Corte costituzionale

Sentenza n. 205/2021

Corte cost., sent. 28 ottobre 2021, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/2021
Data di deposito
28 ottobre 2021
Data di decisione
7 ottobre 2021
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:205

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44318

Se la Corte costituzionale si è già pronunciata su una questione di legittimità costituzionale, a fronte di un'ordinanza di rimessione di analogo tenore, la questione [odierna] è dichiarata manifestamente infondata. (Nel caso di specie sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 Cost., dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevede che non possa darsi sanatoria giudiziale della morosità in caso di mancato pagamento da parte del conduttore anche delle sole spese processuali, entro il termine di grazia. La sentenza n. 79 del 2020, ha affermato, con una pronuncia di non fondatezza, che rientra nella discrezionalità del legislatore modellare gli istituti processuali, soprattutto quando hanno carattere speciale ed eccezionale, come è la sanatoria in sede giudiziale prevista dalla disposizione censurata).

Massima n. 44319

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente e perplessa motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 660, sesto comma, e 663 cod. proc. civ e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, che prevedono la facoltà, e non l'obbligo, per il conduttore intimato, di nominare un avvocato nella fase sommaria del procedimento. Le questioni sono state sollevate in un momento processuale nel quale un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale non potrebbe produrre alcuna incidenza per la definizione del giudizio (ovvero nell'udienza fissata per la verifica dell'esatto adempimento del conduttore a seguito della concessione del termine di grazia); né il rimettente si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità che ritiene la richiesta del termine di grazia non compatibile con l'opposizione alla convalida e comunque ne comporta la implicita rinuncia, rilevandosi, infine, una sostanziale contraddittorietà del petitum .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 660, sesto comma, e 663 del codice di procedura civile e dell'art. 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dal Tribunale di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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