Corte costituzionale
Sentenza n. 72/2022
Corte cost., sent. 15 marzo 2022, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 72/2022
- Data di deposito
- 15 marzo 2022
- Data di decisione
- 23 febbraio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:72
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 118, comma 4, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 106 del 6 giugno 2016
- art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 106 del 6 giugno 2016
- art. 9, comma 1, lett. m), legge n. 106 del 6 giugno 2016
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 44702
Quando l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare in via cumulativa dei parametri, con un'affermazione generica e insufficiente a motivare le ragioni dell'asserito contrasto con ciascuno di essi, è dichiarata l'inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale, per genericità delle censure. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 87/2021 - mass. 43843; O. 159/2021 - mass. 44115) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost.).
Massima n. 44707
Nell'esame del merito va trattata per prima la questione che lamenta la violazione dell'art. 76 Cost., trattandosi di una censura logicamente prioritaria, poiché incidente sul piano delle fonti. ( Precedente; S. 142/2020 ).
Massima n. 44708
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 76 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze", escludendo gli altri enti del Terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Il legislatore delegato si è riferito alla specificità delle ODV, salvaguardando la previsione di maggior favore (già riconosciuta dalla omologa misura della legge n. 342 del 2000) giacché il criterio direttivo asseritamente leso (art. 4, comma 1, lett. b ) coinvolge solo in via mediata le disposizioni agevolative, mentre altri principi e criteri direttivi - che concorrono a individuare la ratio della delega - (artt. 5, comma 1, lett. a, e 9, comma 1, lett. m ) ben ammettono margini di differenziazione tra i diversi tipi di ETS. ( Precedente: S. 142/2020 - mass. 43518).
Massima n. 44709
Il sistema degli enti del Terzo settore (ETS) si radica in una dimensione che attiene ai principi fondamentali della Costituzione, in quanto espressione di un pluralismo sociale rivolto a perseguire la solidarietà - posta dall'art. 2 Cost. tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico - e a concorrere all'eguaglianza sostanziale che consente lo sviluppo della personalità, cui si riferisce il secondo comma dell'art. 3 Cost. Proprio in quanto tale, questo sistema è valorizzato ai sensi del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, quarto comma, Cost., fino a dar vita, nell'art. 55 cod. terzo settore, a un modello di amministrazione condivisa tra gli ETS e le pubbliche amministrazioni. ( Precedenti: S. 131 del 2020 - mass. 43495 e 43496; S. 75/1992 - mass. 18195; S. 500/1993 ).
Massima n. 44710
La definizione di enti del Terzo settore (ETS) è riservata a quelli iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, i cui tratti caratterizzanti sono il perseguimento del bene comune, lo svolgimento di attività di interesse generale senza perseguire finalità lucrative soggettive, la soggezione a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi controlli. Poiché l'attività di interesse generale svolta senza fini di lucro dagli enti del Terzo settore (ETS) realizza anche una forma nuova e indiretta di concorso alla spesa pubblica - in ragione del necessario reinvestimento degli utili in attività orientate a una funzione sociale - il cod. terzo settore prevede misure di agevolazione fiscale che, sebbene con diversità quanto a intensità, forme e modi, interessano tutti gli ETS. Pur avendo il cod. terzo settore introdotto una definizione unitaria di enti del Terzo settore (ETS), ciò non si risolve in una indistinta omologazione, permanendo specifiche e diverse caratterizzazioni dei modelli organizzativi e differenziazioni nei regimi di sostegno pubblico che si giustificano, tra l'altro, in ragione della dimensione che assume, strutturalmente, l'apporto della componente volontaria all'interno dei suddetti enti. Gli enti del Terzo settore (ETS) che scelgono di svolgere attività economica - accettando i correlati vincoli, primo dei quali la rinuncia alla massimizzazione del profitto - possono essere considerati operatori di un "mercato qualificato", quello della welfare society , distinto da quello che invece risponde al fine di lucro. Se la regola generale è che tutti gli enti del Terzo settore (ETS) possono avvalersi di volontari, una regola specifica impone alle organizzazioni di volontariato (ODV) di avvalersene in modo prevalente, essendo normativamente imposta, come scelta non derogabile, una specifica proporzione interna per cui il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. La necessaria prevalenza della componente volontaristica nella struttura costitutiva delle organizzazioni di volontariato (ODV) si associa al fatto che la disciplina dell'attività di interesse generale di tali enti è permeata da un vincolo stringente anche in relazione al modo di svolgimento della stessa, preordinato a esaltare la caratteristica di gratuità che connota l'attività del volontario: ciò preclude alle ODV la possibilità di ottenere dallo svolgimento della detta attività margini positivi da destinare all'incremento dell'attività stessa.
Massima n. 44711
Nella forma di impegno civico costituita dal volontariato la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa, secondo il modello fondamentale dell'azione positiva e responsabile dell'individuo; all'origine dell'azione volontaria si trova l'emergere della natura relazionale della persona umana che, nella ricerca di senso alla propria esistenza, si compie nell'apertura al bisogno dell'altro. (Precedenti: S. 131/2020 - mass. 43495 e 43496; S. 228/2004; S. 75/1992 - mass. 18194 e 18195). Il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche.
Massima n. 44712
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato, sez. terza, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, che riserva alle organizzazioni di volontariato (ODV) il "contributo ambulanze" escludendo gli altri enti del Terzo settore (ETS) svolgenti le medesime attività di interesse generale. Esiste una giustificata connessione tra la specifica condizione delle ODV - caratterizzate dal vincolo normativo alla prevalenza dei volontari e dal connesso principio di gratuità - e la ratio della citata misura di sostegno. La norma censurata mira, infatti, a sostenere detti enti, che non dispongono della possibilità di pattuire, per il servizio reso, una remunerazione per l'acquisto di automezzi e beni strumentali. Appare, tuttavia, auspicabile che il legislatore riveda in termini meno rigidi detto filtro selettivo, in modo da permettere l'accesso alle risorse anche a quegli ETS ai quali, per disposizione normativa - associazioni di promozione sociale -, o per scelta organizzativa dell'ente, che si avvale di un significativo numero di volontari rispetto a quello dei dipendenti, si applica la regola del mero rimborso spese. ( Precedenti: S. 52/ 2021 - mass. 43726; S. 277/2019 - mass. 40946) .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze