Corte costituzionale
Ordinanza n. 224/2021
Corte cost., ord. 30 novembre 2021, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 224/2021
- Data di deposito
- 30 novembre 2021
- Data di decisione
- 20 ottobre 2021
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:224
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44397
La deduzione di censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali, determina la manifesta inammissibilità delle questioni proposte. ( Precedenti: O. 159/2021 - mass. 44115; O. 250/2019 - mass. 40860 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell'art. 131- bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Da un lato, il rimettente si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall'altro, in riferimento all'art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata).
Massima n. 44398
Le ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, l'alternatività degli istituti di cui agli artt. 131- bis cod. pen., applicabile ai reati rientranti nella competenza del tribunale, e 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo - orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive - rispetto ai reati di competenza del tribunale. ( Precedenti: S. 120/2019 - mass. 42379; S. 120/2019 - mass. 42379; S. 207/2017 - mass. 41153 ). Il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta. ( Precedenti: S. 426/2008 - mass. 33058; O. 28/2007 - mass. 31001 - mass. 31002; O. 415/2005 - mass. 29940; O. 228/2005 - mass. 2944 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 131- bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Il rimettente non ha aggiunto argomenti ulteriori o diversi di censura rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 120 del 2019, depositata in data antecedente all'ordinanza di rimessione, che ha dichiarato non fondata analoga questione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen. sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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