Corte costituzionale
Sentenza n. 64/2020
Corte cost., sent. 10 aprile 2020, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 64/2020
- Data di deposito
- 10 aprile 2020
- Data di decisione
- 26 febbraio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge della Regione Veneto n. 4 del 16 marzo 2015
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 16, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 43144
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015. La natura retroattiva della norma censurata, desumibile da una sua interpretazione letterale nonché di tipo sistematico e teleologico, comporta che essa si applichi anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, quali quelle oggetto del giudizio a quo.
Massima n. 43145
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, limitatamente alle parole «, purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio». La norma censurata dal TAR Veneto, non consentendo la richiesta di conguaglio ai Comuni che avevano liquidato un importo inferiore all'atto del rilascio del titolo, esclude che la quota del costo di costruzione sia determinata in base ai parametri fissati dall'art. 16, comma 9, del t.u. edilizia in relazione a fattispecie che ne avrebbero prevista la necessaria applicazione. Tale effetto determina la disapplicazione della citata norma statale, espressione di un principio nella materia "governo del territorio", in quanto - fissando la cornice entro la quale le singole Regioni possono determinare il contributo per il costo di costruzione - persegue un obiettivo di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Ove tale previsione mancasse, infatti, il legislatore regionale sarebbe libero di prevedere interventi edilizi che non comportano alcun costo, o comportano un esborso talmente irrisorio da eludere ogni profilo di corrispettività del contributo rispetto al titolo edilizio rilasciato. Secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della normativa di principio della materia "governo del territorio" rientrano le disposizioni concernenti l'onerosità del titolo abilitativo, ivi comprese quelle che concorrono a determinare l'effettiva portata e la caratterizzazione positiva del principio medesimo, in quanto legate a quest'ultimo da un rapporto di coessenzialità. ( Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980 ).
Massima n. 43146
Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, restano assorbiti gli altri profili di censura riferiti agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lett. l ), 118, primo comma, e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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