Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2022

Corte cost., sent. 9 maggio 2022, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/2022
Data di deposito
9 maggio 2022
Data di decisione
23 marzo 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 480, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 500, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 501, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 757, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 758, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 759, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 511, legge n. 178 del 30 dicembre 2020
  • art. 1, comma 821, legge n. 178 del 30 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44891

È necessario applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incide su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). La legge statale deve pertanto prevedere strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell'intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali. Ciò avviene, principalmente, in due evenienze: in primo luogo, quando vi sia un intreccio (ovvero una interferenza o concorso) di competenze legislative, che non permetta di individuare un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri; in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost.). ( Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 72/2019 - mass. 42117; S. 185/2018 - mass. 40288; S. 61/2018 - mass. 41304 ). L'incremento delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), anche quando attiene al riparto delle disponibilità finanziarie necessarie ad assicurare livelli essenziali di assistenza (LEA), non può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni, alle quali compete la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio, fino alla concreta erogazione delle prestazioni. ( Precedente: S. 168/2021 - mass. 44187 ).

Massima n. 44892

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 480, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La norma impugnata dalla Regione Campania, rimettendo esclusivamente al d.m. le modalità di attuazione del fondo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce, vìola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. In ragione della natura delle prestazioni, del loro rilievo in termini di adeguatezza del trattamento, e, quindi, della rilevanza per il diritto alla salute delle pazienti, va tuttavia garantita la continuità nella erogazione delle risorse finanziarie disposte dal decreto ministeriale, con conseguente salvezza degli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti. ( Precedenti: S. 246/2019 - mass. 42849; S. 74/2018 - mass. 40486; S. 71/2018 - mass. 41238; S. 50/2008 - mass. 32165 e 32169 ).

Massima n. 44893

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute - di definizione delle modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri - sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania - attuativa della legge n. 10 del 2020 in materia di disciplina sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem - vìola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame - riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, ma afferente anche alla materia di competenza concorrente della tutela della salute - non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. ( Precedenti: S. 72/2019 - mass. 42117; S. 262/2016 - mass. 39254; S. 253/2006 - mass. 30559 e 30561 ).

Massima n. 44894

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 97, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 1, commi 757 e 758, della legge n. 178 del 2020, che istituisce un Fondo di 1 milione di euro, per l'anno 2021, per l'attività di tutela e cura della fauna selvatica, rimettendo esclusivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, le modalità di attuazione e l'individuazione delle associazioni ambientaliste beneficiarie. Le disposizioni impugnate, destinando risorse alla tutela, alla cura e al recupero della fauna selvatica, perseguono in modo esclusivo finalità di tutela ambientale, ricadendo così nell'ambito della materia di esclusiva competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., senza afferire anche alla materia di competenza residuale delle Regioni della caccia, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost.

Massima n. 44895

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020, che rimette esclusivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per progetti pilota di educazione ambientale. La Regione ricorrente non ha adeguatamente motivato le ragioni del contrasto della norma impugnata con gli evocati parametri costituzionali, in particolare il suo collegamento con la materia dell'istruzione ed il suo nesso con la programmazione ordinaria scolastica.

Massima n. 44896

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 511, della legge n. 178 del 2020, che determina le modalità di utilizzo del Fondo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. La Regione ricorrente ha depositato in udienza delibera della Giunta regionale di rinuncia parziale al ricorso e la controparte ha dichiarato di accettarla. ( Precedenti: S. 199/2020 - mass. 42729; S. 63/2020 - mass. 43136; O. 23/2020 - mass. 41764 ).

Massima n. 44897

È dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 821, della legge n. 178 del 2020, che determina i criteri di ripartizione del Fondo di 50 milioni di euro, per l'anno 2021, per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. La Regione ricorrente ha depositato in udienza delibera della Giunta regionale di rinuncia parziale al ricorso e la controparte ha dichiarato di accettarla. ( Precedenti: S. 199/2020 - mass. 42729; S. 63/2020 - mass. 43136; O. 23/2020 - mass. 41764 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale, nei termini di cui in motivazione, dell'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 759, della legge n. 178 del 2020, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 757 e 758, della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 511 e 821, della legge n. 178 del 2020, promosse dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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