Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2022

Corte cost., sent. 15 novembre 2022, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2022
Data di deposito
15 novembre 2022
Data di decisione
6 ottobre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Toscana n. 101 del 30 dicembre 2020
  • art. 3-bis, legge della Regione Toscana n. 24 del 8 maggio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 45119

Sono dichiarate inammissibili, per inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3- bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La disposizione impugnata investe il contenuto dell'attività in deroga, ma non l'efficacia temporale di quest'ultima, disciplinata dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, non impugnato dal Governo. È infatti a tale norma che va imputato l'effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimità costituzionale promosse, mentre la mera caducazione dell'indicato art. 1 non sarebbe idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente in quanto - non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 - lascerebbe invariata la possibilità di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie già previste dal Piano casa per la Toscana. ( Precedenti: S. 68/2022 - mass. 44630; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 210/2015 - mass. 38574 ).

Massima n. 45120

Il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio, si presume irragionevole, posto che tende nel tempo a rendere definitiva una disciplina nata come transitoria, nonché lesivo del buon andamento dell'azione amministrativa nella tutela del territorio e nello sviluppo urbanistico, poiché la consegna ad una dimensione perennemente instabile e precaria. La previsione di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura infatti l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44346; S. 170/2021 - mass. 44134 ).

Massima n. 45121

La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 106/2022 - mass. 44809; S. 201/2021 - mass. 44229 ). Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, la sua non derogabilità da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43834 ). Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. s , Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla legge n. 14 del 2006, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3- bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico è sufficiente ad escludere la necessità di un rinvio esplicito sia ad esso, sia al codice di settore, poiché il principio della prevalenza del piano paesaggistico deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia. Né la norma regionale impugnata deroga alle disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche). ( Precedenti: S. 170/2021; S. 124/2021; S. 29/2021; S. 217/2020 - mass. 43010 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nonchè al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze