Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2021

Corte cost., sent. 11 novembre 2021, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2021
Data di deposito
11 novembre 2021
Data di decisione
20 luglio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Toscana n. 69 del 24 luglio 2020
  • art. 1, comma 1, legge della Regione Toscana n. 69 del 24 luglio 2020
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Toscana n. 69 del 24 luglio 2020
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Toscana n. 69 del 24 luglio 2020
  • art. 1, comma 5, legge della Regione Toscana n. 69 del 24 luglio 2020
  • art. 8, legge della Regione Toscana n. 69 del 24 luglio 2020
  • art. 5, legge della Regione Toscana n. 9 del 9 marzo 2011

Parametri

Massime

Massima n. 44336

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, nella parte in cui prevede che i risparmi - conseguenti al progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam attribuito al personale giornalista di cui all'art. 1, comma 2 -, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, che pone un limite generale al trattamento economico del personale pubblico. La disposizione impugnata dal Governo, legittima laddove incrementa il fondo del trattamento accessorio, viola tuttavia un principio di coordinamento della finanza pubblica, contenuto nell'indicato art. 23, comma 2, poiché superando il limite ivi indicato incide su un rilevante aggregato della spesa corrente, quale la retribuzione dei pubblici dipendenti. ( Precedenti: S. 20/2021 - mass. 43602; S. 191/2017 - mass. 41913; S. 218/2015 - mass. 38586; S. 215/2012 - mass. 36596 ).

Massima n. 44337

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 9 della legge n. 150 del 2000 - che prevedono l'inquadramento del personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali e gli attribuiscono un assegno ad personam riassorbibile per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento. Le norme impugnate attuano le previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici, mentre l'attribuzione dell'assegno ad personam rappresenta un diverso titolo di erogazione del trattamento già in godimento (riferito al contratto collettivo giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge statale, senza alcun illegittimo aumento della spesa pubblica.

Massima n. 44343

La competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile è violata da parte di leggi regionali che disciplinano materie riservate alla contrattazione collettiva relativa all'impiego pubblico privatizzato. Va pertanto esclusa l'applicabilità al personale pubblico di contratti collettivi non negoziati dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). ( Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42785; S. 112/2020 - mass. 43320; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 10/2019 - mass. 40398 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam di cui all'art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il trattamento accessorio del personale, possano concorrere a superare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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