Corte costituzionale

Sentenza n. 196/2024

Corte cost., sent. 10 dicembre 2024, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/2024
Data di deposito
10 dicembre 2024
Data di decisione
29 ottobre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:196

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46458

La valutazione della (asserita) irragionevolezza – dovuta alla mancata estensione di una scelta compiuta dal legislatore ad altra fattispecie per la quale la disciplina è diversa – concerne il merito delle questioni di legittimità costituzionale e non la loro ammissibilità. (Precedenti: S. 134/2024; S. 200/2023 - mass. 45857; S. 171/2022 - mass. 44915).

Massima n. 46459

La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, cui fa da contraltare – riflette una scelta normativa idonea a garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali, quali l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto, la genuinità della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la democraticità degli enti locali. Proprio perché frutto di un tale bilanciamento, l’individuazione del punto di equilibrio è espressione della discrezionalità del legislatore, sindacabile solo se manifestamente irragionevole. (Precedenti: S. 114/2024; S. 47/2024 - mass. 46033; S. 88/2023 - mass. 45489; S. 73/2023 - mass. 45435; S. 60/2023 - mass. 45490).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost., dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024, come conv., nella parte in cui, modificando l’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, non prevede, anche per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la possibilità di un terzo mandato consecutivo. Con tale novella, ispirata a una logica graduale – mediante la previsione di limiti diversi ai mandati consecutivi per i sindaci a seconda della dimensione della popolazione dei comuni –, il legislatore compie una scelta non manifestamente irragionevole che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i princìpi costituzionali coinvolti).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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