Corte costituzionale

Sentenza n. 5/2023

Corte cost., sent. 24 gennaio 2023, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/2023
Data di deposito
24 gennaio 2023
Data di decisione
20 dicembre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 152 del 22 maggio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 45381

Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa.

Massima n. 45382

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione». La confisca in parola ha una connotazione essenzialmente preventiva e, solo in via del tutto secondaria, punitiva: l'omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui l'arma si trova, ai sensi dell'art. 38, settimo comma, TULPS, crea infatti una situazione di pericolo connesso alla circolazione incontrollata dell'arma - che la misura ablativa in esame mira a neutralizzare - particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare.

Massima n. 45383

La natura delle varie forme di confisca deve essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell'ordinamento italiano. Non ogni misura limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un giudice penale in connessione con un fatto di reato ha infatti necessariamente natura punitiva, potendo invece la stessa assolvere ad una funzione essenzialmente preventiva, come avviene ad esempio in relazione alle misure di sicurezza personali o alle misure cautelari, personali o reali. ( Precedenti: S. 46/1964 - mass. 2145; S. 29/1961 - mass. 1237 ).

Massima n. 45384

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, par. 3, CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 773/1931», relativa all'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti. La misura ha natura preventiva, e non punitiva, e dunque sono inconferenti gli evocati parametri di cui agli artt. 27, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE. Quanto invece all'indubbia incidenza della misura sul patrimonio dell'interessato, l'ablazione prevista costituisce una rilevante limitazione del diritto di proprietà, che tuttavia non può essere ritenuta manifestamente inidonea, non necessaria ovvero non proporzionata in senso stretto rispetto alla legittima finalità perseguita, che è quella - rilevante anche per il diritto dell'Unione europea - di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio. Ciò in considerazione dell'estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei consociati, che l'ordinamento ha il dovere di tutelare in forza dell'art. 2 Cost. Né sussiste disparità di trattamento poiché, trattandosi di una misura a contenuto preventivo e non già punitivo, ha scarso significato comparare la gravità del reato che ne costituisce il presupposto legale. Una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige tuttavia che - nei casi in cui la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione - tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento, nel contraddittorio tra le parti, dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura, senza che a ciò possa ostare la funzione deflattiva del carico giudiziale normalmente svolta da tale procedimento. ( Precedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; S. 109/2019 - mass. 42267; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 49/2015 - mass. 38293 ).

Massima n. 45385

La scelta dell'imputato di essere ammesso al beneficio dell'oblazione rientra, come quella di ogni altro rito alternativo, tra i contenuti del diritto di difesa dell'imputato di cui all'art. 24 Cost. ( Precedenti: S. 192/2020 - mass. 42933; S. 530/1995 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», sollevate, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 733/1931», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Testo integrale

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