Corte costituzionale

Sentenza n. 103/2023

Corte cost., sent. 25 maggio 2023, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/2023
Data di deposito
25 maggio 2023
Data di decisione
9 febbraio 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:103

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45573

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni aventi ad oggetto norme delle quali il rimettente non deve fare applicazione. ( Precedenti: S. 88/2019 - mass. 42542; S. 20/2019 - mass. 42498; S. 177/2018 - mass. 40191 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost. - dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa, anche quando la Cassazione non si sia limitata a interpretare una disposizione di legge, ma l'abbia di fatto riscritta, creandone una nuova. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto - alla luce della decisione assunta nella specie dalla Cassazione, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione - non è qualificabile come giudice di rinvio; e ciò, a prescindere dal rilievo che, ove lo fosse, la norma conferente rispetto a quanto lamentato - ovvero che la Cassazione l'abbia designata come ancora competente dopo l'annullamento - non sarebbe il comma 3, ma semmai il comma 1 dell'art. 627 cod. proc. pen., che sancisce il principio di irretrattabilità del foro commissorio) .

Massima n. 45574

Il giudice di rinvio è abilitato a proporre questioni di legittimità costituzionale sull'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, dovendo tale norma ricevere ancora applicazione nell'ambito del giudizio di rinvio. ( Precedente: O. 118/2016 - mass. 38880; S. 293/2013; S. 197/2010 - mass. 34710; S. 58/1995 - mass. 21854, S. 257/1994 - mass. 20549 ).

Massima n. 45575

Per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non, invece, in una fase processuale anteriore. (Precedenti: S. 247/ 1995 - mass. 21546; O. 306/2013 - mass. 40854).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., come risultante dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in base alla quale la regola ivi stabilita - per cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione, la Cassazione rinvia il giudizio ad altra corte d'appello, individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. - non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e di conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla fase rescindente, avente ad oggetto la delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza della richiesta, ipotesi nella quale gli atti andrebbero restituiti alla stessa corte d'appello che ha emesso l'ordinanza annullata. La Corte d'appello rimettente non deve fare applicazione della norma censurata, che riguarda una fase processuale anteriore ed è indirizzata alla Cassazione, che l'ha già applicata in senso negativo con provvedimento per sua natura inoppugnabile, stante la posizione di vertice che essa riveste nell'ordinamento giudiziario. Le questioni proposte, che pure colgono effettivi profili problematici dell'indirizzo interpretativo in esame, finiscono pertanto per risolversi in una inammissibile richiesta di "revisione in grado ulteriore" della decisione della Cassazione. Precedenti: O. 214/2018 - mass. 40854; O. 92/2016 - mass. 38839; S. 270/2014 - mass. 38195; S. 294/1995 - mass. 21729; S. 247/1995 - mass. 21546).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento gli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost., dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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