Corte costituzionale
Sentenza n. 70/2020
Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/2020
- Data di deposito
- 24 aprile 2020
- Data di decisione
- 9 marzo 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:70
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 59 del 17 dicembre 2018
- art. 7, legge della Regione Puglia n. 5 del 28 marzo 2019
- art. 8, legge della Regione Puglia n. 5 del 28 marzo 2019
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 5, comma 10, decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011
- legge n. 106 del 12 luglio 2011
- art. 3, comma 1, lett. d), decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 97, Costituzione
- art. 2-bis, comma 1, ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
Massime
Massima n. 43255
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carenza di motivazione e di intrinseca coerenza, formulate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018 e degli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019. I termini delle questioni sono sufficientemente chiari ed omogenei, risultando esaustivamente evidenziati i profili che, secondo il ricorrente, renderebbero costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate.
Massima n. 43256
È esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, abrogato dall'art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, e il cui tenore letterale è stato riprodotto, con efficacia pro futuro, dall'art. 7 della medesima legge regionale. Il successivo ricorso del Governo avverso le disposizioni da ultimo citate dimostrano, infatti, la persistenza di un interesse a una pronuncia nel merito; inoltre, il periodo di vigenza dell'impugnata norma retroattiva, per quanto limitato, non è tale da escludere in radice una sua qualche applicazione. Per costante orientamento della Corte costituzionale, la cessazione della materia del contendere è pronunciata qualora la modifica intervenuta in pendenza di giudizio abbia carattere satisfattivo delle pretese del ricorrente e la norma abrogata non abbia trovato medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2019 e n. 180 del 2019 ).
Massima n. 43257
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, il quale prevede che l'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 deve essere inteso nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza. La disposizione impugnata, non interpreta la disposizione originaria, ma ne estende in via retroattiva l'oggetto, sia con riferimento alle diverse dislocazioni sia alle diverse sistemazioni plano-volumetriche, in violazione dell'allora vigente vincolo della sagoma dell'edificio preesistente (art. 3, comma 1, lett. d , t.u. edilizia). La sua portata innovativa, integrando una nuova deroga agli strumenti urbanistici, rende irragionevolmente legittime, in virtù della sua portata retroattiva, condotte non considerate tali al momento della loro realizzazione, realizzando una surrettizia ipotesi di sanatoria. È altresì violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia, i quali esprimono il principio fondamentale della c.d. doppia conformità edilizia - che richiede la coerenza del manufatto con la disciplina urbanistica sia quando è stato edificato, sia quando viene domandato l'accertamento di conformità - e all'art. 5, comma 10, del "decreto sviluppo". ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 108 del 2019 e n. 73 del 2017 ). Vi è sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimità costituzionale, tra norme di interpretazione autentica - retroattive, salva una diversa volontà in tal senso esplicitata dal legislatore stesso - e norme innovative con efficacia retroattiva. Al legislatore, anche regionale, non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive di entrambi i tipi, ma la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2019 e n. 73 del 2017 ). La qualifica di norma (meramente) interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore. La distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, perché la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011 ). In tema di condono edilizio "straordinario", spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all' an , al quando e al quantum . Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria oppure, ancora, di allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato. A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 117 del 2015 e n. 290 del 2009; con riferimento ai profili penalistici: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004 ).
Massima n. 43258
Accolta, per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 97 Cost.
Massima n. 43259
È dichiarato costituzionalmente illegittimo a partire dalla data del 19 aprile 2019, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, il quale consente che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici possa essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza. La disposizione impugnata contrasta con il parametro interposto di cui al comma 1- ter dell'art. 2- bis t.u. edilizia, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 32 del 2019, il quale dispone che la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito. Né può sostenersi che l'intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del "piano casa", considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale; il nuovo comma 1- ter citato stabilisce, infatti, che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, esprimendo in tal modo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 125 del 2017, n. 282 del 2016, n. 272 del 2016 e n. 259 del 2014 ).
Massima n. 43260
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2- bis , comma 1- ter , del t.u. edilizia, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, nell'arco temporale antecedente all'entrata in vigore del citato parametro interposto, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b), del d.l. n. 31 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 55 del 2019. Poiché la disposizione regionale impugnata è entrata in vigore il 16 aprile 2019 e la norma statale indicata il successivo 19 aprile 2019, la prima non può avere avuto applicazione, essendo stata vigente per un tempo incompatibile con il consolidarsi del titolo abilitativo.
Massima n. 43261
Dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, in relazione all'art. 2- bis , comma 1- ter , del t.u. edilizia, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, restano assorbite le ulteriori censure promosse per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia e all'art. 5, comma 10, del d.l. n. 70 del 2011.
Massima n. 43262
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019 che ha abrogato l'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, il quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. La norma impugnata ha natura meramente abrogativa dell'indicato art. 2.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)»;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, nell'arco temporale antecedente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., anche in relazione agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», all'art. 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'art. 5, comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019, con il ricorso iscritto al n. 63 del reg. ric. 2019.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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