Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/2022

Corte cost., ord. 3 giugno 2022, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/2022
Data di deposito
3 giugno 2022
Data di decisione
26 aprile 2022
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:137

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 10, Costituzione
  • art. 11, Costituzione
  • art. 41, Costituzione
  • art. 42, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 18, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 21, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 26, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 45, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 50, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 51, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 52, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 53, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 54, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 55, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 57, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 58, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 59, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 60, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 61, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 62, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 77, Costituzione

Massime

Massima n. 44938

I princìpi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens , condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo . ( Precedenti: O. 195/2016 - mass. 39021; O. 80/2015 - mass. 38357; O. 124/2012 - mass. 36325; O. 216/2011 -mass. 35753; O. 268/2005 - mass. 29516; O. 255/1999 - mass. 24803 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa per la valutazione, alla luce dello ius superveniens , della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 18, 21, 26, 45, da 49 a 55 e da 56 a 62 TFUE - dei commi 1- bis , 1- ter , 1- quater , 7- bis e 7- ter dell'art. 93 del d.lgs. n. 285 del 1992, introdotti dall'art. 29- bis , comma 1, lett. a , nn. 1 e 2, del d.l. n. 113 del 2018, come conv., che prevedono un divieto, per chi ha stabilito la propria residenza in Italia da più di sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, tranne per il caso in cui il veicolo sia intestato a imprese costituite in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e da queste concesse in leasing , in locazione senza conducente ovvero in comodato a un soggetto residente in Italia legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e all'eventuale confisca. In pendenza del giudizio incidentale, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal rimettente, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia, 16 dicembre 2021, in causa C-274/20, GN e altro, secondo cui il contrasto tra la normativa in esame e l'art. 63 TFUE, pur affermato in linea di principio, può essere ritenuto in concreto sussistente solamente dal giudice del rinvio, il cui obbligo di disapplicazione è condizionato dall'accertamento in concreto dei requisiti della fattispecie sottoposta al suo esame).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Massa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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