Corte costituzionale

Sentenza n. 126/2024

Corte cost., sent. 15 luglio 2024, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
126/2024
Data di deposito
15 luglio 2024
Data di decisione
5 giugno 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 4 agosto 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46291

La deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare in previsione del ricorso di legittimità costituzionale nei confronti di leggi regionali o provinciali, collocandosi in un quadro connotato dal carattere tassativo delle competenze di ordine costituzionale, ha il suo fondamento in un’esigenza sostanziale, connessa all’importanza dell’atto di impugnativa della legge e alla gravità dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. Trattandosi di una decisione dell’organo costituzionale investito della direzione della politica nazionale, al quale spetta, in rappresentanza dell’unità dell’ordinamento statale, il potere di sollecitare la reintegrazione dell’ordine costituzionale che si assume leso da una legge regionale o provinciale, la deliberazione del Consiglio dei ministri comporta una scelta di politica istituzionale diretta a prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l’oggetto della questione che si intende promuovere e che verrà definita nei suoi termini di legge nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l’indicazione delle disposizioni legislative sospettate di illegittimità costituzionale e delle disposizioni costituzionali che si assumono violate. (Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45923; S. 163/2023 - mass. 45691; S. 15/2015 - mass. 38232).Nei giudizi in via principale deve dunque sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione, e pertanto l’omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all’impugnazione dell’organo politico, comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti: S. 128/2018 - mass. 41387; S. 239/2016 - mass. 39127).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per l’assenza di una motivata deliberazione del Consiglio dei ministri, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81, 97, 100, 117, secondo comma, lettere e, f ed l, e 120 Cost. e agli artt. 4, 8 e 105 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all’art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022. La prima delibera del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2022 non indica né l’articolo della legge provinciale oggetto di impugnativa, né i parametri costituzionali violati, né i motivi del ricorso. Neppure la successiva delibera integrativa del 5 ottobre 2022, indica i parametri costituzionali, né argomentazioni idonee a giustificare l’impugnazione dell’art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022. Entrambe le delibere si limitano difatti a rinviare, per relationem, rispettivamente, alle note del 16 settembre e del 5 ottobre 2022 del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2022, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, 100, 117, secondo comma, lettera l), 119 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117 Cost. e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all'art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge prov. Trento n. 10 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 100 e 117, secondo comma, lettere e), f) ed l), Cost., e all'art. 105 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze