Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2022
Corte cost., sent. 13 gennaio 2022, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2022
- Data di deposito
- 13 gennaio 2022
- Data di decisione
- 23 novembre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:2
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, par. 1, lett. a), Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 5, par. 4, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 44463
La competenza del Tribunale per i minorenni e la speciale disciplina del processo minorile sono dirette alla tutela del minore, direttamente riconducibili al dettato dell'art. 31 Cost. ( Precedente: S. 17/1981 ). Il Tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli "istituti" dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù. ( Precedente: S. 222/1983 - mass. 11416 ). Il giudice minorile è dotato di amplissimi poteri caratterizzati dall'esigenza primaria del recupero del minore, un soggetto dalla personalità ancora in formazione per cui sono previste misure che, in vista di tale esigenza, possono portare a far concludere il processo in modi e con contenuti diversi da quelli propri del processo penale ordinario. Il processo minorile è sorretto dalla prevalente finalità di recupero del minorenne e di tutela della sua personalità, nonché da obiettivi pedagogico-rieducativi piuttosto che retributivo-punitivi. ( Precedenti: S. 272/2000; S. 135/1995 - mass. 21349 ). È necessaria, per l'imputato minorenne, una valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è stato strutturato, in quanto la sua composizione rispecchia la peculiare funzione del processo minorile, in cui le logiche retributive e special-preventive del processo penale debbono contemperarsi con il principio di minima offensività, che impone di evitare, nell'esercizio della giurisdizione penale, ogni pregiudizio al corretto sviluppo psicofisico del minore e di adottare le opportune cautele per salvaguardare le correlate esigenze educative. ( Precedente: S. 1/2015 - mass. 38213 ). Nella prospettiva dell'adeguata protezione della gioventù di cui all'art. 31, secondo comma, Cost., la preminente funzione rieducativa del procedimento penale minorile trova una fondamentale rispondenza nella particolare composizione "mista" del giudice specializzato, arricchita dalla dialettica interna tra la componente togata e quella esperta: è, infatti, grazie alle competenze scientifiche dei soggetti che compongono il collegio giudicante che viene svolta una corretta valutazione delle particolari situazioni dei minori, la cui evoluzione psicologica, non ancora giunta a maturazione, richiede l'adozione di particolari trattamenti penali che consentano il loro completo recupero, ponendosi, quest'ultimo, quale obiettivo primario, cui tende l'intero sistema penale minorile. Invero, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici. Esigendo che i componenti onorari siano un uomo e una donna, l'art. 50- bis , comma 2, del r.d. n. 12 del 1941, garantisce che nelle sue decisioni il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza. ( Precedente: S. 139/2020 - mass. 43512 ). Dal complesso delle pertinenti norme costituzionali, come interpretate dalla Corte costituzionale e dalle fonti internazionali sulle speciali tutele dovute ai minori che vengono a contatto con la giustizia penale (quali le c.d. Regole di Pechino, la Convenzione sui diritti del fanciullo, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore", la direttiva 2016/800/UE) - produttive o meno che siano di obblighi internazionali vincolanti ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., ma tutte certamente rilevanti ai fini dell'interpretazione delle garanzie costituzionali - si evince il principio secondo cui il minore autore di reato deve essere giudicato da una giurisdizione specializzata, i cui operatori siano selezionati anche sulla base della specifica competenza professionale in materia di minori, e che operi secondo finalità e sulla base di regole differenti da quelle che caratterizzano la giurisdizione penale ordinaria. Di talché la scelta, compiuta dal legislatore italiano, di attribuire a tale giurisdizione specializzata la competenza per i reati compiuti da minorenni deve ritenersi costituzionalmente vincolata. ( Precedenti: S. 139/2020 - mass. 43512; S. 109/1997 - mass. 23276; S. 168/1994 - mass. 20541; S. 222/1983 - mass. 11416 ).
Massima n. 44464
Il principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25, primo comma, Cost., è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati per legge, essendo sufficiente che la legge determini criteri oggettivi e generali, capaci di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione di ogni giudice. ( Precedenti: S. 419/1998 - mass. 24327; S. 217/1993 - mass. 19572; S. 269/1992 - mass. 18594; O. 343/2001 - mass. 26735; O. 159/2000 - mass. 25336; O. 176/1998 - mass. 23965; O. 257/1995 - mass. 21677 ).
Massima n. 44465
Sebbene tanto la giurisprudenza della Corte di cassazione quanto quella costituzionale abbiano ridimensionato significativamente il tradizionale principio dell'intangibilità del giudicato penale rispetto a sentenze di condanna che abbiano irrogato pene illegali, in quanto il principio di legalità costituzionale della pena prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a presidio delle quali è posto l'istituto del giudicato, tuttavia la necessità di rideterminare la pena in sede esecutiva va confinata all'ipotesi di una sopravvenienza costituzionalmente rilevante. La necessità di tutela della legalità della pena - nel senso della sua conformità alle norme processuali e sostanziali che ne regolano l'irrogazione - trova infatti un fisiologico argine nella irrevocabilità della res iudicata , che segna normalmente il limite estremo alla possibilità di interventi correttivi da parte dei giudici delle successive impugnazioni, salva l'ipotesi di sopravvenienze costituzionalmente rilevanti - come una sentenza della Corte EDU che attivi l'obbligo conformativo di cui all'art. 46 CEDU, o a fortiori una pronuncia di illegittimità costituzionale che abbia colpito una comminatoria edittale -, che proiettino retrospettivamente una valutazione di illegittimità costituzionale sulla pena inflitta nel giudizio di cognizione. ( Precedenti: S. 147/2021 - mass. 44203 ; S. 68/2021 - mass. 43807 ; S. 210/2013 - mass. 37255 ). La categoria della "inesistenza" del titolo esecutivo, di origine giurisprudenziale, è funzionale a consentire la rilevazione, nei giudizi di esecuzione della pena - anche oltre lo sbarramento del giudicato -, dei vizi procedimentali più macroscopici da parte dello stesso giudice dell'esecuzione. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 670 cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, par. 1, lett. a , e 4, CEDU, nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rilevare la nullità della sentenza di merito passata in giudicato derivante dalla violazione della competenza funzionale del Tribunale per i minorenni. Il rimedio - auspicato dal giudice a quo - della dichiarazione di nullità della sentenza nel quadro di un incidente di esecuzione non solo non è costituzionalmente imposto, ma la sua introduzione risulterebbe foriera di gravi squilibri nel sistema della rilevazione delle nullità, imperniato attorno al principio di tassatività delle nullità ex art. 177 cod. proc. pen., esso stesso frutto di un delicato bilanciamento che coinvolge, tra l'altro, la necessità di tutelare in maniera effettiva i diritti processuali dell'imputato e l'esigenza di assicurare la capacità del processo medesimo di pervenire, entro un termine ragionevole, ad accertamenti in linea di principio definitivi, anche relativamente alla sussistenza di eventuali errores in procedendo nelle fasi e gradi precedenti; per cui la formazione della cosa giudicata preclude qualsiasi ulteriore rilevazione delle nullità, anche di quelle definite «assolute» e «insanabili». La pronuncia additiva auspicata dal rimettente finirebbe per introdurre nel sistema un'ipotesi del tutto anomala di nullità, resistente alla formazione del giudicato, e derogatoria rispetto alla regola implicita di chiusura del sistema. Il che spalancherebbe inevitabilmente la strada al riconoscimento di sempre nuove ipotesi di nullità "resistenti al giudicato", rischiando di pregiudicare gravemente l'interesse, di respiro costituzionale, all'efficiente, e ragionevolmente spedito, funzionamento della giustizia penale. Della necessità di un tale ragionevole bilanciamento - di cui si fa carico il sistema di rilevazione delle nullità disegnato dal codice di rito, con il correlativo sbarramento rappresentato dalla res iudicata - non può non tenersi conto, nell'assicurare una tutela sistemica e non frazionata dei diritti e dei principi costituzionali). ( Precedenti: S. 317/2009 - mass. 34149; S. 224/1996 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 670 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 25, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera a), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Bologna, sezione seconda penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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