Corte costituzionale
Sentenza n. 145/2024
Corte cost., sent. 23 luglio 2024, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/2024
- Data di deposito
- 23 luglio 2024
- Data di decisione
- 19 giugno 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 6-ter, comma 4, decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023
- legge n. 170 del 27 novembre 2023
- art. 1, comma 853, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
Parametri
- art. 1, legge n. 260 del 23 marzo 1958
- legge n. 103 del 3 aprile 1979
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, decreto legislativo n. 431 del 28 dicembre 1989
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 1, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 9, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 5, comma 2, lett. c), legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 27, comma 1, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 27, comma 3, lett. a), legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 8, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 1, decreto legislativo n. 320 del 22 aprile 1994
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 46350
Deve ritenersi validamente instaurato il giudizio in via principale nel quale il ricorrente notifichi il ricorso introduttivo esclusivamente presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato, anziché presso quella del Presidente del Consiglio dei ministri, quando la costituzione di quest’ultimo sia accompagnata dallo svolgimento di argomentazioni nel merito, a sostegno della non fondatezza delle questioni promosse. In questo caso l’irritualità della notifica non impedisce concretamente all’atto il raggiungimento del suo scopo, provocando un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.Non applicandosi ai giudizi costituzionali le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall’art. 1 della legge n. 260 del 1958 e dalla legge n. 103 del 1979, per la rituale proposizione del giudizio in via principale, il ricorso deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri; l’irritualità della notificazione non può essere sanata dalla costituzione in giudizio quando quest’ultima sia avvenuta proprio per eccepire l’inammissibilità. (Precedenti: S. 208/2010 - mass. 34733; S. 344/2005 - mass. 29741; S. 333/2000 - mass. 25604; S. 135/1997 - mass. 23238; O. 42/2004 - mass. 28364).
Massima n. 46351
I principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l’importo complessivo del concorso e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali la definizione dell’importo gravante su ciascuna di esse ed, eventualmente, la riallocazione delle risorse disponibili. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41682; S. 62/2017 - mass. 39498; S. 40/2016; S. 82/2015 - mass. 38365; S. 46/2015; S. 19/2015 - mass. 38240; S. 175/2014 - mass. 38024).
Massima n. 46352
I comuni valdostani mantengono la loro autonoma soggettività giuridica e la loro autonoma capacità finanziaria e sono tenuti, al pari di tuti gli altri enti territoriali italiani, a contribuire, quando necessario, al fabbisogno statale in relazione alle proprie possibilità e secondo criteri concordati tra i comuni e lo Stato.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a e b, 3, primo comma, lett. f, dello statuto speciale, all’art. 3 del d.lgs. n. 431 del 1989, agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 2, lett. c, della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell’art. 27, commi 1 e 3, lett. a, della legge n. 42 del 2009, dell’art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l’importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025 – è versato da quest’ultima all’erario e che, in mancanza del versamento, l’importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. La tesi, postulata dalla ricorrente, della natura integrata del sistema degli enti territoriali della Regione autonoma è inconsistente, anche in ragione del diverso quadro normativo delle Regioni autonome Trentino-AltoAdige e Friuli-Venezia Giulia nelle quali, invece, tale sistema esiste. La disposizione impugnata, pertanto, non pone a carico della Regione autonoma un contributo ultroneo rispetto a quello che sulla stessa già grava, ai sensi del comma 850, essendo la stessa semplicemente indicata come il soggetto che ha il compito di eseguire e ricevere i pagamenti nei confronti dello Stato per conto dei comuni valdostani. La natura integrata degli enti territoriali non può derivare, infatti, dalle norme statali e regionali che, pur riconoscendo una certa autonomia organizzativa e finanziaria alla Regione autonoma, non comportano di per sé il riconoscimento di un sistema regionale integrato; di tale natura non vi è, poi, alcun riferimento nello statuto speciale né la stessa può conseguire, esplicitamente e implicitamente dagli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Detta natura non può, infine, desumersi né dall’art. 27, commi 1 e 3, della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, né dagli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio dell’equilibrio di bilancio. Sotto il primo profilo, la competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza locale è concetto ben diverso dalla possibilità di poter considerare unitariamente gli enti territoriali ai fini dei loro doveri finanziari nei confronti dello Stato e, con riferimento al secondo, è proprio l’esigenza di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci che impone agli enti territoriali di sostenere la finanza pubblica in misura proporzionale rispetto alle proprie possibilità. La doglianza regionale, invece, – diretta a sottrarsi agli obblighi relativi al versamento della quota dovuta per conto dei comuni – si pone in contrasto con la necessità di rispettare gli obblighi euro-unitari e di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. Non sono nemmeno violati i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto la disciplina si spiega in ragione del fatto che la Regione autonoma è l’unico interlocutore per i comuni valdostani nei confronti dello Stato, cosicché risponde dell’eventuale inadempimento dei medesimi, con facoltà di rivalersi nei loro confronti). (Precedenti: S. 87/2024; S. 77/2019 - mass. 41953).
Massima n. 46353
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a) e b), 3, primo comma, lett. f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, agli artt. da 2 a 8 della legge n. 690 del 1981, e 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 2, lett. c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell’art. 27, commi 1 e 3, lett. a), della legge n. 42 del 2009, dell’art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l’importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025 – è versato da quest’ultima all’erario e che, in mancanza di tale versamento, l’importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. La disposizione impugnata non viola il principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni a statuto speciale: la Regione autonoma, infatti, è semplicemente chiamata a contribuire alla finanza pubblica per conto dei propri comuni, potendo rivalersi nei loro confronti nell’ipotesi in cui essi non corrispondano quanto dovuto allo Stato; né l’esistenza di una peculiare disciplina che contraddistinguerebbe l’ordinamento finanziario della Regione può incidere, in ogni caso, sul dovere degli enti territoriali di contribuire alla finanza pubblica. In assenza del meccanismo previsto dalla disposizione impugnata si realizzerebbe, invece, un ingiustificato e irragionevole privilegio a vantaggio degli enti territoriali valdostani rispetto a quelli tenuti a concorrere alla finanza pubblica.
Massima n. 46358
I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell’accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. In ogni caso, lo Stato può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica anche a carico delle autonomie speciali: in questo caso l’ambito di operatività del principio pattizio è circoscritto all’individuazione dell’importo per il quale ciascun ente territoriale debba contribuire, restando la decisione, relativa all’an e al quantum del contributo, di pertinenza statale. (Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41683; S. 88/2014; S 193/2012; S. 118/2012).Quando una disposizione statale istituisce un contributo a favore dello Stato, tale norma non coinvolge l’ordinamento finanziario riconosciuto alla Regione autonoma ma introduce una nuova e distinta tipologia di entrata, per cui l’evocazione del metodo pattizio non è pertinente. (Precedente: S. 27/2024 - mass. 46007).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a e b, 3, primo comma, lett. f, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 5, comma 2, lett. c, della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell’art. 27, commi 1 e 3, lett. a, della legge n. 42 del 2009, dell’art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come conv., che, nel modificare l’art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, prevede che, per la quota dei comuni appartenenti al territorio della Regione autonoma, l’importo del concorso alla finanza pubblica – dovuto, ai sensi del precedente comma 850, da tutti gli enti territoriali per gli anni 2023-2025, e il cui riparto è effettuato con d.m., previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, – è versato da quest’ultima all’erario e che, in mancanza, l’importo è trattenuto dal MEF a valere sulle somme a qualsiasi titolo ad essa spettanti. La disposizione impugnata non viola i principi di leale collaborazione e del metodo pattizio nei rapporti tra Stato e regioni autonome, in quanto, disciplinando esclusivamente il contributo a carico dei comuni, prevede ragionevolmente la procedura dell’accordo dello Stato con i comuni gravati dal contributo; inoltre, in ragione dell’inderogabilità del dovere di tutti gli enti territoriali di concorrere alla finanza pubblica, quando ciò sia necessario, in proporzione alle proprie possibilità e secondo criteri condivisi con lo Stato, non sono nemmeno lese le competenze legislative statutariamente e costituzionalmente garantite alla Regione autonoma e, in particolare, la sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 170, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), all'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, agli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 1 e 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come convertito, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 4, del d.l. n. 132 del 2023, come convertito, che modifica l'art. 1, comma 853, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale, agli articoli da 2 a 8 della legge n. 690 del 1981, e 1 del d.lgs. n. 320 del 1994, oltre che al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119, commi primo e secondo, Cost., all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 1 e 9 della legge n. 243 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, questi ultimi anche interpretati alla luce degli artt. 81 e 97 Cost. e dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera a), della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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