Corte costituzionale
Sentenza n. 22/2022
Corte cost., sent. 27 gennaio 2022, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 22/2022
- Data di deposito
- 27 gennaio 2022
- Data di decisione
- 16 dicembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 206, codice penale
- art. 222, codice penale
- art. 3-ter, decreto-legge n. 211 del 22 dicembre 2011
- legge n. 9 del 17 febbraio 2012
- art. 1, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 52 del 31 marzo 2014
- legge n. 81 del 30 maggio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 44582
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l'art. 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l'applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.
Massima n. 44583
In base al principio generale di autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità, quest'ultimo non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione; la rilevanza delle questioni rispetto alla decisione del processo a quo deve pertanto essere vagliata ex ante , con riferimento al momento della prospettazione delle questioni stesse. ( Precedenti: S. 127/2021 - mass. 43893; S. 84/2021 - mass. 43809 ). (Nel caso di specie, l'intervenuta applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in REMS, a seguito di assoluzione dell'imputato in via definitiva, non incide sulla perdurante rilevanza delle questioni - aventi ad oggetto l'art. 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a , del d.l. n. 52 del 2014, come conv. - prospettate dal GIP rimettente in sede cautelare).
Massima n. 44584
Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 Cost.), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe le finalità, collegate e non scindibili, di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. Un sistema che rispondesse ad una sola di esse (quella di controllo dell'infermo "pericoloso"), e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile. ( Precedenti: S. 253/2003 - mass. 27860; S. 139/1982- mass. 9264 ). La funzione di contenimento della pericolosità sociale non è incompatibile con la finalità di cura della malattia mentale, in quanto proprio in tale concorrente finalità - espressiva del dovere primario dell'ordinamento di cura della salute di ogni individuo, sancito dall'art. 32 Cost. - si realizza, rispetto agli autori di reato in condizione di vizio totale o parziale di mente, la vocazione naturale di ogni misura di sicurezza al loro recupero sociale che accomuna, nel vigente quadro costituzionale, pene e misure di sicurezza. ( Precedenti: S. 197/2021 - mass. 44220; S. 73/2020 - mass. 43274 ).
Massima n. 44585
Il principio di extrema ratio , o di minore sacrificio necessario, desumibile dall'art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale, si applica anche a quella dell'assegnazione in residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), dal marcato carattere terapeutico-riabilitativo, ma pur sempre custodiale. ( Precedenti: S. 250/2018 - mass. 40628; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 265/2010 - mass. 34863 ).
Massima n. 44586
L'art. 25, terzo comma, Cost. declina il principio di legalità rispetto alle misure di sicurezza in modo differenziato rispetto a quanto previsto nel secondo comma per le pene, non prevedendo - in particolare - la garanzia della loro irretroattività in peius . Il diverso corollario della riserva di legge, espressamente stabilito tanto nel secondo quanto nel terzo comma, non ha invece contenuto differenziato rispetto a pene e misure di sicurezza, trattandosi sempre di una riserva assoluta di legge statale, da intendersi estesa, alla luce dell'art. 13, secondo comma, Cost., alla previsione non solo dei «casi», ma anche, almeno nel loro nucleo essenziale, dei «modi» con cui la misura di sicurezza può restringere la libertà personale del soggetto che vi sia sottoposto. ( Precedenti: S. 183/2021 - mass. 44161; S. 5/2021 - mass. 43194; S. 193/2020 - mass. 42962; S. 32/2020 - mass. 42286, mass. 42287; S. 134/2019 - mass. 42640, mass. 42641; O. 24/2017 - mass. 39721; S. 26/1999 - mass. 24431; S. 333/1991 - mass. 17544; S. 282/1990 - mass. 15662, mass. 15664; S. 487/1989 - mass. 14076; S. 26/1966 - mass. 2537, mass. 2538 ). La misura di sicurezza dell'assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) ha natura "ancipite", a spiccato contenuto terapeutico, che comporta la necessità che essa si conformi ai principi costituzionali dettati in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui la riserva assoluta di legge prevista dagli artt. 25, terzo comma, e 32, secondo comma, Cost., che impone la previsione, oltre che dei «casi», anche dei «modi», di applicazione della misura.
Massima n. 44587
Allorché un dato trattamento sia configurato dalla legge non soltanto come "obbligatorio" - con eventuale previsione di sanzioni a carico di chi non si sottoponga spontaneamente ad esso -, ma anche come "coattivo" - potendo il suo destinatario essere costretto con la forza a sottoporvisi, sia pure entro il limite segnato dal rispetto della persona umana -, le garanzie dell'art. 32, secondo comma, Cost. debbono sommarsi a quelle dell'art. 13 Cost., che tutela in via generale la libertà personale, posta in causa in ogni caso di coercizione che abbia ad oggetto il corpo della persona. Di qui la necessità che la legge preveda anche i «modi», oltre che i «casi», in cui un simile trattamento - che lo stesso art. 32, secondo comma, Cost. esige sia «determinato», e dunque descritto e disciplinato dalla legge - può essere eseguito contro la volontà del paziente. ( Precedente: S. 238/1996 - mass. 22598 ).
Massima n. 44588
Una misura di sicurezza, come l'assegnazione in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), disposta dal giudice penale in seguito alla commissione di un reato da parte dell'interessato, sulla cui esecuzione è chiamato a sovraintendere il magistrato di sorveglianza, rientra a pieno titolo - non meno di quanto avviene per la pena - tra i «servizi relativi alla giustizia», e in particolare della giustizia penale, sulla cui organizzazione e funzionamento il Ministro della giustizia esercita una competenza fondata direttamente sull'art. 110 Cost. (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost. - dell'art. 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a , del d.l. n. 52 del 2014, come conv., nella parte in cui, attribuendo l'esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza - REMS - alle Regioni ed agli organi amministrativi da esse coordinati e vigilati, esclude la competenza del Ministro della giustizia in relazione all'esecuzione di detta misura; nonché, nella parte in cui consente l'adozione con atti amministrativi di disposizioni generali in materia di misure di sicurezza in violazione della riserva di legge in materia. L'attuale disciplina di assegnazione alle REMS contrasta con la riserva assoluta di legge in materia di misure di sicurezza e di trattamenti sanitari obbligatori, in quanto i «modi» di esecuzione della misura restano pressoché esclusivamente affidati a fonti subordinate e accordi tra il Governo e le autonomie territoriali. Gli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. esigono, in particolare, che il legislatore stabilisca - in chiave di extrema ratio ed entro i limiti della proporzionalità rispetto alle necessità terapeutiche e del rispetto della dignità della persona - se e in che misura sia legittimo l'uso della contenzione, ed eventualmente quali ne siano le modalità di esecuzione; inoltre, la legge non può non farsi carico della necessità di disciplinare in modo chiaro, e uniforme sul territorio, il ruolo e i poteri della magistratura di sorveglianza rispetto al trattamento degli internati e ai loro strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti delle relative amministrazioni. Il diffuso e significativo ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti con il formarsi di lunghe liste di attesa - denunciato dal rimettente e confermato dall'istruttoria esperita - evidenzia inoltre un difetto sistemico di effettività nella tutela dell'intero fascio di diritti fondamentali - delle potenziali vittime di persone socialmente pericolose, e della salute di queste ultime - che l'assegnazione a una REMS mira a tutelare ed esige di essere affrontato con ogni strategia opportuna, compreso l'esercizio degli ordinari poteri sostitutivi da parte del Governo. Né è conforme all'art. 110 Cost. una disciplina che, come quella censurata, non attribuisca alcun ruolo in materia di collocazione in una REMS - misura di sicurezza disposta dal giudice penale, ancorché fortemente caratterizzata in senso terapeutico - al Ministro della giustizia, affidandone l'esclusiva gestione ai sistemi sanitari regionali. Tuttavia, una pronuncia che restituisca al Ministro della giustizia una competenza nel processo di individuazione di una REMS sarebbe palesemente inidonea a garantire l'obiettivo avuto di mira dal rimettente (la tempestiva collocazione dell'internando in una REMS); mentre una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata determinerebbe l'integrale caducazione del sistema delle REMS e produrrebbe non solo un intollerabile vuoto di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, ma anche un risultato opposto a quello auspicato. Emerge tuttavia l'urgente necessità di una complessiva riforma di sistema - rispetto alla quale non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa - che assicuri: un'adeguata base legislativa alla nuova misura di sicurezza; la realizzazione e il buon funzionamento, sull'intero territorio nazionale, di un numero di REMS sufficiente a far fronte ai reali fabbisogni, nel quadro di un complessivo potenziamento delle strutture in grado di garantire interventi alternativi adeguati alle necessità di cura e a quelle di tutela della collettività; forme di adeguato coinvolgimento del Ministro della giustizia nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle REMS esistenti e degli altri strumenti di tutela della salute mentale attivabili nel quadro della libertà vigilata, nonché nella programmazione del fabbisogno finanziario). ( Precedenti: S. 32/2021 - mass. 43621; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 280/2016 - mass. 39359; S. 279/2013 - mass. 37470 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 del codice penale e dell'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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