Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/2021

Corte cost., ord. 28 ottobre 2021, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
206/2021
Data di deposito
28 ottobre 2021
Data di decisione
7 ottobre 2021
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:206

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44207

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 Cost. - dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009, e come modificato dell'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010, e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione. La sentenza n. 99 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e come modificato dell'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, secondo comma, 4, 30, 31, 35 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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