Corte costituzionale

Sentenza n. 64/2024

Corte cost., sent. 19 aprile 2024, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/2024
Data di deposito
19 aprile 2024
Data di decisione
19 marzo 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:64

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46113

Il giudice a quo può assumere un certo approdo interpretativo della norma censurata in termini di diritto vivente e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali evocati. (Precedenti: S. 38/2024 - mass. 46053; S. 243/2022 - mass. 45155; S. 178/2022; S. 20/2022 - mass. 44656).È necessario, ai fini dell’ammissibilità della questione, che il rimettente motivi sufficientemente sulle ragioni per cui sarebbe al cospetto di un diritto vivente e, di conseguenza, sull’asserita impraticabilità di un’interpretazione adeguatrice della norma censurata.

Massima n. 46114

Quando il rimettente omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con un dato parametro costituzionale – risultando questo, pertanto, evocato in maniera generica e assertiva – la relativa questione è dichiarata inammissibile per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’ordinanza di rimessione è tutta incentrata sulla considerazione per cui si sarebbe in presenza di un’obbligazione di natura tributaria, mentre omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro evocato). (Precedente: S. 161/2023 - mass. 45736).

Massima n. 46115

Nell’ambito della tipologia di delega diretta al riordino o al riassetto di settori normativi l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente va inquadrato in limiti rigorosi, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (Precedenti: S. 84/2017 - mass. 41188).Nell’emanazione del testo unico sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d), della legge n. 50 del 1999, il legislatore delegato deve attenersi al criterio del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, potendo apportare le sole modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata; tuttavia, tale criterio può anche essere non solo formale e, dunque, tradursi in un testo non meramente compilativo, purché l’obiettivo rimanga il medesimo. (Precedente: S. 174/2005).La violazione dell’art. 76 Cost. ben potrebbe manifestarsi anche in riferimento a una norma ricavata dal diritto vivente, dal momento che sarebbe comunque addebitabile al legislatore delegato l’emanazione di una disposizione che, per il suo tenore, legittima un’interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante.(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. La norma censurata non ha, infatti, carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all’esercizio della delega in quanto, in assenza di una previsione letterale ostativa, l’interpretazione oggi seguita dal diritto vivente – fondata su argomenti di tipo sistematico – ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente. Nemmeno è ravvisabile, nella medesima norma, una deviazione dalla natura propria dell’istituto del rimborso delle spese nel giudizio civile).

Massima n. 46116

La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile attiene alla regola generale victus victori, stabilita dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.; l’alea del processo grava, infatti, sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. Le spese di lite, dunque, devono essere sopportate da chi ha reso necessaria l’attività del giudice. (Precedente: S. 77/2018).Nel caso in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto o e autonomo da quello che sorge per effetto dell’ammissione stessa; quest’ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura inter partes, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese. (Precedente: S. 109/2022).L’obbligazione tributaria implica una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva. (Precedente: S. 128/2022).Manovre legislative che prevedono l’abbattimento del compenso professionale non hanno attinenza con gli obblighi tributari, trattandosi più semplicemente di una modalità, parzialmente diversa, di determinazione dei compensi medesimi, in funzione di prestazioni di facere. (Precedente: S. 192/2015).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 53 e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’istituto della rifusione delle spese è concettualmente estraneo alla logica propria dell’obbligazione tributaria; in caso contrario, peraltro, si garantirebbe un ingiustificato vantaggio patrimoniale al soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti, giungendosi, inoltre, al paradosso per cui mentre l’abbattimento della metà del compenso spettante al difensore della parte che fruisce del beneficio non costituisce un prelievo tributario nei confronti del difensore della parte non abbiente che la subisce, diverrebbe tale per la controparte soccombente. Quest’ultima, invece, è condannata secondo gli ordinari criteri di liquidazione delle spese e non subisce alcuna reale decurtazione).

Massima n. 46117

Lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell’onere del patrocinio degli indigenti, attuando così gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., secondo un criterio di sostenibilità che prevede, al fine di contenere la spesa pubblica, un abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali. (Precedenti: S. 10/2022 - mass. 44484; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 35/2019 - mass. 41862).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)», trasfuso nell'art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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