Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2023

Corte cost., sent. 10 febbraio 2023, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2023
Data di deposito
10 febbraio 2023
Data di decisione
20 dicembre 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Puglia n. 38 del 30 novembre 2021
  • art. 5, legge della Regione Puglia n. 14 del 30 luglio 2009
  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 38 del 30 novembre 2021
  • art. 7, legge della Regione Puglia n. 14 del 30 luglio 2009
  • art. 3, legge della Regione Puglia n. 38 del 30 novembre 2021
  • legge della Regione Puglia n. 33 del 15 novembre 2007

Parametri

Massime

Massima n. 45329

Si deve escludere l'estensione del giudizio di legittimità costituzionale in via principale a una disposizione che abbia modificato quella oggetto dell'impugnazione quando la stessa è oggetto di un distinto ricorso. (Precedenti: S. 240/2022; S. 36/2021 - mass. 43642; S. 286/2019 - mass. 42861).

Massima n. 45330

Il principio fondamentale della materia del governo del territorio secondo cui gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sono consentiti soltanto in presenza di pianificazione urbanistica e nel rispetto delle sue prescrizioni è espresso nell'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942 che, nel prevedere l'osservanza di limiti inderogabili nella formazione degli strumenti urbanistici, presuppone la necessaria sussistenza del sistema della pianificazione del territorio; suo corollario è che i singoli interventi devono rinvenire la loro base in un presupposto atto di pianificazione e devono rispettarne le prescrizioni; alla sua definizione concorre, infine, l'art. 14 t.u. edilizia che dà conto del carattere eccezionale del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.Interventi regionali che dispongano, nell'esercizio della propria competenza concorrente in materia di «governo del territorio», deroghe generali al principio fondamentale di pianificazione urbanistica del territorio, per determinate tipologie di interventi edilizi, sono ammissibili solo in quanto presentino i caratteri dell'eccezionalità e della temporaneità e siano diretti a perseguire obiettivi specifici.Reiterate proroghe di una disciplina urbanistica eccezionale e transitoria, volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario - anche rendendo stabile la disciplina sul "Piano casa", favorendo in tal modo la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati -, possono compromettere l'imprescindibile visione di sintesi necessaria a ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. (Precedenti: S. 229/2022 - mass. 45120; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021; S. 170/2021 - mass. 44134).(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione complessivamente degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma Cost., gli artt. 1 e 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021. I primi due, rispettivamente, prorogano, dal 1° agosto 2020 al 1° agosto 2021, il termine per l'esistenza degli immobili sui quali realizzare gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici, previsti dalla legge regionale sul "Piano casa" e, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per presentare la SCIA o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire in relazione ai detti interventi edilizi straordinari. L'art. 3 invece proroga, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021, la data di realizzazione degli edifici nei quali è possibile effettuare il recupero dei sottotetti, dei porticati e dei locali seminterrati e quella di esistenza degli edifici nei quali effettuare il recupero abitativo dei sottotetti. I primi due articoli impugnati dal Governo violano il principio fondamentale della materia del governo del territorio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica del territorio; nel caso dell'art. 3, la disciplina è anche irragionevole, contrastando con l'originaria finalità di contenimento di consumo del suolo e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e - in ragione del prolungato e ripetuto succedersi di proroghe - espone a rischio anche il buon andamento dell'azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e nella sua tutela)

Massima n. 45331

Le disposizioni regionali attuative della disciplina del "Piano casa" - in quanto attinenti alla normativa edilizia e urbanistica - vanno ascritte alla competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di «governo del territorio», ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. (Precedente: S. 217/ 2020).Il valore unitario e prevalente della pianificazione paesaggistica mantiene intatta la sua forza imperativa anche con riguardo alle leggi regionali attuative del "Piano casa", il quale, pur nelle sue differenti versioni, deve essere sottoposto a stretta interpretazione per quel che attiene alla sua portata derogatoria. (Precedenti: S. 229/2022; S. 170/2021).

Massima n. 45332

In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, la normativa regionale deve essere interpretata, in assenza di deroghe espresse, in termini compatibili con le prescrizioni del piano paesaggistico, sempre che una tale pianificazione esista, e può quindi ritenersi implicitamente rispettosa della disciplina di tutela del paesaggio. (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45220; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54 del 2021 - mass. 43731).I principi di prevalenza della tutela paesaggistica e di co-pianificazione, di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, non elidono la competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio, ma ne condizionano l'esercizio, nel senso di precludere deroghe unilaterali ai piani paesaggistici, pena la violazione della competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.Una norma regionale che consenta deroghe agli strumenti di pianificazione urbanistica non integra di per sé anche una deroga alle prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Allo stesso modo, una disciplina regionale volta ad ampliare, mediante proroga, il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica non interferisce per ciò solo con il diverso profilo della tutela del paesaggio. (Precedente: S. 124/2021 - mass. 43948).

Massima n. 45333

La violazione del riparto delle competenze deve essere valutata con riguardo alla normativa originaria, di volta in volta prorogata, e non può essere esclusa solo sulla base della sua temporaneità. La disposizione di proroga rivela, infatti, il suo contenuto precettivo nell'interazione con le previsioni cui si raccorda - nel differirne il termine di vigenza -, onde si può ravvisare un suo carattere lesivo, con riguardo alle attribuzioni legislative dello Stato, solo se tale carattere sia insito anche nella disposizione differita. (Precedente: S. 170/2021).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma - in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio -, 117, secondo comma, lett. s, Cost. e al principio di leale collaborazione, degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021 che, rispettivamente, prorogano, dal 1° agosto 2020 al 1° agosto 2021, il termine per l'esistenza degli immobili sui quali realizzare gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione, anche in deroga agli strumenti urbanistici previsti dalla legge regionale sul "Piano casa" e, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per presentare la SCIA o l'istanza per il rilascio del permesso di costruire in relazione ai detti interventi. L'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021 - cui le norme impugnate si raccordano - contiene una clausola di salvaguardia adeguata ad evitare possibili deroghe alle previsioni del PPTR, per cui non risultando essa in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., né con gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, anche le disposizioni di proroga sono immuni da tali vizi. Inoltre, l'intero territorio pugliese è oggetto di pianificazione congiunta, per cui le disposizioni impugnate non violano nemmeno il principio di leale collaborazione e - non consentendo interventi in deroga agli strumenti della pianificazione paesaggistica - rispettano anche gli artt. 9 e 117, primo comma, Cost.). (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45216; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44346).

Massima n. 45334

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 117, primo comma - in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio - 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, che proroga, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021, la data di realizzazione degli edifici nei quali è possibile effettuare il recupero di sottotetti, porticati e locali seminterrati e quella di esistenza degli edifici nei quali effettuare il recupero abitativo dei sottotetti. La disciplina regionale non consente deroghe espresse al divieto, posto dall'art. 20 cod. beni culturali, di distruggere, deteriorare e danneggiare beni culturali o di adibirli a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione, né consente di realizzare gli interventi senza le autorizzazioni prescritte dal successivo art. 21; né la lamentata mancanza di clausole di salvaguardia - introdotte solo successivamente - è decisiva in senso contrario. Le censure relative alla lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione muovono, inoltre, dall'errato presupposto per cui su immobili costituenti beni culturali siano sempre vietati interventi di recupero volumetrico e abitativo e risulta altresì errato il presupposto per cui, una volta elaborato congiuntamente il piano paesaggistico, al legislatore regionale sarebbe precluso disciplinare le trasformazioni del territorio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 38, recante «Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio, all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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