Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/2022

Corte cost., ord. 20 gennaio 2022, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/2022
Data di deposito
20 gennaio 2022
Data di decisione
12 gennaio 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:14

Parametri

Massime

Massima n. 44482

Sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. A ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43710; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 106/2019 - mass. 42227; S. 98/2019 - mass. 42560; S. 13/2019 - mass. 40719; O. 225/2021 -mass. 44402; O. 191/2021 - mass. 44211; O. 24/2021 - mass. 43566; O. 271/2020 - mass. 43080; O. 202/2020 - mass. 43024; O. 111/2020 - mass. 43311; O. 204/2019 - mass. 42829 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dai comitati della Croce Rossa di Airasca, di Bergamo Hinterland, di Bologna, di Macerata, di Nichelino, di Pesaro, di Peschiera del Garda, di Pordenone, di Susa e di Trieste, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017).

Massima n. 44483

La c.d. efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi. ( Precedenti: O. 191/2021 - mass. 44212)

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato dai comitati della Croce Rossa di Airasca, di Bergamo Hinterland, di Bologna, di Macerata, di Nichelino, di Pesaro, di Peschiera del Garda, di Pordenone, di Susa e di Trieste, nel giudizio indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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