Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2022

Corte cost., sent. 24 gennaio 2022, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2022
Data di deposito
24 gennaio 2022
Data di decisione
2 dicembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge della Regione Puglia n. 35 del 30 dicembre 2020
  • art. 27, legge della Regione Puglia n. 35 del 30 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44590

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione Puglia, costituita in giudizio - il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - dell'art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020. (Nella specie, la rinuncia fa seguito alla sopravvenuta abrogazione dell'art. 6, comma 2, lett. c-bis , della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 ad opera dell'art. 1 della legge reg. Puglia n. 3 del 2021). ( Precedenti: S. 104/2021 - mass. 43902; S. 72/2021 - mass. 43833 ).

Massima n. 44591

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, che istituisce la sesta centrale operativa 118, con sede nel territorio di competenza della ASL BT. Non risulta alcuna contraddizione tra il criterio demografico stabilito dall'Allegato 1 al d.m. n. 70 del 2015 - il quale prevede che ogni centrale operativa abbia «un bacino di riferimento orientativamente non inferiore a 0,6 milioni ed oltre di abitanti» - e la norma impugnata, poiché, come risulta dal suo tenore letterale, l'indicazione non ha carattere vincolante; inoltre, secondo i dati della popolazione, l'istituzione risulterebbe giustificata anche in base al citato criterio.

Massima n. 44592

L'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo di autorizzazione della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti dalle nuove disposizioni. ( Precedenti: S. 26/2013 - mass. 36923; S. 115/2012 - mass. 36310 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020 che, imponendo alla Giunta regionale di provvedere all'istituzione della sesta centrale operativa 118 entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, comporta inevitabilmente degli oneri e, pertanto, avrebbe dovuto individuare e quantificare i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 32 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Puglia n. 35 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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