Corte costituzionale
Sentenza n. 19/2025
Corte cost., sent. 14 febbraio 2025, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/2025
- Data di deposito
- 14 febbraio 2025
- Data di decisione
- 29 gennaio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonella Sciarrone Alibrandi
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 69, comma 1, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- art. 1, comma 309, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Parametri
Massime
Massima n. 46651
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, incide sui meccanismi di adeguamento degli assegni pensionistici alle variazioni del costo della vita. La regola generale di raffreddamento della dinamica rivalutativa delle pensioni che la norma censurata aveva introdotto a far data dal 1° gennaio 2001, già più volte derogata dalla legislazione successiva, è stata sostituita, a partire dal 1° gennaio 2022, dal meccanismo limitativo previsto dall’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019. Quest’ultima, dunque, è l’unica disposizione che, già applicata nell’anno 2022, sarebbe chiamata a governare la perequazione dei trattamenti pensionistici per l’anno 2023, nel caso di accoglimento delle questioni sollevate sull’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, pure censurato. (Precedente: S. 103/2023 - mass. 45575).
Massima n. 46652
La perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche, nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43231; S. 250/2017 - mass. 42100; S. 173/2016 - mass. 38977; S. 70/2015 - mass. 38977).La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario, alla luce delle risorse effettivamente disponibili. Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza, calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce. Il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva. È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi e, dall’altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo, ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce. (Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43231; S. 250/2017 - mass. 42100; S. 70/2015 - mass. 38977; S. 316/2010 - mass. 35006; O. 96/2018 - mass. 41313).Rientra nella piena discrezionalità del legislatore stabilire nel concreto le variazioni perequative dell’ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l’adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili. (Precedente: S. 234/2020 - mass. 43231).Il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione. (Precedente: S. 234/2020 - mass. 43231).Anche i pensionati devono essere partecipi e consapevoli della realtà economico-sociale, per cui va escluso qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti economici più penalizzanti prodotti sulle classi sociali meno agiate. (Precedente: S. 173/2016 - mass. 38977).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per le Regioni Campania e Toscana, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. dell’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che, per l’anno 2023, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta integralmente solo per quelli complessivamente pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS; per quelli superiori, invece, la rivalutazione viene accordata in misura decrescente: 85% per gli assegni pari o inferiori a cinque volte il minimo; 53% per quelli di importo compreso tra cinque e sei volte tale soglia; 47% per i trattamenti inclusi in una forbice tra le sei e le otto volte il suddetto limite; 37% per quelli rientranti nell’intervallo tra le otto e le dieci volte il medesimo livello; 32% per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. Sebbene la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, il meccanismo qui scrutinato non comporta tale effetto paralizzatore o sospensivo dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati meno severi della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi precedenti, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, l’odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato alcun “contributo di solidarietà” aggiuntivo. Il congegno normativo in discorso salvaguarda invece l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un “rallentamento” della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rappresentano l’11,7% del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di “elasticità” rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso, come quelli previsti con la c.d. “quota 103”, ex art. 1, commi da 283 a 285, della legge n. 197 del 2022; l’indennità c.d. “ape sociale”, ex commi da 288 a 291, e la c.d. “opzione donna”, ex comma 292. A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, ex comma 310. È anche da escludere che i moduli di rallentamento dell’indicizzazione in progressione inversa rispetto al crescere degli importi dei trattamenti disconoscano il valore della qualità del lavoro prestato. E si risolve in una mera petizione di principio l’affermazione secondo cui la rivalutazione integrale delle pensioni più alte, di per sé sola, produrrebbe l’effetto di disincentivare il lavoro "in nero" e di incrementare finanche l’occupazione femminile. Infine, non sono lesi neppure i principi di ragionevolezza e di proporzionalità retributiva, in quanto è sufficiente evidenziare l’assoluta inidoneità dei principi asseritamente generali che i rimettenti hanno ritenuto di distillare da disposizioni del codice civile attinenti al diritto delle obbligazioni e dei contratti, ex artt. 1282, comma 1, 1284, comma 1, e 1448 cod. civ., ad assumere il ruolo di criteri di valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore in materia previdenziale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:
Ordinanza letta all'udienza del 29 gennaio 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con ordinanza dell'11 settembre 2024, iscritta al reg. ord. n. 185 del 2024.
Rilevato che, con atto depositato il 5 novembre 2024, è intervenuta ad adiuvandum la Sezione autonoma magistrati a riposo dell'Associazione nazionale magistrati, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, che ha ribadito l'ammissibilità del suo intervento con memoria depositata in data 8 gennaio 2025;
che, in particolare, la Sezione interveniente ha riferito che tutti i suoi associati «sono soggetti all'applicazione della norma oggetto dell'odierna quaestio» e ha evidenziato che «il rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo - tra il pensionato ricorrente [...] e l'INPS che applica la misura limitativa della perequazione - è il medesimo rapporto che vede, da un lato, ciascun magistrato a riposo iscritto alla Sezione interveniente e dall'altro, per l'appunto, l'INPS», sicché, se non si ammettesse l'intervento, «si finirebbe per escludere in radice e automaticamente l'ammissibilità di qualsiasi intervento di associazioni rappresentative di categorie di pensionati in giudizi aventi a oggetto norme in materia previdenziale», senza che possa sopperire l'istituto «dell'amicus curiae», che non consentirebbe la «rappresentanza in giudizio» degli interessi tutelati dalla Sezione interveniente.
Considerato che i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), «dovendosi ovviamente intendere per "giudizio" il giudizio a quo, e non il giudizio incidentale di legittimità costituzionale» (ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 15 ottobre 2024, allegata alla sentenza n. 172 del 2024);
che a integrare un interesse così caratterizzato non è sufficiente che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimità costituzionale (tra le ultime, sentenza n. 181 del 2024);
che, a maggior ragione, non possono essere considerati legittimati a partecipare al giudizio costituzionale organismi rappresentativi di soggetti titolari di rapporti giuridici regolati dalle disposizioni censurate, i quali non sono portatori di un interesse specifico direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di interessi più generali, non esposti in modo diretto all'esito del giudizio a quo, ma connessi, piuttosto, agli scopi statutari della tutela economica e professionale degli iscritti (sentenze n. 130 e n. 35 del 2023; ordinanza n. 202 del 2020, quest'ultima pronunciata proprio in giudizio analogo);
che tali considerazioni valgono a fortiori proprio alla luce dell'art. 6 delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale di presentare alla Corte un'opinione scritta in qualità di amici curiae (ex plurimis, sentenza n. 210 del 2021);
che le ragioni addotte dalla Sezione interveniente non sono tali da indurre questa Corte a mutare la propria costante giurisprudenza;
che, in definitiva, l'intervento spiegato dalla Sezione autonoma magistrati a riposo dell'Associazione nazionale magistrati deve essere dichiarato inammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Sezione autonoma magistrati a riposo dell'Associazione nazionale magistrati nel giudizio di legittimità costituzionale iscritto al reg. ord. n. 185 del 2024.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze