Corte costituzionale
Ordinanza n. 219/2025
Corte cost., ord. 30 dicembre 2025, n. 219
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 219/2025
- Data di deposito
- 30 dicembre 2025
- Data di decisione
- 2 dicembre 2025
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marco D'Alberti
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:219
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 47131
Il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46476).
Massima n. 47132
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Con l’ordinanza n. 224 del 2021 la Corte costituzionale ha adottato una analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo Giudice di pace di Lecce, nell’ambito di un diverso procedimento penale, aveva sollevato. Anche in questa occasione il rimettente, da un lato, si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall’altro, in riferimento all’art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).
Massima n. 47133
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente, come nel giudizio deciso con ord. n. 224/2021, trascura la sent. n. 120/2019 senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza citata. Il fatto che il giudice onorario di pace, con il d.lgs. n. 116 del 2017, sia divenuto “stabile” e siano state attribuite allo stesso maggiori competenze sono argomenti invocati in modo generico e senza chiarire il nesso con le questioni sottoposte all’esame odierno. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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