Corte costituzionale

Sentenza n. 136/2025

Corte cost., sent. 28 luglio 2025, n. 136

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
136/2025
Data di deposito
28 luglio 2025
Data di decisione
10 giugno 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Alessandra Sandulli
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:136

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 1, comma 2, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 3, comma 1, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 3, comma 8, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 4, comma 6, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 5, comma 1, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 5, comma 2, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 6, comma 2, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 7, comma 2, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 10, comma 6, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • art. 15, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024
  • legge n. 115 del 8 agosto 2024
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 84 del 25 giugno 2024

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 117, comma 5, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 120, comma 2, Costituzione
  • art. 6, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 8, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 36, comma 1, bis, legge n. 234 del 24 dicembre 2012
  • art. 40, comma 3, legge n. 234 del 24 dicembre 2012
  • art. 41, legge n. 234 del 24 dicembre 2012
  • art. 97, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 40, comma 4, legge n. 234 del 24 dicembre 2012
  • art. 5, Costituzione
  • art. 114, Costituzione
  • art. 116, Costituzione
  • art. 3, lett. a), statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett. h), statuto regione Sardegna
  • art. 3, lett. m), statuto regione Sardegna
  • art. 4, lett. a), statuto regione Sardegna
  • art. 14, statuto regione Sardegna
  • art. 46, statuto regione Sardegna
  • art. 54, statuto regione Sardegna
  • Regolamento UE n. 1252 del 11 aprile 2024
  • art. 6, statuto regione Sardegna
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 21, comma 2, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 21, comma 2, lett. c), decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 37, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 37, comma 2, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 19 giugno 1979
  • art. 1, decreto legislativo n. 234 del 17 aprile 2001
  • art. 7, decreto legislativo n. 117 del 30 maggio 2008
  • art. 117, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 46872

Il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva, ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito. (Precedenti: S. 28/2025 - mass. 46668; S. 21/2022 - mass. 44447).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001; agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge n. 131 del 2003; agli artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge n. 234 del 2012; nonché al principio di ragionevolezza e al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lett. b, del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche. I parametri indicati sono evocati nel ricorso senza assolvere l’onere argomentativo necessario affinché possa valutarsi nel merito le censure prospettate).

Massima n. 46873

Le norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni ad autonomia speciale si caratterizzano per un triplice profilo: a) si deve trattare di norme legislative dello Stato che – in considerazione del contenuto, della motivazione politico-sociale e degli scopi che si prefiggono – presentino un carattere riformatore, diretto a incidere significativamente nel tessuto normativo dell’ordinamento giuridico o nella vita della nostra comunità giuridica nazionale; b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola di valori costituzionali, devono avere ad oggetto settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza; c) si deve trattare, inoltre, di norme-principio o della disciplina di istituti giuridici – nonché delle norme legate con queste da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione – che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un’attuazione su tutto il territorio nazionale. (Precedenti: S. 22/2025 - mass. 46692; S. 112/2011 - mass. 35538; S. 170/2001 - mass. 26265; S. 1033/1988 - mass. 13281).

Massima n. 46874

Materie che assumono, per la loro natura trasversale, carattere prevalente, possono influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano, purché la relativa competenza statale si svolga entro i limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. (Precedente: S. 287/2016).

Massima n. 46875

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. a), h) ed m); 4, lett. a); 14; 46 e 54 statuto speciale; nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lett. b), del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, ossia quelle materie non energetiche e non agricole che, in base al regolamento n. 2024/1252/UE, sono considerate critiche per la loro grande importanza economica nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e per il loro significativo utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori strategici, al fine di garantire l’autosufficienza dell’Unione europea nel loro approvvigionamento. Le disposizioni impugnate, immediata attuazione al suddetto regolamento nell’ordinamento interno, nelle more dell’adozione di una disciplina organica del settore, disciplinano: i) i criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti ivi indicati (art. 1, commi 1 e 2); ii) il procedimento di riconoscimento del carattere strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lett. b); iii) le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i medesimi progetti (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2); iv) l’avvio dell’attività di ricerca di materie prime critiche e la pianificazione e programmazione nazionale (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lett. b). Esse sono espressione della potestà legislativa statale esercitata in attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario e si sostanziano nell’adozione di norme fondamentali di riforma economico-sociale. Esse sono inoltre riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali: i) la tutela della concorrenza, in quanto mirano a rafforzare e potenziare l’approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico, sia nella fase della mappatura e raccolta delle informazioni geologiche sia nella fase della concreta realizzazione dei progetti strategici, per il corretto funzionamento del mercato; ii) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in quanto contemplano sia una semplificazione delle procedure di valutazione ambientale, sia il coinvolgimento, nelle procedure autorizzatorie e nelle attività di programmazione e pianificazione, di soggetti pubblici incardinati presso il MASE o dei quali fanno comunque parte suoi rappresentanti, come il CITE, il punto unico di contatto e il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche; iii) la difesa, in ragione dell’utilizzo delle materie prime critiche nei settori aerospaziali e della difesa. Vista la finalità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, e ferma restando la diretta applicabilità dell’indicato regolamento, la fonte più idonea a darvi attuazione nell’ordinamento interno è un atto legislativo statale, in quanto eventuali interventi regionali limitati ai rispettivi territori rischierebbero di non raggiungere gli obiettivi e perpetrare quell’eterogeneità e difetto di coordinamento che il diritto dell’Unione si propone di eliminare, tenendo conto che i limiti derivanti dall’ordinamento eurounitario operano anche nei confronti delle competenze legislative delle regioni speciali, i cui statuti vincolano la potestà legislativa, anche primaria, al rispetto degli obblighi internazionali. Le disposizioni impugnate non hanno, pertanto, determinato alcuna lesione delle competenze legislative rivendicate dalla Regione, in quanto risultano adottate in attuazione del regolamento UE, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, e, oltre a costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale, sono prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente.

Massima n. 46876

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. a), h) ed m); 4, lett. a); 6; 14; 46 e 54 dello statuto speciale; agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma 2, lett. b) e c); 37, commi 1 e 2, lett. d), e 48 del d.P.R. n. 348 del 1979 e all’art. 1 del d.lgs. n. 234 del 2001, anche in relazione all’art. 7 del d.lgs. n. 117 del 2008; nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost. e al principio di leale collaborazione, degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lett. b), del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, ossia quelle materie non energetiche e non agricole che, in base al regolamento n. 2024/1252/UE, sono considerate critiche per la loro grande importanza economica nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e per il loro significativo utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori strategici, al fine di garantire l’autosufficienza dell’Unione europea nel loro approvvigionamento. Le disposizioni impugnate, immediata attuazione al suddetto regolamento nell’ordinamento interno, nelle more dell’adozione di una disciplina organica del settore, disciplinano: i) i criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti ivi indicati (art. 1, commi 1 e 2); ii) il procedimento di riconoscimento del carattere strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lett. b); iii) le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i medesimi progetti (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2); iv) l’avvio dell’attività di ricerca di materie prime critiche e la pianificazione e programmazione nazionale (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lett. b). La qualificazione delle disposizioni impugnate come norme fondamentali di riforma economico-sociale e la loro riconducibilità a materie trasversali di competenza legislativa esclusiva dello Stato ne impongono, in considerazione degli interessi unitari in rilievo, l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale, con conseguente infondatezza anche della dedotta violazione dell’art. 6 dello statuto e delle relative norme di attuazione. Per le stesse ragioni, non è leso il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, fermo restando che è contemplato il coinvolgimento della regione nel concreto esercizio delle funzioni amministrative. (Precedenti: S. 284/2016 - mass. 39329; S. 92/2011 - mass. 35497; S. 286/2005 - mass. 29646; S. 14/2004 - mass. 28262).

Massima n. 47023

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, ossia quelle materie non energetiche e non agricole che, in base al regolamento n. 2024/1252/UE, sono considerate critiche per la loro grande importanza economica nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e per il loro significativo utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori strategici, al fine di garantire l’autosufficienza dell’Unione europea nel loro approvvigionamento. Le disposizioni impugnate, immediata attuazione al suddetto regolamento nell’ordinamento interno, nelle more dell’adozione di una disciplina organica del settore, disciplinano: i) i criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti ivi indicati (art. 1, commi 1 e 2); ii) il procedimento di riconoscimento del carattere strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lett. b); iii) le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i medesimi progetti (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2); iv) l’avvio dell’attività di ricerca di materie prime critiche e la pianificazione e programmazione nazionale (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lett. b). Dalle disposizioni del regolamento europeo richiamato emerge che esso lascia liberi gli Stati membri di decidere se istituire uno o più punti unici di contatto, se istituire i punti unici di contatto a livello locale, regionale o nazionale o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente, e, anche, se individuare o meno nel punto unico di contatto un’autorità che prende decisioni di autorizzazione. Pertanto, laddove, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori per la realizzazione dei progetti strategici, il d.l. n. 84 del 2024, come conv., ha istituito il punto unico di contatto presso la competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ha effettuato una scelta che è compatibile con il sistema costituzionale interno e che risulta rispettosa del regolamento, ed è altresì ispirata a una logica di sussidiarietà, in relazione alla già segnalata necessità di assicurare un’attuazione unitaria della disciplina in esame.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 (Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 115, promosse ‒in riferimento agli artt. 117, commi terzo, quarto e quinto, 118 e 120, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); agli artt. 6, comma 1, e 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); agli artt. 36, comma 1-bis, 40, commi 3 e 4, e 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); nonché al principio di ragionevolezza e al principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. ‒ dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 14; 46 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse ‒ in riferimento agli artt. 3, lettere a), h) ed m); 4, lettera a); 6; 14; 46 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna; agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma 2, lettere b) e c); 37, commi 1 e 2, lettera d), e 48 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e all'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997), anche in relazione all'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost. e al principio di leale collaborazione ‒ dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lettera b), del d.l. n. 84 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze