Corte costituzionale
Sentenza n. 74/2022
Corte cost., sent. 24 marzo 2022, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 74/2022
- Data di deposito
- 24 marzo 2022
- Data di decisione
- 22 febbraio 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:74
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 24, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 44756
Nella configurazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte operate. Ciò vale anche rispetto a discipline che abbiano una funzione acceleratoria dei tempi processuali, al fine di salvaguardare il principio della ragionevole durata dei processi sancito all'unisono dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dall'art. 6, par. 1, CEDU, che costituisce condizione per garantire l'effettività - per gli imputati e i condannati, per le vittime e per l'intera collettività - di tutte le restanti garanzie del "giusto processo" e del diritto di difesa. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44355; S. 95/2020 - mass. 42971; S. 79/2020 - mass. 43321; S. 58/2020 - mass. 42158, S. 155/2019 - mass. 41420; S. 139/2019 - mass. 41881; S. 225/2018 - mass. 41012; S. 241/2017 - mass. 41135 ).
Massima n. 44757
La pubblicità delle udienze, pur essendo connaturata ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, non ha valore assoluto, potendo il legislatore introdurre deroghe al principio di pubblicità in presenza di particolari ragioni giustificative, purché obiettive e razionali. ( Precedenti: S. 73/2022 - mass. 44613; S. 263/2017 - mass. 41145; S. 97/2015 - mass. 38391 ).
Massima n. 44758
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Messina in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1- bis , cod. proc. pen., secondo cui il giudizio sulle richieste di riabilitazione del condannato e quello di valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, si svolgono obbligatoriamente nelle forme del rito camerale c.d. " de plano ", a contraddittorio eventuale e differito. La disciplina censurata - bilanciando l'esercizio del diritto di difesa e il principio della ragionevole durata di processi in cui non sono necessari, di regola, accertamenti complessi - è conforme ai parametri costituzionali e convenzionali in materia di giusto processo. Il procedimento è caratterizzato infatti dal "recupero" delle garanzie difensive e del contraddittorio nella fase eventuale di opposizione al provvedimento pronunciato senza formalità dal giudice, introdotta dalla parte che vi abbia interesse. ( Precedenti: S. 245/2020 - mass. 42678; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 97/2015 - mass. 38391; O. 255/2009 - mass. 33876; O. 291/2005 - mass. 29653; O. 352/2003 - 28165; O. 8/2003 - 27504 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale di sorveglianza di Messina con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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