Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2021

Corte cost., sent. 10 giugno 2021, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2021
Data di deposito
10 giugno 2021
Data di decisione
25 maggio 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999
  • art. 32, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 43931

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Venezia in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 Cost. - dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 2 del 2009 che, con riguardo alla remunerazione del servizio di riscossione, impone a carico del debitore un aggio in percentuale fissa, integrale o ridotta, anziché riferito all'effettivo costo del servizio. Le esigenze prospettate dal rimettente, pur meritevoli di considerazione, implicano una modifica rientrante nell'ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore. Appare tuttavia indifferibile la riforma della materia, al fine sia di superare il concreto rischio di una sproporzionata misura dell'aggio, sia di rendere efficiente il sistema della riscossione. Poiché le modalità con cui ciò può avvenire sono ben più complesse e varie rispetto alla soluzione richiesta dal rimettente, il legislatore dovrà valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora una sua ragion d'essere - posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati - o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2019, n. 99 del 2019, n. 51 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 480 del 1993 ).

Massima n. 44816

Il dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi tramite gli apparati sia della tutela giurisdizionale, sia della pubblica sicurezza. In quest'ottica, un'adeguata funzione di riscossione dei tributi è essenziale condizione di vita per la comunità ed esprime un interesse protetto dall'art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto individuale, anche nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 288 del 2019 e n. 45 del 1963 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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