Corte costituzionale

Sentenza n. 202/2021

Corte cost., sent. 28 ottobre 2021, n. 202

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
202/2021
Data di deposito
28 ottobre 2021
Data di decisione
6 ottobre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:202

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40-bis, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 18 del 26 novembre 2019
  • art. 40-bis, comma 11, quinques, legge della Regione Lombardia n. 12 del 11 marzo 2005
  • art. 1, comma 1, lett. m), legge della Regione Lombardia n. 11 del 24 giugno 2021

Parametri

Massime

Massima n. 44246

Non è richiesto al giudice a quo di osservare un rigido ordine nell'affrontare le diverse domande proposte in giudizio, nel senso di individuare questioni pregiudiziali e preliminari, da ritenersi prioritarie nell'ordine di trattazione rispetto alla questione di costituzionalità e quindi tali da essere necessariamente esaminate prima di proporre quest'ultima, salvo che la valutazione dell'ordine delle questioni sottoposte al suo giudizio non trasmodi in manifesta arbitrarietà, comportando la mancata trattazione di domande o motivi aventi "priorità logica". ( Precedente: O. 179/2014 - mass. 38038 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 40- bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto anteporre alla sollevazione dei dubbi di legittimità costituzionale l'esame di ulteriori vizi del provvedimento dedotti dai ricorrenti nei giudizi a quibus . Non può ritenersi manifestamente implausibile o incongrua la scelta del rimettente di modificare l'ordine di trattazione dei motivi di ricorso. Il giudice a quo ha infatti motivato in modo non implausibile sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere le odierne questioni di legittimità costituzionale in ogni caso pregiudiziali alla definizione dei giudizi dinnanzi ad esso pendenti). ( Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42378; S. 188/2018 - mass. 40294 ).

Massima n. 44247

Il requisito per ritenere ammissibile lo scrutinio di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa è che l'applicazione della norma in essa contenuta si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, mentre deve ritenersi totalmente ininfluente sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale il "senso" degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge. Ne discende che compete al rimettente, e non alla Corte costituzionale, valutare le conseguenze applicative che potrebbero discendere da una eventuale pronuncia di accoglimento. ( Precedente: S. 15/2021 - mass. 43568 ).

Massima n. 44248

L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, senza che possano essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle medesime ordinanze, ulteriori questioni o profili di legittimità costituzionale dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non condivisi dal giudice a quo , quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto del provvedimento di rimessione. ( Precedenti: S. 172/2021 - mass. 44070; S. 109/2021 - mass. 43909; S. 35/2021 - mass. 43682; S. 186/2020 - mass. 43198; S. 165/2020 - mass. 43301 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 40- bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, sono ritenuti inammissibili i profili di censura avanzati dalla parte in riferimento ai parametri costituzionali non evocati dalle ordinanze di rimessione, in riferimento, segnatamente, agli artt. 9, 24, 32, 42, 117, commi primo e secondo, lett. s , Cost).

Massima n. 44249

La restituzione degli atti al giudice a quo si giustifica solo laddove la norma sospettata di illegittimità costituzionale, per effetto di una disposizione sopravvenuta avente portata retroattiva, non sia più in concreto applicabile, e sempre che la modifica non presenti un'incidenza solo parziale sulla disposizione della cui costituzionalità si dubita. ( Precedenti: S. 51/2019 - mass. 42272; S. 194/2018 - mass. 40520; O. 55/2020 - mass. 42497 ). (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 40- bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, sebbene lo ius superveniens modifichi in modo sostanziale la disciplina censurata, ciò non giustifica la restituzione degli atti al rimettente affinché questo si pronunci nuovamente sulla persistenza del requisito della rilevanza ovvero di quello della non manifesta infondatezza. A differenza della originaria disciplina censurata, quella nuova fa dipendere la sua applicabilità pro praeterito all'avverarsi di una condizione che non si è ancora realizzata. Pertanto, la disciplina censurata - pur a fronte di modifiche che intaccano, ancorché non integralmente, il meccanismo contestato dal rimettente - è ancora applicabile nei giudizi a quibus in base al principio tempus regit actum ).

Massima n. 44250

La funzione attinente alla pianificazione urbanistica non può essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, perché il potere dei Comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio territorio non costituisce elargizione che le Regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica, siano libere di compiere e la suddetta competenza regionale non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l'autonomia dei Comuni. ( Precedenti: S. 378/2000 - mass. 25647; S. 83/1997 - mass. 23181 ). L'autonomia comunale non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell'autonomia municipale a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali. Più specificamente, va escluso che il "sistema della pianificazione" assurga a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale - che è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali - di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Laddove si assuma lesa la potestà pianificatoria comunale, lo scrutinio di legittimità costituzionale si concentrerà dapprima, in astratto sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale e quindi in concreto sulla necessità, sulla adeguatezza e sul corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, così da verificare se la sottrazione di potere ai Comuni costituisca effettivamente il minimo mezzo utile per perseguire gli scopi del legislatore regionale. Tale giudizio di proporzionalità consente di appurare se, per effetto di una normativa regionale rientrante nella materia del governo del territorio, non venga menomato il nucleo delle funzioni fondamentali attribuite ai Comuni all'interno del "sistema della pianificazione", così da salvaguardarne la portata anche rispetto al principio autonomistico ricavabile dall'art. 5 Cost. ( Precedenti: S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019- mass. 42813 ).

Massima n. 44251

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p ), 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., l'art. 40- bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2019, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021 (14 dicembre 2019). La disposizione censurata dal TAR Lombardia contiene una disciplina per il recupero degli immobili abbandonati e degradati applicabile anche a quelli già così individuati dai Comuni, che si sovrappone, risultandone incompatibile, con la prescrizione del Comune di Milano di cui all'art. 11 delle norme di attuazione (NdA) del piano di governo del territorio (PGT), deliberata il 14 ottobre 2019, in contrasto con la previsione statale di riferimento. (art. 14, comma 27, lettera d , del d.l. n. 78 del 2010, come conv.). L'imposizione ai Comuni, per di più al di fuori di qualsiasi procedura di raccordo collaborativo, di una disciplina quale quella in esame altera i termini essenziali di esercizio della funzione pianificatoria oltre la soglia dell'adeguatezza e della necessità, anche perché obbliga i medesimi Comuni a far dipendere le loro scelte fondamentali sulle forme di uso e sviluppo del territorio da una decisione legislativa destinata a incidere in modo assai significativo sull'aumento dell'edificato e sulla conseguente pressione insediativa. Ciò contrasta con l'assunto della magistratura amministrativa per cui il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all'interesse all'ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. Né gli esiti ravvisati possono essere attenuati dalla natura temporanea degli incentivi e delle deroghe introdotte, atteso che nessuna delle misure in discussione è soggetta a un termine di efficacia. ( Precedente: S. 119/2020 - mass. 43479 ).

Massima n. 44252

Sono dichiarate costituzionalmente illegittime in via consequenziale le disposizioni che stabiliscono, seppure al ricorrere dei presupposti ivi indicati, l'ultrattività delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la medesima pronuncia. (Nel caso di specie, è dichiarato, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo il comma 11- quinquies dell'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m , della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021. La disposizione ha stabilito, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, l'ultrattività delle disposizioni originariamente contenute nell'art. 40- bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, dichiarato costituzionalmente legittimo con la medesima pronuncia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40-bis della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 24 giugno 2021, n. 11, recante «Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'art. 40-bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;

2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del comma 11-quinquies dell'art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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