Corte costituzionale

Sentenza n. 187/2021

Corte cost., sent. 24 settembre 2021, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
187/2021
Data di deposito
24 settembre 2021
Data di decisione
20 settembre 2021
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:187

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 875, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 634, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 635, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 636, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 637, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 638, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 639, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 640, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 641, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 642, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 643, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 644, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 645, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 646, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 647, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 648, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 649, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 650, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 651, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 652, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 653, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 654, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 661, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 662, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 663, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 664, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 665, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 666, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 667, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 668, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 669, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 670, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 671, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 672, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 673, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 674, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 675, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 676, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 655, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 656, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 657, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 658, legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 1, comma 309, lett. a), legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 44, comma 1, decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019
  • legge n. 58 del 28 giugno 2019
  • art. 1, comma 316, lett. a), legge n. 160 del 27 dicembre 2019
  • art. 4, comma 6, decreto-legge n. 91 del 20 giugno 2017
  • legge n. 123 del 3 agosto 2017

Parametri

Massime

Massima n. 44196

È dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. o ), e 15, dello statuto reg. Siciliana nonché agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., dell'art. 1, comma 875, della legge n. 160 del 2019. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia parziale al ricorso e non è pervenuta accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2021, n. 90 del 2021, n. 5 del 2020, n. 171 del 2019 e n. 234 del 2017 ).

Massima n. 44197

È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad adiuvandum spiegato dalle società Sibat Tomarchio srl e dalla Sibeg srl nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Siciliana avverso l'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019. Le società intervenienti non sono titolari della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, n. 134 del 2020, n. 56 del 2020 e allegata ordinanza; ordinanza n. 213 del 2019 ).

Massima n. 44198

Nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120, Cost. - dell'art. 1, comma 309, lett. a ), della legge n. 160 del 2019, la pur scarna prospettazione della ricorrente, che evoca in forma contratta e cumulativa i parametri di competenza asseritamente lesi, consente alla Corte costituzionale di attingere il merito delle censure e di precisare il thema decidendum . ( Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017 ).

Massima n. 44199

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost - dell'art. 1, comma 309, lett. a ), della legge n. 160 del 2019, che ha previsto che l'Agenzia per la coesione territoriale sia tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, sentite le amministrazioni interessate. Il legislatore statale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, quinto comma, Cost., ha esercitato una propria competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.; non risulta, pertanto, violato il principio di leale collaborazione dal momento che le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte nelle attività di programmazione, gestione e attuazione delle diverse azioni finanziate con il citato Fondo. Per costante giurisprudenza costituzionale, in caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018 e n. 196 del 2015 ). In relazione ad un intervento statale "speciale" ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi; la previsione di meccanismi collaborativi con le Regioni e gli enti locali interessati rimane una opzione che il legislatore statale - pur titolare di competenza legislativa esclusiva, ex art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost. - può opportunamente considerare. ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2021 e n. 189 del 2015 ). Costituiscono "risorse aggiuntive" di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., gli interventi di finanziamento statale - come quello del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) - che rispettino le seguenti condizioni: siano aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all'ente territoriale; si riferiscano alle finalità di perequazione e di garanzia o comunque a "scopi diversi" dal normale esercizio delle funzioni; siano indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali e non alla loro generalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2015, n. 79 del 2014, n. 273 del 2013, n. 254 del 2013, n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012 ). L'art. 119, quinto comma, Cost. assegna genericamente allo Stato il compito di soddisfare le esigenze di riequilibrio economico e sociale in esso indicate e di destinare allo scopo le necessarie risorse di carattere aggiuntivo e speciale. È invece l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. ad attribuire al solo legislatore statale il compito di disciplinare tali forme di finanziamento, nell'ambito delle competenze statali in materia di perequazione finanziaria. In definitiva, le due disposizioni costituzionali si integrano, componendo una chiara cornice di riferimento costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2017 e n. 16 del 2010 ).

Massima n. 44200

Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dell'art. 1, comma 316, lett. a ), della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che il Comitato di indirizzo che amministra l'area "Zona Economica Speciale" (ZES) sia presieduto da un commissario straordinario del Governo. La modifica della disciplina, intervenuta in prossimità dell'udienza, presenta carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso (dovendo la nomina del citato commissario avvenire con d'intesa con il Presidente della Regione interessata); inoltre, l'originaria disciplina, oggetto di impugnazione, non è stata applicata con riferimento a ZES istituite nella Sicilia occidentale e in quella orientale, per cui la censura regionale è divenuta priva di attualità ed effettività. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016 ).

Massima n. 44201

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all'art. 36 dello statuto reg. Siciliana e al d.P.R. n. 1074 del 1965, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, che istituiscono e disciplinano l'imposta sul consumo dei «manufatti con singolo impiego» e delle bevande analcoliche «edulcorate». La pretesa violazione dei parametri costituzionali evocati non attinenti al riparto delle competenze legislative non presenta alcun profilo di ridondanza rispetto a sfere di competenza costituzionalmente attribuite alla Regione; né quest'ultima menziona l'implicito presupposto dell'intera censura (quale la spettanza a sé stessa di buona parte delle entrate tributarie erariali riscosse nel proprio territorio), limitandosi ad affermare, sulla base di valutazioni prognostiche, che le nuove imposte incideranno negativamente sulla produzione delle aziende del territorio. Nulla argomenta, infine, circa l'eventuale rilievo della riserva allo Stato delle entrate derivanti dalle «imposte di produzione», essendo al contrario importante comprendere se le imposte in contestazione rientrino o meno nell'ambito di tale definizione. Per costante giurisprudenza costituzionale, le questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali sono ammissibili al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, la ricorrente deve individuare gli ambiti di competenza regionale - legislativa, amministrativa o finanziaria - incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali, appunto, trovano fondamento le proprie competenze in tesi indirettamente lese; in secondo luogo, l'illustrazione del cosiddetto vizio di ridondanza non dev'essere apodittica, bensì adeguatamente motivata, in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 194 del 2019, n. 198 del 2018 e n. 145 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 3, 5, 119 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all'art. 36 dello statuto reg. Siciliana e al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), in relazione agli artt. 3, 41 e 53 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:ordinanza letta all'udienza dell'8 giugno 2021ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso depositato il 6 marzo 2020 (reg. ric. n. 33 del 2020).Rilevato che nel giudizio sono intervenute, ad adiuvandum, con distinti atti depositati il 5 maggio 2020, Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl;che, con distinti atti depositati il 26 ottobre 2020, Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl hanno altresì presentato istanza di fissazione anticipata delle questioni concernenti l'ammissibilità degli interventi;che tali richieste sono state proposte tardivamente, dato che l'art. 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che, nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, l'interveniente deve depositare istanza di fissazione anticipata «contestualmente all'atto di intervento»;che, pertanto, la decisione sull'ammissibilità degli interventi è rimasta riservata alla ordinaria sede di cognizione del merito del giudizio cui essi accedono;che le due società hanno depositato in data 18 maggio 2021 memoria in vista dell'odierna udienza.Considerato che sia Sibat Tomarchio srl sia Sibeg srl si qualificano come società operanti nel territorio della Regione Siciliana, soggette all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), ed affermano pertanto di essere portatrici di un «interesse qualificato e diretto ad intervenire ad adiuvandum della ricorrente»;che, tuttavia, va ribadito il costante orientamento di questa Corte, secondo il quale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione (ex plurimis, tra le più recenti, sentenza n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 26 gennaio 2021; sentenza n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 2 dicembre 2020; sentenza n. 134 del 2020; sentenza n. 56 del 2020 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 25 febbraio 2020; ordinanza n. 213 del 2019);che gli interventi delle società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl vanno pertanto dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi delle società Sibat Tomarchio srl e Sibeg srl.F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente

Testo integrale

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