Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2021
Corte cost., sent. 28 ottobre 2021, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2021
- Data di deposito
- 28 ottobre 2021
- Data di decisione
- 7 ottobre 2021
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:205
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44318
Se la Corte costituzionale si è già pronunciata su una questione di legittimità costituzionale, a fronte di un'ordinanza di rimessione di analogo tenore, la questione [odierna] è dichiarata manifestamente infondata. (Nel caso di specie sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevede che non possa darsi sanatoria giudiziale della morosità in caso di mancato pagamento da parte del conduttore anche delle sole spese processuali, entro il termine di grazia. La sentenza n. 79 del 2020, ha affermato, con una pronuncia di non fondatezza, che rientra nella discrezionalità del legislatore modellare gli istituti processuali, soprattutto quando hanno carattere speciale ed eccezionale, come è la sanatoria in sede giudiziale prevista dalla disposizione censurata).
Massima n. 44319
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente e perplessa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 660, sesto comma, e 663 cod. proc. civ e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevedono la facoltà, e non l'obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento. Le questioni sono state sollevate in un momento processuale nel quale un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcuna incidenza per la definizione del giudizio (ovvero nell'udienza fissata per la verifica dell'esatto adempimento del conduttore a seguito della concessione del termine di grazia); né il rimettente si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità che ritiene la richiesta del termine di grazia non compatibile con l'opposizione alla convalida e comunque ne comporta la implicita rinuncia, rilevandosi, infine, una sostanziale contraddittorietà del petitum .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660, sesto comma, e 663 del codice di procedura civile e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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