Corte costituzionale
Sentenza n. 108/2021
Corte cost., sent. 27 maggio 2021, n. 108
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 108/2021
- Data di deposito
- 27 maggio 2021
- Data di decisione
- 24 marzo 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:108
Norme oggetto del giudizio
- art. 112, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- art. 112, comma 1, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
- art. 112, comma 1, bis, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- art. 112-bis, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 43949
Le Regioni hanno legittimazione ad agire per denunciare davanti alla Corte costituzionale la lesione delle prerogative costituzionali degli enti locali. (Nei casi di specie, avente ad oggetto la ripartizione delle somme del fondo istituito dall'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, così come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, la Regione Veneto ha agito a tutela sia delle proprie attribuzioni, sia di quelle dei Comuni esclusi dalla suddetta ripartizione). ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2019, n. 17 del 2018 e n. 205 del 2016 ).
Massima n. 43950
Nel giudizio per conflitto tra enti avente ad oggetto l'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, in quanto, in conseguenza della correzione della rubrica e del testo dell'art. 112, non sussisterebbe più la violazione delle prerogative regionali e la disparità di trattamento tra le popolazioni locali maggiormente colpite dalla pandemia. A rilevare nel conflitto fra enti è l'interesse all'accertamento della violazione o menomazione del riparto costituzionale delle attribuzioni interesse che si sostanzia nella rimozione della situazione di incertezza in ordine a tale riparto, al punto che irrilevanti sono sia l'esaurimento degli effetti dell'atto impugnato, sia più in generale le sopravvenienze di fatto in corso di giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019 e n. 198 del 2017 ).
Massima n. 43951
È dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 Cost. - a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020 con il quale si è corretto il testo dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, che istituisce un fondo a favore di alcuni enti territoriali colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Regione Veneto per alcuni dei parametri evocati si è limitata a denunciarne la violazione ad opera dell'avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimità del citato avviso si rifletta su di esse; per altri si è, invece, limitata ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimità dell'atto impugnato avrebbe prodotto su di esse. Tuttavia, non si può non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, le quali devono essere operate, ovviamente, seguendo in modo rigoroso le forme che l'ordinamento costituzionale prescrive. Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale. Se ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione costituzionale delle competenze o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non può ritenersi ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014, n. 380 del 2007, e n. 27 del 1996 ). Sebbene l'oggetto del conflitto di attribuzione tra enti sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell'atto del quale si chiede l'annullamento), la sua sostanza si identifica sempre nella questione di competenza, per come esplicata in concreto e non per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera causa petendi , ma concretano il "bene della vita" controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio.
Massima n. 43952
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della ricorrente. Le modifiche operate in sede di conversione sulla disposizione impugnata non hanno inciso sulla sua portata precettiva, nella sua versione precedente alla conversione in legge. Per le stesse ragioni (e in modo del tutto conseguente) non sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Massima n. 43953
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, e dell'art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., lo scrutinio va condotto su quest'ultima disposizione, tenendo conto, però, delle ragioni esposte in entrambi i ricorsi, peraltro coincidenti. Pur se il riferimento è al solo art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., le argomentazioni della ricorrente devono intendersi riferite anche alla disposizione rettificata e vigente fino al momento della conversione. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 216 del 2008 e n. 430 del 2007 ).
Massima n. 43954
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112, per intero e in riferimento al comma 1, del d.l. n. 34, come conv. Il testo impugnato - che, in sede di conversione, così come risultante dalla rettifica operata in data 20 maggio, ha fatto sì che l'art. 112 diventasse l'art. 112, comma 1, senza subire modifiche di rilievo -, nell'individuare i Comuni che accendono al fondo istituito per l'anno 2020 per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, esclude quelli ricadenti nelle "zone rosse" delle Province di Padova, Treviso e Venezia. La ricorrente, nel sollevare le censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, motiva in modo generico e apodittico sulle ragioni per le quali le pretese violazioni ridonderebbero sulle attribuzioni dei Comuni veneti e su quelle proprie. Né le lacune nelle motivazioni del ricorso possono essere colmate dalle memorie illustrative depositate in prossimità dell'udienza, nelle quali, ad ogni modo, la ricorrente non è andata oltre la insufficiente indicazione delle competenze regionali, richiamando peraltro ambiti di competenza differenti da quelli individuati nel ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 56 del 2020 ). Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 151 del 2017, n. 147 e n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015 ). È possibile motivare la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. Tuttavia, in tali ipotesi è necessario che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2018, n. 194 del 2019 n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014 ).
Massima n. 43955
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112, comma 1- bis , del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che prevede un contributo specifico, pari a 500.000 euro, per il Comune di San Colombano al Lambro al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto perpetuerebbe la disparità di trattamento nei confronti dei Comuni veneti rientranti nelle Province di Padova, Treviso e Venezia. Le censure non esprimono reali margini di autonomia, dimostrandosi soltanto quali meri argomenti a sostegno delle ragioni di incostituzionalità espresse in riferimento all'art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, delle quali, pertanto, condividono la sorte della dichiarazione di inammissibilità.
Massima n. 43956
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112- bis del d.l. n. 34 del 2020, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 40 milioni per i Comuni non compresi tra quelli previsti dall'art. 112, comma 1, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Le censure sono espressamente motivate mediante rinvio a quelle rivolte all'art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., e pertanto ad esse non possono che estendersi le ragioni di inammissibilità già rilevate in relazione alle questioni aventi ad oggetto tale ultima disposizione, anche in riferimento all'art. 97 Cost. (parametro evocato solo per l'art. 112- bis ), perché anche rispetto a questo la ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere di motivazione richiesto in ordine ai profili di una possibile ridondanza sul riparto di competenze.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129, serie generale, del 20 maggio 2020 con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso n. 60 del 2020 indicato in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma 1-bis, del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 112-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso n. 82 del 2020 indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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