Corte costituzionale
Sentenza n. 225/2023
Corte cost., sent. 22 dicembre 2023, n. 225
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 225/2023
- Data di deposito
- 22 dicembre 2023
- Data di decisione
- 5 dicembre 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:225
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, paragrafo 3, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 45883
Sono dichiarate inammissibili, per inconferenza del parametro evocato, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento all’art. 101, secondo comma, Cost., dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Il principio della c.d. indipendenza “interna” del giudice, pure desumibile dal parametro evocato, non osta affatto a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, dovendosi più in generale escludersi che possa prodursi un vulnus all’art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, anch’essa parte integrante di quella “legge” a cui il giudice è soggetto. (Precedenti: S. 116/2023 - mass. 45627; O. 28/2023 - mass. 45400, 45403).
Massima n. 45884
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, CEDU – dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Poiché il sistema processuale penale – in ossequio a esigenze costituzionali e convenzionali di tutela della ragionevole durata dei processi penali –, mira ad affrontare e risolvere prima possibile sia le questioni di competenza per territorio e derivante da connessione, sia quelle relative all’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale o monocratica, in modo da evitare regressioni o, comunque, stasi in fasi avanzate del processo, con conseguente dispersione delle attività già svolte, ne deriva che il luogo privilegiato per affrontare tali questioni è l’udienza preliminare, quando prevista. Pertanto, laddove l’imputato intenda negare ogni connessione tra i reati a sé addebitati e quelli che, in ipotesi, radichino l’attribuzione della cognizione della causa al tribunale in formazione collegiale, egli sarà tenuto a sollevare sin dall’udienza preliminare la relativa eccezione, eventualmente in via subordinata rispetto alla richiesta di non luogo a procedere per i reati che lo riguardano. Così facendo, egli conserverà tra l’altro la possibilità di reiterare la richiesta in sede di questioni preliminari al dibattimento. Una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata – fornita dalle Sezioni unite con la sentenza n. 48590 del 2019, per cui essa può operare soltanto laddove all’imputato sia chiaro, già nel corso dell’udienza preliminare, quale sarà la composizione del tribunale al quale la causa sarà assegnata, nel caso in cui egli sia effettivamente rinviato a giudizio – consente di ritenere non fondati tutti i profili di censura articolati dal rimettente. Anzitutto, l’art. 3 Cost., perché non sussiste alcuna irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi in cui il procedimento passi, o meno, attraverso l’udienza preliminare; né sussiste alcuna indebita parificazione tra la disciplina in esame e quella relativa al rilievo dell’incompetenza per territorio o derivante dalla connessione di cui all’art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen.: ché, anzi, le due discipline sono in grado di operare in perfetta simmetria; né, infine, può ritenersi che la disciplina in esame ponga irragionevolmente a carico delle parti l’onere di eccepire, in via preventiva, una violazione soltanto futura delle regole sul riparto di attribuzione. Per le medesime ragioni non sussiste la lamentata lesione del diritto di difesa: la lettura delle Sezioni unite attribuisce l’onere di formulare, in udienza preliminare, soltanto le eccezioni relative a profili che siano già desumibili dalla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (ovvero dalle eventuali modificazioni dell’imputazione avvenute in contraddittorio durante l’udienza preliminare), e non già quelle che concernano profili desumibili per la prima volta dal decreto di rinvio a giudizio, rispetto ai quali l’onere di eccezione non potrà che essere posposto all’inizio del dibattimento. Infine, la predetta interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 33-quinquies cod. proc. pen. ne esclude ogni profilo di contrarietà con il principio del contraddittorio, consentendo all’imputato di interloquire, a seguito della proposizione tempestiva dell’eccezione, su tutti i profili dai quali dipende l’attribuzione della causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale o monocratica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33-quinquies cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze