Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2025

Corte cost., sent. 17 luglio 2025, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/2025
Data di deposito
17 luglio 2025
Data di decisione
10 giugno 2025
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonella Sciarrone Alibrandi
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 965 del 26 luglio 1965
  • art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 46928

In forza del principio della cosiddetta neutralizzazione della contribuzione nociva, è possibile escludere dal computo del trattamento pensionistico, con riferimento alle diverse tipologie di contributi di volta in volta oggetto di scrutinio, la contribuzione accreditata dopo la maturazione del requisito contributivo minimo, ove produttiva di un depauperamento del trattamento già virtualmente maturato e, dunque, di un effetto irragionevole, in quanto antitetico alla funzione fisiologica dei contributi previdenziali, finalizzati all’incremento della pensione. (Precedenti: S. 224/2022 - mass. 45161; S. 264/1994 - mass. 20858).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo, che compromette l’iter logico–argomentativo delle censure sia sulla rilevanza, sia sulla manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Toscana, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e dell’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui, per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti degli enti locali, non prevedono la possibilità di neutralizzare i periodi di contribuzione che, aggiungendosi a quelli strettamente necessari ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta ai fini pensionistici, comportano un decremento della quota di trattamento liquidata con il sistema retributivo. La rimettente omette di considerare il chiaro disposto dell’art. 1, comma 243, della legge n. 228 del 2012, il quale, al fine di ottenere un’unica pensione attraverso il meccanismo del cumulo gratuito, impone di utilizzare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, così costituendo un autonomo ostacolo all’accoglimento della domanda di neutralizzazione – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, ugualmente non considerata, nemmeno a fini di un mero distinguishing – rispetto alla regola scandita in materia di totalizzazione, di cui la corrispondente previsione dettata per il cumulo gratuito riproduce la dizione testuale centrale, a esclusione del vincolo del calcolo esclusivamente contributivo. A prescindere dalla decisività o meno di tale profilo di differenza, per invocare l’applicazione del principio di neutralizzazione anche al meccanismo del cumulo gratuito dei periodi assicurativi, sarebbe stato comunque necessario promuovere un’autonoma e distinta questione di legittimità costituzionale sulla disposizione normativa da ultimo citata). (Precedenti: S. 20/2025 - mass. 46672; S. 184/2024 - mass. 46420; S. 177/2024 - mass. 46432; S. 112/2024 - mass. 46247; O. 152/2023 - mass. 45732; S. 173/2018 - mass. 40166; S. 61/1999 - mass. 24521).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dell'art. 43, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, 38, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze