Corte costituzionale
Sentenza n. 95/2024
Corte cost., sent. 30 maggio 2024, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/2024
- Data di deposito
- 30 maggio 2024
- Data di decisione
- 19 marzo 2024
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 494, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
- art. 1, comma 495, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
- art. 1, comma 496, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
Parametri
- art. 119, Costituzione
- art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, comma 1, lett. p), statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 1, comma 837, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 116, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 46134
La genericità e l’insufficienza della motivazione circa l’asserito contrasto delle disposizioni impugnate con i parametri evocati comporta l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 171/2021 - mass. 44135).Sul ricorrente grava l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato in violazione dell’autonomia finanziaria e dei principi contenuti nell’art. 119 Cost. a causa dell’inadeguatezza delle risorse a disposizione delle regioni, senza puntuali riferimenti a dati più analitici relativi alle entrate e alle uscite. (Precedenti: S. 63/2024 - mass. 46088; S. 83/2019 - mass. 42072; S. 5/2018 - mass. 39691).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 119 Cost., in relazione all’art. 27 della legge n. 42 del 2009, dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La Regione pur lamentando che le risorse stanziate dalle disposizioni impugnate non sarebbero sufficienti né adeguate a contemplare l’impatto della propria condizione insulare, non fornisce una compiuta dimostrazione del pregiudizio patito. In particolare, non considera il complesso dei contributi e dei finanziamenti disposti dalla legislazione statale per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità e neppure tiene conto che il fondo e le risorse di cui ai commi 494 e 495 sono destinati unicamente al finanziamento di interventi per la mobilità aerea dei cittadini residenti nel territorio siciliano e sardo).
Massima n. 46135
Gli interventi legislativi che incidono sull’assetto finanziario degli enti territoriali non vanno considerati in maniera atomistica, ma nel contesto delle altre disposizioni di carattere finanziario. (Precedenti: S. 63/2024 - mass. 46088; S. 83/2019 - mass. 42072; S. 205/2016 - mass. 39039).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carente ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La Regione in particolare non considera che, per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, determinato anche dall’insularità, sono previste, oltre a quelle attribuite dalle disposizioni impugnate, ulteriori risorse quali, tra le altre, quelle stanziate nel Fondo perequativo infrastrutturale, nel Piano nazionale complementare, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei Fondi strutturali europei e nel Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Massima n. 46136
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 3, primo comma, lett. p), 7 e 8 dello statuto speciale, anche in relazione all’art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, dell’art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna; e che con d.m. sono stabiliti le modalità e i criteri per l’utilizzo del fondo di cui al comma 494. La Regione non motiva in alcun modo la lesione dei parametri costituzionali evocati limitandosi ad affermare in modo generico e assertivo che le disposizioni in esame li violerebbero. (Precedente: S. 217/2022 - mass. 45115).
Massima n. 46137
È dichiarata inammissibile, per genericità e insufficienza della motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 116 Cost., dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La ricorrente si limita ad affermare che le disposizioni impugnate violerebbero la propria sfera di autonomia, senza tuttavia fornire adeguata motivazione e soprattutto senza spiegare in che modo l’attribuzione delle risorse prevista dalle disposizioni impugnate possa inficiare l’autonomia della Regione a statuto speciale.
Massima n. 46138
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 81 Cost., dell’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. La censura, limitandosi ad affermare che il legislatore statale si sarebbe sottratto all’obbligo di disporre un prioritario intervento finanziario in ossequio al principio di equilibrio dinamico di bilancio, non raggiunge la soglia minima di chiarezza e di completezza. (Precedenti: S. 125/2023 - mass. 45698; S. 123/2022 - mass. 45698; S. 170/2021 - mass. 44135; S. 95/2021 - mass. 43880; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 42/2021 - mass. 43697).
Massima n. 46139
La Corte costituzionale, avvalendosi della facoltà di decidere l’ordine delle questioni di legittimità costituzionale da affrontare, valuta primariamente quella promossa in riferimento all’art. 136 Cost., che riveste carattere di priorità logica rispetto alle altre in quanto attiene all’esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione. (Precedenti: S. 120/2022 - 44935; S. 260/2021 - mass. 44440; S. 256/2020 - mass. 42707; S. 246/2020 - mass. 43151; S. 258/2019 - mass. 42721; S. 250/2017 - mass. 42098; S. 245/2012 - mass. 36704; S. 350/2010 - mass. 35148).Sulla norma contenuta nell’art. 136 Cost. poggia il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto toglie immediatamente efficacia alla norma costituzionalmente illegittima. (Precedente: S. 57/2019 - mass. 41671).La violazione del giudicato costituzionale sussiste non solo laddove il legislatore intenda direttamente ripristinare o preservare l’efficacia di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, ma ogniqualvolta una disposizione di legge intenda mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando è adottata una disposizione che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. Difatti, l’efficacia preclusiva, nei confronti del legislatore, del giudicato costituzionale riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero che ripristini o preservi l’efficacia di una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedenti: S. 57/2019 - mass. 41672; S. 5/2017 - mass. 39286).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 136 Cost., l’art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; e che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. Con le disposizioni impugnate il legislatore statale ha previsto l’attribuzione di risorse destinate a un limitato intervento settoriale nel campo del trasporto aereo; intervento che peraltro si aggiunge ad altre misure finalizzate alla rimozione degli svantaggi derivanti dall’insularità. Non vi è dunque una mera riproduzione della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima e neppure la realizzazione, in modo indiretto, di esiti corrispondenti).
Massima n. 46140
È necessario applicare il principio di leale collaborazione nelle ipotesi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incida su materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente.La necessità del parere o dell’intesa si ravvisa principalmente in due evenienze: in primo luogo, quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative che non permetta di individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri; in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost. Nelle predette ipotesi, ai fini della salvaguardia delle competenze regionali, la legge statale deve prevedere strumenti di coinvolgimento delle regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell’intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali. (Precedenti: S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass.45047; S. 114/2022 - mass. 44891; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 72/2019 - mass. 42117; S. 185/2018 - mass. 40288; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 61/2018 - mass. 41304).Al fine di valutare se sussista la lesione del principio di leale collaborazione nell’istituzione di un fondo statale destinato a finanziare uno specifico settore, occorre verificare anzitutto a quale ambito materiale afferisce il fondo, la cui natura va esaminata con riguardo all’oggetto, alla ratio e alla finalità della norma che lo prevede. (Precedente: S. 78/2020 - mass. 42537).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 5 e 117, terzo comma, Cost., con riguardo al principio di leale collaborazione, e agli artt. 3, 7 e 8 dello statuto speciale anche in relazione all’art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna; e che con d.m. sono stabiliti le modalità e i criteri per l’utilizzo del fondo di cui al comma 494. L’intervento finanziario impugnato – che si configura come un intervento statale “speciale”, finalizzato a promuovere la riduzione degli svantaggi derivanti dall’insularità ai sensi dell’art. 119 Cost., da inquadrare nell’ambito di “aiuti sociali”, ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. a, TFUE e dell’art. 51 del regolamento UE n. 651/2014 – consiste in un contributo sul prezzo del biglietto che i cittadini residenti nel territorio siciliano e sardo sostengono per i collegamenti aerei tra aeroporti situati nelle due regioni e aeroporti situati all’interno dello Spazio economico europeo, ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e, nella materia perequazione delle risorse finanziarie. L’intervento statale pertanto non incide sulle competenze regionali evocate dalla ricorrente).
Massima n. 46141
Con riguardo al principio di ragionevolezza dall’art. 3 Cost. si può desumere un canone di razionalità, in relazione al quale, per valutare la legittimità costituzionale di una legge, è necessario svolgere un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica. (Precedente: S. 86/2017 - mass. 39940).Il principio di ragionevolezza risulta leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tuttavia, non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve assistere che, quando è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l’irrazionalità o l’iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile. (Precedenti: S. 195/2022 - mass. 45011; S. 6/2019 - mass. 42180; S. 86/2017 - mass. 39940).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dell’art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, che rispettivamente istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna; che esso sia destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna; e che con d.m. sono stabiliti le modalità e i criteri per l’utilizzo del fondo di cui al comma 494. Non è ravvisabile alcuna intrinseca contraddittorietà tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore – riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità – e l’istituzione di un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna. Con riguardo all’asserita violazione del principio di legalità, posto che è inconferente il riferimento all’art. 23 Cost., le disposizioni impugnate non sono composte da un precetto indeterminato, avendo il legislatore statale specificato in modo chiaro e preciso le finalità del fondo – interventi per la mobilità aerea –, l’ammontare delle risorse da destinare agli obiettivi predefiniti, i soggetti destinatari dei contributi – i cittadini residenti nelle due Regioni insulari – e lo strumento attraverso il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse – d.m.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 3, primo comma, lettera p), 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Regione Sardegna), anche in relazione all'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 116 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494 e 495, della legge n. 197 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 136 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 5 e 117, terzo comma, Cost., con riguardo al principio di leale collaborazione, e agli artt. 3, 7 e 8 dello statuto speciale anche in relazione all'art. 1, comma 837, della legge n. 296 del 2006, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 494, 495 e 496, della legge n. 197 del 2022, promossa in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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