Corte costituzionale

Sentenza n. 70/2023

Corte cost., sent. 14 aprile 2023, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/2023
Data di deposito
14 aprile 2023
Data di decisione
23 febbraio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 269, lett. c), legge n. 234 del 30 dicembre 2021
  • art. 1, comma 537, legge n. 234 del 30 dicembre 2021
  • art. 1, comma 721, lett. a), legge n. 234 del 30 dicembre 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45556

La questione formulata in riferimento ai parametri di competenza legislativa, di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., riveste priorità logica e merita di essere scrutinata per prima. ( Precedenti: S. 86/2022; S. 70/2022 ).

Massima n. 45557

Al fine di stabilire l'ambito materiale cui ricondurre le disposizioni impugnate non assume rilievo la qualificazione che di essa dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato. ( Precedente: S. 6/2023; S. 137/2018 - mass. 41372 ).

Massima n. 45558

Quando si è in presenza di un intreccio inestricabile di competenze, esclusive e concorrenti, e nessuna assume carattere prevalente, affinché l'intervento legislativo statale sia legittimo è necessario l'impiego della leale collaborazione. ( Precedente: S. 35/2021 - mass. 43689 ). La procedura di acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente è idonea a garantire la leale collaborazione, poiché consente lo svolgimento di genuine trattative e permette un reale coinvolgimento delle parti. ( Precedente: S. 261/2017 - mass. 42032 )

Massima n. 45559

Quando una disposizione è impugnata in riferimento al principio di ragionevolezza occorre valutare se la stessa sia ragionevole e coerente rispetto alla sua funzione e alla sua ratio ; la Corte costituzionale opera questo giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza del detto collegamento secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., muovendo dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passando poi alla verifica della coerenza rispetto ad essa di quanto previsto dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti: S. 199/2022 - mass. 45087; S. 44/2020 - mass. 43051 ).

Massima n. 45560

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32, 97, secondo comma, e 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 269, lett. c ), della legge n. 234 del 2021. La disposizione, laddove prevede l'onere per le regioni di redigere il Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario per poter aumentare la spesa per tale personale del 5%, incide su plurimi ambiti materiali (organizzazione sanitaria e, pertanto, tutela della salute, fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni sotto l'aspetto finanziario nonché coordinamento della finanza pubblica), realizzando un intreccio inestricabile di competenze. Essendo stata preceduta dall'intesa, raggiunta il 18 dicembre 2019 in sede di Conferenza permanente, la disposizione impugnata ha garantito il rispetto della leale collaborazione e il reale coinvolgimento delle regioni. La previsione del nuovo Piano nemmeno viola i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché la metodologia di calcolo del fabbisogno del personale è basata su criteri condivisi, da adottare con apposito decreto interministeriale, e non si determina alcuna sovrapposizione con gli altri piani redatti dalle amministrazioni e dalle ASL. La citata disposizione, inoltre, - impugnata là dove non prevede termini perentori per l'adozione del citato decreto recante la metodologia di calcolo - è conforme anche agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., dal momento che la fissazione di un termine ordinatorio favorisce le regioni; un termine perentorio determinerebbe, infatti, l'impossibilità di adottare il decreto in caso di mancata acquisizione dell'intesa entro il suo spirare, come, peraltro accaduto, nel caso di specie. ( Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 62/2020; S. 231/2017 - mass. 41853 ).

Massima n. 45561

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 269, lett. c ), della legge n. 234 del 2021, laddove prevede l'approvazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario regionale da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA. Essendo l'azione congiunta dei detti organismi finalizzata ad analizzare l'andamento dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, la disposizione impugnata - diretta a salvaguardare gli equilibri della finanza pubblica - deve considerarsi applicabile solo alle regioni sottoposte ai detti piani di rientro, le quali sono impegnate in programmi di contenimento della spesa a garanzia dei LEA; per le altre regioni è invece sufficiente la valutazione congiunta da parte dei medesimi organismi. ( Precedente citato: S. 168/2021 ).

Massima n. 45562

Lo Stato può istituire fondi c.d. "verticali", ex art. 119, quinto comma, Cost., nel rispetto di tre condizioni; tali fondi: a) devono avere il carattere di risorse aggiuntive o di interventi speciali; b) devono avere finalità tipologicamente individuate dalla previsione costituzionale, ossia promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni; c) devono essere destinati a enti territoriali determinati. ( Precedenti S. 40/2022; S. 187/2021 - mass. 44199 ).

Massima n. 45563

Gli interventi in ambito di urbanistica, di riqualificazione e rigenerazione urbana vanno ricondotti alla materia di legislazione concorrente «governo del territorio». ( Precedenti: S. 24/2022; S. 202/2021; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 115/2021; S. 70/2020 ). La pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesso al riconoscimento del principio dell'autonomia comunale; ciò non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi di tale autonomia a fronte di esigenze generali, pur non potendo le competenze legislative regionali essere esercitate in modo che ne risulti vanificata l'autonomia dei comuni. ( Precedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 179/2019 - mass. 42813 ).

Massima n. 45564

Gli interventi statali di "attrazione in sussidiarietà" per ritenersi legittimi devono esercitarsi nel rispetto della leale collaborazione; devono infatti essere garantiti momenti partecipativi per gli enti territoriali "espropriati" delle proprie prerogative costituzionali, a fronte dell'esigenza di assicurare un esercizio unitario delle funzioni. ( Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45292; S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass. 45046; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 104/2021 ). Le norme dettate dallo Stato in un ambito riconducibile a una materia di legislazione concorrente possano trovare legittimazione se stabiliscono princìpi fondamentali, secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost., ovvero se dettate per effetto della «chiamata in sussidiarietà», purché vengano garantite idonee procedure collaborative. ( Precedente: S. 6/2023 - mass. 45292 ). A fronte di attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato di funzioni amministrative (e correlate funzioni legislative) in ambiti di competenza legislativa concorrente regionale, in cui si esplicano altresì rilevanti competenze amministrative comunali, è necessaria l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, che coinvolge sia le regioni che gli enti locali. ( Precedenti: S. 74/2019 - mass. 42119; S. 56/2019 - mass. 42339 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost., l'art. 1, comma 537, della legge n. 234 del 2021, nella parte in cui non prevede, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana, che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata. La disposizione impugnata dalla Regione Veneto lede le prerogative costituzionali assegnate alle regioni in materia di governo del territorio e il principio di leale collaborazione; lo Stato infatti ha attratto, con chiamata in sussidiarietà, le competenze amministrative di dettaglio, unitamente alle rispettive competenze legislative regionali nella citata materia, senza garantire il coinvolgimento delle regioni).

Massima n. 45566

Dopo la riforma costituzionale del 2001, la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche, impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie, che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi. Viceversa, la disciplina della formazione interna - che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti - non rientra nella menzionata materia, né in altre di competenza regionale ma, essendo intimamente connessa con il sinallagma contrattuale, attiene all'ordinamento civile, sicché spetta allo Stato stabilire la relativa normativa. ( Precedenti: S. 287/2012 - mass. 36783; S. 24/2007 - mass. 30986; S. 50/2005 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., l'art. 1, comma 721, lett. a , della legge n. 234 del 2021 che - nel demandare a un accordo tra Stato e regioni la definizione di linee guida condivise - stabilisce che la revisione della disciplina dei tirocini extracurriculari debba avvenire secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale. La disposizione impugnata dalla Regione Veneto determina un'indebita invasione della competenza legislativa regionale residuale in materia di formazione professionale). ( Precedente: S. 287/2012 - mass. 36783 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 721, lettera a), della legge n. 234 del 2021;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, lettera c), della legge n. 234 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 269, lettera c), della legge n. 234 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, secondo comma, e 117, commi terzo e quarto, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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