Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/2023

Corte cost., ord. 30 novembre 2023, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
210/2023
Data di deposito
30 novembre 2023
Data di decisione
8 novembre 2023
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:210

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45869

A fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale, spetta al giudice rimettente valutarne in concreto l’incidenza, sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti: O. 184/2020 - mass. 43308; O. 183/2020 - mass. 43344; O. 49/2020 - mass. 42496; O. 182/2019 - mass. 42310; O. 154/2018 - mass. 40019).(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8, 11 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani e agli artt. 47 e 49, comma 3, CDFUE – dell’art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, così come stabilito dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d, della legge n. 120 del 2010. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente risulta modificato dalla sentenza n. 163 del 2022, pubblicata successivamente all’ordinanza di rimessione, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, ravvisandone l’irragionevolezza nei limiti dei casi regolati dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis, cui invece – per quanto si evince dall’ordinanza – è riconducibile la fattispecie oggetto del giudizio a quo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2023

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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