, comma 1, e 261, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze