Corte costituzionale

Sentenza n. 225/2022

Corte cost., sent. 7 novembre 2022, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/2022
Data di deposito
7 novembre 2022
Data di decisione
5 ottobre 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:225

Norme oggetto del giudizio

  • intero testo, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • legge n. 121 del 31 luglio 2017
  • art. 3, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 3, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 3, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 4, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 4, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 6, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 2, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 2, comma 2, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 3, comma 3, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 3, comma 4, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017
  • art. 4, comma 5, decreto-legge n. 99 del 25 giugno 2017

Parametri

Massime

Massima n. 45088

Sono inammissibili le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo chiedendo alla Corte costituzionale, senza evidenziare alcun nesso di subordinazione logico-giuridica, di scegliere tra i diversi interventi prospettati, e cioè dichiarare costituzionalmente illegittimi l'intero testo di legge censurato, ovvero singole norme di esso, secondo un'alternatività irrisolta che impedisce di identificare il verso delle censure, e perciò fornisce una prospettazione ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44792; S. 66/2022 - mass. 44740; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 152/2020 - mass. 42563; O. 104/2020 - mass. 42975 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili la pluralità di questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE, sia dell'art. 4, commi 1, lett. b e d , e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017; sia dell'art. 3, comma 1, lett. a , b e c , del d.l. n. 99 del 2017; sia al medesimo decreto-legge, come conv., relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa. Il rimettente non ha in alcun modo chiarito l'ordine nel quale le questioni dovrebbero essere esaminate e la relazione tra le stesse esistente).

Massima n. 45089

Sono dichiarate inammissibili, per assoluta mancanza di motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, degli artt. 2, commi 1, lett. c ), e 2; 3, commi 2, 3 e 4; 4, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 99 del 2017, come conv., che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - ha imposto ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario selezionato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Tali disposizioni, pur indicate in dispositivo, sono prive di ogni sviluppo argomentativo nel testo dell'ordinanza. Pertanto, esse non danno luogo a questioni scrutinabili nel merito, tanto più per l'omessa evocazione dei parametri costituzionali.

Massima n. 45090

Risultano inammissibili le questioni sollevate avverso interi atti legislativi allorquando le leggi impugnate non siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure; in tal caso, infatti, le censure devono ritenersi generiche e tali da non consentire la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità. ( Precedenti: S. 128/2020 - mass. 43486; S. 247/2018 - mass. 40430; S. 14/2017 - mass 39460; S. 143/2010 - mass. 34590 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili per assoluta mancanza di motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze del d.l. n. 99 del 2017, come conv., nella sua interezza, che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - recepisce la proposta vincolante di acquisto delle Banche presentata da Intesa Sanpaolo spa, della quale è parte integrante la concessione dell'aiuto di Stato per l'importo di euro 4,785 miliardi. Tale decreto-legge contiene norme eterogenee rispetto agli ambiti incisi dalle più specifiche censure formulate dal rimettente, quali quelle sulle procedure concorsuali, sulle cessioni, sugli interventi dello Stato, sulla cessione dei crediti deteriorati, sulle misure di ristoro, nonché disposizioni fiscali, finanziarie e di attuazione. Sotto altro e concorrente profilo, la questione, sollevata con riguardo all'intero testo del decreto-legge, come conv., e della legge di conversione, non mira ad evidenziare un vizio di legittimità della disciplina legislativa, quanto piuttosto a criticare la scelta di opportunità, effettuata dal Governo e ratificata dal Parlamento, di procedere con le modalità censurate alla liquidazione ordinata delle Banche venete. Risulta, quindi, posto in discussione il merito della scelta politica effettuata dal Governo per fronteggiare la crisi delle Banche venete e non la legittimità costituzionale della disciplina in concreto adottata, in violazione dell'art. 28 della legge n. 87 del 1953).

Massima n. 45091

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE - dell'art. 4, commi 1, lett. b ) e d ), e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017 come conv., che disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - imponendo ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario selezionato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Il ricorrente non illustra le ragioni che possano dimostrare la pregiudizialità delle relative questioni rispetto alla definizione del processo principale, concernendo queste norme, rispettivamente: l'attuazione di un aiuto di Stato, mediante la fornitura di un supporto finanziario, volto a coprire il fabbisogno di capitale generatosi in capo alla cessionaria in seguito all'acquisizione di parte delle due Banche e a sostenere le misure di ristrutturazione aziendale da attivare; l'acquisizione di crediti in capo alla cessionaria e allo Stato verso la LCA; le misure di ristoro stabilite per gli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o loro successori mortis causa . Le questioni, pertanto, relative al regime degli interventi dello Stato e alla disciplina delle misure di ristoro, risultano avulse dai caratteri delle pretese avanzate nel giudizio a quo , atteso che questo ha ad oggetto una domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della sola cessionaria Intesa Sanpaolo spa. ( Precedenti: S. 109/2022 - mass. 44932; S. 283/2016 - mass. 39362 ).

Massima n. 45092

Il difetto di una complessiva ricostruzione del quadro normativo rilevante compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure, precludendone lo scrutinio. ( Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44614; S. 259/2021 - mass. 44433; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 150/2019 - mass. 41415, S. 27/2015 - mass. 38256; S. 165/2014 - mass. 38001; S. 276/2013 - mass. 37460; O. 76/2022 - mass. 44691; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 244/2017 - mass. 40153; O. 280/2020 - mass. 43593 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma, Cost. e all'art. 47 CDFUE, dell'art. 3, comma 1, lett. a , b e c , del d.l. n. 99 del 2017, come conv., che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa, disciplina le passività, i debiti e le controversie che non rientrano nella cessione, anche in deroga all'art. 2741 cod. civ. L'ordinanza di rimessione denota una insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e una incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, perché motiva la rimessione supponendo che le norme censurate - qualificate come norme-provvedimento, perché si occupano di un singolo contratto, incidono sulla sola convenzione di cessione, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze - abbiano comportato che, con l'azienda bancaria, siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, tranne quelle risarcitorie e restitutorie analoghe al debito oggetto del giudizio civile pendente. Al contrario, il decreto-legge censurato consentiva ai commissari liquidatori di cedere al soggetto individuato l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, per l'effetto obbligando il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione concretamente attuata dalle parti del contratto. Né l'ordinanza di rimessione spiega se il debito, rispetto al quale la convenuta Intesa Sanpaolo spa si dichiara estranea, ovvero priva di titolarità del rapporto o carente di legittimazione passiva, rientri fra quelli restitutori nei confronti degli azionisti e obbligazionisti subordinati della ceduta Banca Popolare di Vicenza spa, i quali, in quanto passività consolidate anteriori al trasferimento, rimangono esclusi dalla cessione per l'operatività della regola del burden sharing . Le questioni, peraltro, sono inammissibili anche con riguardo alla lacunosa e contraddittoria prospettazione del rimettente quanto al tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi una generale ablazione di tutti i casi esclusi dalla cessione, o, piuttosto, un intervento manipolativo-additivo che estenda la responsabilità della cessionaria rispetto alle pretese risarcitorie o restitutorie degli acquirenti di azioni emesse dalle due Banche venete).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale:

- degli artt. 2, commi 1, lettera c), e 2; 3, commi 2, 3 e 4; 4, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 (Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.), convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 121;

- del d.l. n. 99 del 2017 come convertito nella sua interezza;

- dell'art. 4, commi 1, lettere b) e d), e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017 come convertito, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 della Costituzione, nonché all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

- dell'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma, Cost. e all'art. 47 CDFUE;

questioni tutte sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze