Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2025

Corte cost., sent. 17 aprile 2025, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/2025
Data di deposito
17 aprile 2025
Data di decisione
10 marzo 2025
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999
  • art. 32, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 46760

La Corte costituzionale si pronuncia con una sentenza di “inammissibilità di sistema” quando, pur riscontrando una dubbia compatibilità con i parametri costituzionali evocati, essa rimette, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il quomodo del necessario intervento – che può realizzarsi secondo un ventaglio di soluzioni plausibili – finalizzato a rimuovere il riscontrato vulnus; discrezionalità che comprende anche l’eventuale disciplina dell’efficacia temporale dell’intervento potendo, quindi, il legislatore valutare di non intervenire in modo retroattivo. (Precedenti: S. 130/2023 - mass. 45599; S. 71/2023 - mass. 45472; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 120/2021 - mass. 43931).

Massima n. 46761

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di secondo grado della Liguria, sez. 3, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost., dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a), del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, che, nella versione applicabile ratione temporis, disponeva la remunerazione dell’attività degli agenti della riscossione con un aggio pari all’8% delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, «a carico del debitore: a) in misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore; b) integralmente, in caso contrario». Il legislatore è intervenuto, dando seguito all’invito rivolto nella sentenza costituzionale n. 120 del 2021, a riformulare il censurato art. 17 – abrogando l’aggio di riscossione, ponendo il relativo costo a carico della fiscalità generale e lasciando a carico del debitore unicamente le quote derivanti dalle spese per le attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute, nonché quelle dovute a titolo di spese di notifica – ma ha previsto, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione della disciplina previgente. La circostanza che la modifica apportata alla disposizione censurata non abbia efficacia retroattiva non ne inficia la legittimità costituzionale, dal momento che, per dare seguito al detto invito, formulato pro futuro, lo stesso non era tenuto a intervenire in modo retroattivo. Peraltro, una valutazione retrospettiva non è mancata nel complessivo intervento legislativo, dal momento che, qualora il contribuente ritenga – in relazione a cartelle di pagamento sottoposte al precedente regime – di avvalersi della disciplina di favore prevista per la definizione agevolata delle cartelle di pagamento (c.d. “rottamazione”), allo stesso è consentito di non corrispondere, tra l’altro, l’aggio e gli oneri di riscossione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, sezione 3, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze