Corte costituzionale
Sentenza n. 196/2024
Corte cost., sent. 10 dicembre 2024, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/2024
- Data di deposito
- 10 dicembre 2024
- Data di decisione
- 29 ottobre 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 7 del 29 gennaio 2024
- legge n. 38 del 25 marzo 2024
- art. 51, comma 2, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 46458
La valutazione della (asserita) irragionevolezza – dovuta alla mancata estensione di una scelta compiuta dal legislatore ad altra fattispecie per la quale la disciplina è diversa – concerne il merito delle questioni di legittimità costituzionale e non la loro ammissibilità. (Precedenti: S. 134/2024; S. 200/2023 - mass. 45857; S. 171/2022 - mass. 44915).
Massima n. 46459
La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, cui fa da contraltare – riflette una scelta normativa idonea a garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali, quali l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto, la genuinità della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la democraticità degli enti locali. Proprio perché frutto di un tale bilanciamento, l’individuazione del punto di equilibrio è espressione della discrezionalità del legislatore, sindacabile solo se manifestamente irragionevole. (Precedenti: S. 114/2024; S. 47/2024 - mass. 46033; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 73/2023 - mass. 45435; S. 60/2023 - mass. 45490).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost., dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, come conv., nella parte in cui, modificando l’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, non prevede, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Con tale novella, ispirata a una logica graduale – mediante la previsione di limiti diversi ai mandati consecutivi per i sindaci a seconda della dimensione della popolazione dei comuni –, il legislatore compie una scelta non manifestamente irragionevole che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princìpi costituzionali coinvolti).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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