Corte costituzionale

Sentenza n. 109/2026

Corte cost., sent. 18 giugno 2026, n. 109

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
109/2026
Data di deposito
18 giugno 2026
Data di decisione
13 aprile 2026
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:109

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47582

Spetta al rimettente l’individuazione dell’ordine logico delle questioni sottoposte al suo esame [non trattandosi, pertanto, di un’operazione sindacabile dalla Corte costituzionale]. (Precedenti: S. 125/2018 - mass. 41328; S. 132/2015).

Massima n. 47583

La presenza nell’ordinanza di rimessione di un mero lapsus calami che non pregiudica la corretta individuazione delle norme costituzionali realmente evocate – perché, ad esempio, nel contesto motivazionale sono presenti espliciti riferimenti ad esse – è irrilevante ai fini dell’ammissibilità delle questioni. (Precedenti: S. 224/2023 - mass. 45918; S. 151/2016 - mass. 38935).

Massima n. 47584

È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 CDFUE, dell’art. 614-bis cod. proc. civ. che, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022, disciplina le misure di coercizione indirette a carattere pecuniario (astreinte) senza prevedere il potere del giudice dell’esecuzione di determinarne, su istanza di parte o d’ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione, questa, alla quale è subordinata, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 85/2024 - mass. 46181).

Massima n. 47585

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brindisi, sez. civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 6 e 13 CEDU, dell’art. 614-bis cod. proc. civ. che, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022, disciplina le misure di coercizione indirette a carattere pecuniario (astreinte) senza prevedere il potere del giudice dell’esecuzione di determinarne, su istanza di parte o d’ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata dovendosi, in effetti, ritenere che la previsione di un termine finale, o di un limite quantitativo massimo, sia consustanziale alle misure in esame, tese a sollecitare l’adempimento volontario di un’obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ciò condannato, prospettandogli una diminuzione patrimoniale per il mancato o ritardato adempimento. La loro funzione compulsoria e, solo eventualmente, sanzionatoria, infatti, mal si concilia con il carattere della perpetuità non potendosi tollerare che il vincolo in esame perduri sine die nonostante la sua sopravvenuta inidoneità a realizzare la finalità per cui era stato imposto. È così possibile ricavare dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare i denunciati vulnera costituzionali, ritenendo che nei casi in cui la misura coercitiva indiretta sia stata stabilita senza l’indicazione della durata o di un limite quantitativo, ma il perdurare dell’inadempimento oltre un apprezzabile lasso temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volontà dell’obbligato, il giudice dell’opposizione (preventiva o successiva) all’esecuzione – pur non potendo modificare il contenuto intrinseco del provvedimento coercitivo – può constatare che l’efficacia persuasiva della misura è venuta meno e, sulla base del limite temporale di efficacia così individuato, quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente. La disciplina censurata, così interpretata, soddisfa l’esigenza di delimitare l’efficacia della misura coercitiva emessa senza un termine finale entro i margini temporali (o quantitativi) necessari alla realizzazione della sua funzione tipica, scongiurando il rischio che si trasformi in uno strumento di ingiustificato arricchimento per il creditore e di sacrificio sproporzionato per il debitore; tale ricostruzione nemmeno esorbita dai limiti dei poteri cognitori del giudice che caratterizzano l’opposizione, dal momento che la verifica del perdurare della funzione compulsoria della misura coercitiva azionata non attinge il contenuto decisorio del provvedimento ma ricade nell’accertamento della vis esecutiva del titolo azionato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) -, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis cod. proc. civ. - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022 ‒, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze