Corte costituzionale
Sentenza n. 48/2021
Corte cost., sent. 26 marzo 2021, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/2021
- Data di deposito
- 26 marzo 2021
- Data di decisione
- 24 febbraio 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 18-bis, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 18-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
Parametri
- art. 66, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 48, comma 2, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 43716
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , commi 1 e 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità perché il giudice a quo difetterebbe in modo macroscopico e manifesto di giurisdizione in materia elettorale, riservando l'art. 66 Cost. alle Camere ogni controversia e contestazione relativa al riguardo, intendendosi incluso in questa definizione il procedimento elettorale preparatorio. L'affermazione del rimettente circa l'esistenza della propria giurisdizione sul ricorso che ha dato origine alle questioni non solo non risulta implausibile, ma si rivela conforme al quadro costituzionale, in cui al riconoscimento di un diritto deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale, anche per le elezioni politiche, mediante la previsione di un rito ad hoc , che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva. In mancanza di tale rito, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario - sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) - risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2010 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione nel giudizio principale deve essere non implausibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 99 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 24 del 2020, n. 52 del 2018 e n. 39 del 2018 ). Se è vero che una tutela dei diritti effettiva richiede l'accesso a un giudice, il diritto in particolare alla tutela giurisdizionale va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 110 del 2015, n. 238 del 2014, n. 182 del 2014, n. 1 del 2014, n. 119 del 2013, n. 26 del 1999, n. 18 del 1982, n. 82 del 1996 e n. 47 del 1970; ordinanza n. 165 del 2016 ).
Massima n. 43717
Il tenore dell'art. 66 Cost. non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione. Se, infatti, la "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni, salvo quelle strumentali alla necessità di garantire l'indipendenza del Parlamento, non vi sono ragioni per attribuire all'art. 66 Cost. il significato di estendere, anziché ridurre, quelle eccezioni. Spetta naturalmente alla giurisprudenza comune tenere in conto questa interpretazione, quanto alla conseguente lettura delle disposizioni di legge ordinaria che con l'art. 66 Cost. fanno sistema, e fra queste, soprattutto, dell'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957. ( Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017, n. 25 del 2008, n. 288 del 2007, n. 160 del 1997, n. 141 del 1996, n. 344 del 1993, n. 539 del 1990, n. 571 del 1989 e n. 235 del 1988 ). Le questioni attinenti le candidature, che vengono ammesse o respinte dagli uffici competenti, nel procedimento elettorale preparatorio, riguardano un diritto soggettivo, tutelato per di più da una norma costituzionale, come tale rientrante, in linea di principio, nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, la forza precettiva dell'art. 66 Cost. non copre il contenzioso pre-elettorale, che perciò ben può essere escluso dal suo perimetro di efficacia. ( Precedente citato: sentenza n. 259 del 2009 ). Nell'ambito del c.d. contenzioso elettorale preparatorio rientrano le controversie relative a tutti gli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell'ammissione delle liste o di candidati, e che si distingue da quello occasionato dal procedimento elettorale vero e proprio, che invece comprende le controversie relative alle operazioni elettorali e alla successiva proclamazione degli eletti. ( Precedente citato: sentenza n. 236 del 2010 ). Il controllo effettuato dalle Camere sulla convalida della elezione dei propri componenti si configura come unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2009 e n. 113 del 1993 ). Nel caso del diritto di elettorato passivo, per ciò che concerne le elezioni politiche nazionali, manca una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell'esistenza stessa del diritto, nel cui ambito è ben possibile ricorrere al giudice avverso analoghe decisioni e, in quella sede, eccepire le pertinenti questioni di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015 ). In materia elettorale, l'attività di controllo svolta dagli Uffici centrali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale nazionale ha natura amministrativa, benché siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2009, n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008 e n. 387 del 1996; ordinanze n. 196 del 2020, n. 512 del 2000 e n. 117 del 2006 ). È impossibile riconoscere ai partiti politici la natura di poteri dello Stato. ( Precedente citato: ordinanza n. 79 del 2006 ).
Massima n. 43718
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , commi 1 e 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al rimettente a seguito delle modifiche normative sopravvenute per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 177 del 2020, per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Si è infatti in presenza di modifiche normative sopravvenute solo parziali, seppur non marginali, che non incidono sul significato delle censure e non determinano una modifica dei termini essenziali di esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2020 e n. 125 del 2018 ).
Massima n. 43719
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Prot. add. CEDU dell'art. 18- bis , comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che stabilisce i soggetti esonerati dall'onere di raccogliere il numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera dei deputati, includendovi i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere, anziché i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Nel caso di specie, i ricorrenti nel giudizio principale, nel momento in cui le censure vengono sollevate, sono direttamente soggetti al comma 1 del citato art. 18- bis (che stabilisce il numero delle sottoscrizioni da raccogliere), mentre non sono annoverabili - se non indirettamente - fra i destinatari del successivo comma 2. Il rimettente, inoltre, se non spiega le ragioni per cui - in "entrata", cioè al momento in cui le questioni vengono sollevate - la disposizione ora in esame sia applicabile ai ricorrenti, nulla dice nemmeno sulle ragioni per cui l'intervento sostitutivo richiesto garantirebbe ai ricorrenti - in "uscita", cioè dopo l'eventuale pronuncia di accoglimento - la ricercata "pienezza" del diritto di elettorato passivo: ciò che risulta anche contraddittorio rispetto alla natura stessa del giudizio da questi promosso, con conseguente e ulteriore insufficiente motivazione sull'interesse ad agire nel giudizio principale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il presupposto della rilevanza non si identifica necessariamente con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione di accoglimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2020, n. 253 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 20 del 2018 ). Non appartiene alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale la possibilità di sottoporre a censura disposizioni che compongono il contesto normativo in cui è collocata quella direttamente applicabile alla controversia.
Massima n. 43720
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché sarebbe richiesta una pronuncia di sentenza additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, in ragione del carattere eminentemente discrezionale di ogni scelta legislativa in materia elettorale, compresa quella in discussione. A fronte di un'eccezione d'inammissibilità fondata sulla pluralità di scelte alternative possibili, rimesse alla discrezionalità legislativa, l'assenza di una soluzione a rime obbligate non è preclusiva di per sé sola dell'esame nel merito delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2020, n. 152 del 2020, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016 ).
Massima n. 43721
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18- bis , comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui prevede, per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, la sottoscrizione di almeno 1.500 elettori (la metà in caso di scioglimento anticipato superiore ai centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale delle Camere), anziché di tali numeri ridotti a un quarto. La pur analitica indagine comparativa del rimettente tra le varie normative succedutisi in materia non consente di dimostrare che la disciplina vigente sia la più restrittiva per i soggetti non esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, giungendo oltretutto a superare la soglia della irragionevolezza manifesta, considerando anche le numerose variabili da considerare, ciò che rende non solo incerto, ma anche fallace il confronto fra discipline lontane nel tempo e nell'ispirazione; nonché tenendo conto dell'ampia discrezionalità attribuita al legislatore in materia elettorale, in considerazione dell'interesse costituzionale al regolare svolgimento delle competizioni elettorali assicurato dalla disciplina in esame. Caduta questa censura, seguono la medesima sorte quelle proposte per asserita lesione del libero esercizio del diritto di voto e del principio democratico di rappresentatività popolare, tutte dipendenti dalla prima. Infine, non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, poiché la Corte EDU muove dal dichiarato presupposto che al legislatore nazionale deve essere riconosciuto il potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni, circondandolo di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle predisposte per il diritto di elettorato attivo, purché tali restrizioni perseguano un fine legittimo, compatibile con il principio del primato della legge e con gli obbiettivi generali della Convenzione. ( Precedente citato: sentenza n. 35 del 2021 ). L'onere della raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati è finalizzato alla genuinità della competizione elettorale e alla serietà delle candidature, il cui bene finale tutelato è intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare: trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto. ( Precedenti citati: sentenze n. 394 del 2006, n. 84 del 1997, n. 83 del 1992 e n. 45 del 1967 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, dal Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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