Corte costituzionale
Sentenza n. 248/2020
Corte cost., sent. 25 novembre 2020, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/2020
- Data di deposito
- 25 novembre 2020
- Data di decisione
- 4 novembre 2020
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:248
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018
- art. 590-bis, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 42724
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 590- bis cod. pen. e del d.lgs. n. 36 del 2018, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni, formulata per avere omesso i rimettenti di considerare i margini di discrezionalità del legislatore delegato, prospettando un ipotetico eccesso di delega in minus. Tale eccezione attiene al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2019 ).
Massima n. 42725
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 590- bis cod. pen. Dal tenore dell'ordinanza non risulta neppure chiaro a quale dei plurimi diritti garantiti dalla norma costituzionale evocata il rimettente intenda riferirsi.
Massima n. 42726
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Milano, sez. quinta penale, in riferimento all'art. 76 Cost., del d.lgs. n. 36 del 2018 nella parte in cui omette di prevedere la procedibilità a querela per i delitti di lesioni colpose stradali non aggravate di cui all'art. 590- bis , comma primo, cod. pen. Le pur articolate argomentazioni spiegate dai rimettenti, e le ulteriori considerazioni svolte dalle parti, non offrono elementi tali da indurre a un ripensamento delle conclusioni raggiunte con la precedente sentenza, di non fondatezza, n. 223 del 2019, che debbono pertanto essere integralmente confermate. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2019 ).
Massima n. 42727
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Treviso in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77, primo comma, Cost., del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui omette di prevedere la procedibilità a querela per i delitti di lesioni colpose stradali non aggravate di cui all'art. 590- bis , comma primo, cod. pen. Come argomentate, le tre censure si rivelano meramente ancillari rispetto a quella imperniata sulla violazione dell'art. 76 Cost., già dichiarata manifestamente infondata. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2019 ).
Massima n. 42728
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 590- bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma, il quale delinea la circostanza aggravante della guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se, quanto meno nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 590- bis cod. pen., non può negarsi che esse appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa, e che a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, potrebbe discutersi dell'opportunità dell'indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, tuttavia tali considerazioni non sono sufficienti a connotare in termini di illegittimità costituzionale la scelta, attuata con la legge n. 41 del 2016 (e confermata dal d.lgs. n. 36 del 2018), di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, ritenute di particolare allarme sociale. D'altra parte, il rimettente sollecita un intervento che restauri la procedibilità a querela anche con riferimento alla generalità delle ipotesi previste dal medesimo articolo, con la sola eccezione di quelle di cui al secondo comma, così investendo anche violazioni delle norme sulla circolazione stradale commesse con piena consapevolezza e necessariamente foriere di rischi significativi per l'incolumità altrui. Quanto poi alla lamentata disparità di trattamento, non può ritenersi ingiustificato il differente regime di procedibilità rispetto alle lesioni provocate nell'ambito dell'attività sanitaria, ove si consideri che quest'ultima è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi da parte del legislatore miranti a evitare il fenomeno della c.d. "medicina difensiva". Rientra nella discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare agli indubbi profili critici dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590- bis cod. pen., i quali ne suggeriscono una complessiva rimeditazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2019 e n. 88 del 2019 ). In linea generale, le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati. (Precedenti citati: sentenze n. 190 del 2020, n. 155 del 2019, n. 40 del 2019, n. 222 del 2018 e n. 236 del 2016; ordinanza n. 178 del 2003 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-bis cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze