Corte costituzionale
Sentenza n. 78/2020
Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 78
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 78/2020
- Data di deposito
- 24 aprile 2020
- Data di decisione
- 9 marzo 2020
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:78
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 857, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 865, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 866, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 859, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 862, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 863, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo II, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- Accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 131 del 15 ottobre 2014
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 42528
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 119, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, 9 e 16 e al Titolo VI dello statuto reg. Trentino-Alto Adige - dell'art. 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata, il cui contenuto precettivo è tale che questa non può avere ricevuto applicazione medio tempore , è stata abrogata dall'art. 50, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, cosicché tale ius superveniens è di per sé idoneo a soddisfare le pretese delle ricorrenti, come da loro stesse riconosciuto. (Precedente citato: sentenza n. 287 del 2019 ).
Massima n. 42529
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.; e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost., nonché agli artt. 8, n. 1), (in relazione agli artt. 4, n. 7 e 9, n. 10), al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014 - dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata stabilisce che ove l'ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso venga inserito nel contratto dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti sanitari delle Regioni e delle Province autonome uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, prevede che sia condizionata a questo obiettivo una quota della indennità di risultato non inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti. Tale disciplina interviene in dettaglio sui singoli contratti di lavoro che ricadono, in quanto tali, nell'ambito dell'ordinamento civile, la cui finalità mediata è riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica, in quanto diretta a "riorientare" la spesa pubblica verso il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE e dalla pertinente legislazione nazionale. Tale intervento incide solo in via mediata sulle diverse competenze regionali e provinciali relative alla organizzazione sanitaria, dato il carattere trasversale delle competenze statali cui tale intervento è comunque riconducibile in via prevalente, da cui discende che non sussiste quell'inestricabile intreccio di competenze statali e regionali che necessita della leale collaborazione. Infine, con riguardo alla specifica censura delle Province autonome, la ratio della norma è del tutto svincolata dal mancato concorso dello Stato al finanziamento del servizio sanitario di queste ultime; peraltro, l'autonomia regionale e provinciale non è stata svuotata o intaccata nel suo nucleo essenziale, ma soltanto limitata. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 28 del 2014 e n. 272 del 2015 ). L'autoqualificazione di una disposizione non ha carattere precettivo e vincolante al punto da porsi quale presupposto indiscusso per la valutazione della legittimità costituzionale della norma cui essa si riferisce; la natura della stessa va, infatti, comunque verificata con riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità che ne costituiscono l'effettiva sostanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2019, n. 246 del 2018 e n. 94 del 2018 ). Secondo il costante orientamento costituzionale, il trattamento economico dei dipendenti pubblici - compresa la disciplina delle varie componenti delle retribuzioni - va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 153 del 2015 e n. 19 del 2013 ). La disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici ha una notevole incidenza sul sistema economico, in considerazione del ruolo di acquirenti di beni, servizi e prestazioni rivestito dalle amministrazioni pubbliche e dell'ingente quantità di risorse a tal fine impiegate. Pertanto, il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse destinate alle finalità istituzionali. ( Precedente citato: sentenza n. 250 del 2013).
Massima n. 42530
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018 sono ammissibili le censure promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente ha sufficientemente motivato la ridondanza sulle attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite.
Massima n. 42531
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che ove l'ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso venga inserito nel contratto dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti sanitari delle Regioni e delle Province autonome uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, prevede che sia condizionata a questo obiettivo una quota della indennità di risultato non inferiore al 30% di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti. Tale norma è priva del carattere marcatamente "lineare", dichiarato in passato, per altre disposizioni statali, costituzionalmente illegittime; essa, infatti, a) esclude l'applicazione delle misure suddette qualora l'ente rispetti i tempi di pagamento e in ogni caso le gradua in relazione alla gravità dell'inadempimento; b) non determina uno svuotamento dell'autonomia regionale, bensì una sua circoscritta limitazione. Va poi considerato che la ratio della disposizione impugnata è compatibile con la funzione della indennità di risultato. Infatti, l'accentuazione dei profili manageriali del rapporto di lavoro proprio del direttore generale (e in sostanza anche del direttore amministrativo che lo coadiuva) degli enti sanitari fa sì che la disciplina della specifica componente retributiva in esame si giustifichi in relazione all'ampiezza dei poteri decisionali e operativi che ineriscono alle obbligazioni contrattualmente assunte dal direttore generale, potendo egli indirizzare il funzionamento delle strutture verso il raggiungimento dell'obiettivo cui è condizionata la quota della indennità. ( Precedente citato: sentenza n. 272 del 2015 ).
Massima n. 42532
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018, sono ammissibili le censure promosse dalla Regione Lazio riferite agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità, e quelle promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano riferite all'art. 3, Cost., per difetto di ragionevolezza. Le ricorrenti hanno sufficientemente motivato la ridondanza sulle loro attribuzioni costituzionalmente garantite.
Massima n. 42533
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.; e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 119, secondo comma e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 8, n. 1) (in relazione agli artt. 4, n. 7, e 9, n. 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 e 79 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014 - dell'art. 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018. La disposizione impugnata - in base alla quale le Regioni a statuto ordinario trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865, trasmissione che costituisce adempimento rilevante ai fini della erogazione della quota cosiddetta premiale del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato; mentre quelle a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865 - non è del tutto innovativa, poiché amplia un obbligo di trasmissione già disposto dall'art. 41, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, rispetto alla cui struttura aggiunge unicamente l'obbligo della trasmissione di una relazione, senza farne in alcun modo discendere le conseguenze in ordine al riconoscimento per intero della quota di indennità di risultato, ma con l'obiettivo di conseguire a livello nazionale puntuali informazioni sul rispetto degli impegni assunti a livello europeo. Non si può pertanto ritenere che la norma difetti di proporzionalità e ragionevolezza; nemmeno fondate sono le altre censure relative alla violazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, che non può costituire limite assoluto all'esercizio della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica; né quelle relative al mancato rispetto dell'intermediazione del procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, perché la norma impugnata appresta una misura di reazione a una (ipotetica) situazione di mancato rispetto dei tempi di pagamento di necessaria omogeneità su base nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2019 e n. 272 del 2015 ). Il carattere finalistico che caratterizza l'azione di coordinamento dinamico della finanza pubblica - per sua natura spesso eccedente le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali - giustifica l'esigenza che, in determinate ipotesi, il legislatore statale possa collocare a livello centrale anche poteri puntuali di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo, qualora sia indispensabile per la finalità di coordinamento. In questo caso, anche norme puntuali possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica, finalità che porta ad escludere che in relazione a tali specifiche fattispecie possa invece formalisticamente invocarsi, per sostenerne l'illegittimità costituzionale, la logica della norma di dettaglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2015 e n. 229 del 2011 ).
Massima n. 42534
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost., nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana - dell'art. 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata è stata abrogata dall'art. 50, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 124 del 2019, come convertito. Tale ius superveniens è di per sé idoneo a soddisfare le pretese della ricorrente e, d'altro canto, il contenuto precettivo della norma impugnata è tale che questa non può avere ricevuto applicazione medio tempore.
Massima n. 42535
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862, 863, della legge n. 145 del 2018, le modifiche intervenute successivamente all'instaurazione del giudizio, ad opera, per i commi 859 e 863, dell'art. 38- bis del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, e, per il comma 862, ad opera dell'art. 50, comma 1, del d.l. n. 124 del 2019, nonché, per il comma 859, anche dall'art. 1, comma 854, lett. a ), della legge n. 160 del 2019, l'oggetto del giudizio dovrà tenere in considerazione il testo novellato, sul quale le questioni vanno trasferite. Le modifiche si appuntano infatti su aspetti non centrali delle disposizioni impugnate, comunque inidonei a ritenere soddisfatte le pretese della ricorrente. ( Precedente citato: sentenza n. 44 del 2018 ).
Massima n. 42536
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, vanno ritenute ammissibili le censure lamentate dalla Regione Siciliana riferite agli artt. 3 e 97 Cost., per difetto di ragionevolezza e proporzionalità. La ricorrente ha sufficientemente motivato la ridondanza sulle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.
Massima n. 42537
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana. Nel loro combinato disposto, tali previsioni, poi differite al 2021, impongono alle pubbliche amministrazioni di stanziare in bilancio un accantonamento denominato "fondo di garanzia debiti commerciali" se nell'esercizio precedente hanno presentato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, importo graduato in percentuale crescente in relazione all'entità del ritardo e riferito allo stanziamento della spesa prevista per acquisto di beni e servizi. Esse sono propriamente inquadrabili nell'ambito della competenza statale esclusiva relativa all'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., integrando l'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, n. 118, disciplinante il risultato di amministrazione e le destinazioni della quota libera dell'avanzo. La loro ratio è ravvisabile nell'esigenza di sopperire alla incapacità dell'ente di coordinare l'assunzione di obbligazioni (legittimamente iscritte in bilancio) con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al loro pagamento alle scadenze di legge. Pertanto, non è ravvisabile né la lesione al principio di buon andamento dell'amministrazione, né un difetto di proporzionalità. Il fondo da appostare in bilancio rappresenta infatti una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali. Parimenti infondate risultano le censure sulla violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuta dallo statuto e quella del principio di leale collaborazione: le norme impugnate sono infatti riconducibili all'esercizio in via prevalente della competenza esclusiva statale sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e a quella sul coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020 e n. 272 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 119, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 8, 9 e 16 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello Statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975; all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana, dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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