Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2023

Corte cost., sent. 9 febbraio 2023, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2023
Data di deposito
9 febbraio 2023
Data di decisione
1° dicembre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021
  • legge n. 76 del 28 maggio 2021
  • art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021
  • legge n. 3 del 21 gennaio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45339

Il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità delle questioni, per irrilevanza, quando sia palese e rilevabile ictu oculi . Qualora sussista l'evidenza del vizio, o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale spetta alla Corte costituzionale una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza delle questioni. ( Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44631; S. 65/2021 - mass. 43779; S. 57/2021 - mass. 43757; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 44/2020 - mass. 43049; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 52/2018 - mass. 39921; S. 269/2016 - mass. 39347; S. 106/2013; S. 179/1999 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di giurisdizione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia, sez. prima, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b , del d.l. n. 172 del 2021, come convertito, nella parte in cui, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non limita la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria alle sole «prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2». Secondo la giurisprudenza di legittimità, appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo - nella specie, quello ad esercitare la professione sanitaria - non intermediato dall'esercizio del potere amministrativo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze