Corte costituzionale

Ordinanza n. 219/2025

Corte cost., ord. 30 dicembre 2025, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
219/2025
Data di deposito
30 dicembre 2025
Data di decisione
2 dicembre 2025
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:219

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 47131

Il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è, per le giurisdizioni superiori, condizione essenziale dell’autorevolezza delle loro decisioni. (Precedente: S. 203/2024 - mass. 46476).

Massima n. 47132

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Con l’ordinanza n. 224 del 2021 la Corte costituzionale ha adottato una analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo Giudice di pace di Lecce, nell’ambito di un diverso procedimento penale, aveva sollevato. Anche in questa occasione il rimettente, da un lato, si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall’altro, in riferimento all’art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).

Massima n. 47133

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente, come nel giudizio deciso con ord. n. 224/2021, trascura la sent. n. 120/2019 senza aggiungere argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza citata. Il fatto che il giudice onorario di pace, con il d.lgs. n. 116 del 2017, sia divenuto “stabile” e siano state attribuite allo stesso maggiori competenze sono argomenti invocati in modo generico e senza chiarire il nesso con le questioni sottoposte all’esame odierno. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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